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Maternità e paternità, anche gli autonomi e i Co.co.co hanno diritto al sostegno economico. Ecco la GUIDA

Maternità e paternità, anche gli autonomi e i Co.co.co hanno diritto al sostegno economico. Ecco la GUIDA
Assegno di maternità – madre e figlia – Imagoeconomica

Spesso si pensa che la tutela della maternità e paternità sia destinata solo a chi abbia un lavoro fisso da dipendente. Non è così. Vediamo come

Chi è iscritto alla Gestione Separata dell’Inps ha diritto ai contributi per la maternità e paternità. Chi è freelance o ha un contratto di collaborazione è tutelato.

Spesso, infatti, si pensa che la tutela della maternità e paternità sia destinata solo a chi abbia un lavoro fisso da dipendente. Non è così: anche i lavoratori autonomi o con una collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), hanno diritto a un sostegno economico durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino e questo vale anche in caso di adozione o affidamento di un minore.

Si può ricevere ricevere l’indennità di maternità o paternità se:

  • Si è iscritti alla Gestione Separata Inps;
  • non si è in pensione;
  • non si ha già un’altra assicurazione obbligatoria per la maternità (per esempio, se si è anche dipendente a tempo indeterminato, la priorità va a quella);
  • se è stato versato almeno un mese di contributi alla Gestione Separata nei 12 mesi prima del periodo di maternità/paternità.

L’indennità spetta anche se il committente non ha versato i contributi

Chi è collaboratore e il committente non ha versato i contributi, l’indennità spetta comunque (principio dell’automaticità delle prestazioni.

Bisogna, però, fare un distinguo: se si è liberi professionisti, si è responsabili dei versamenti. 

Maternità e paternità il sostegno per gli autonomi, quando e per quanto tempo?

In generale, il periodo di maternità copre due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la data effettiva. Quindi, in totale, sono cinque mesi più il giorno del parto indennizzati. Durante questo periodo non ci si deve obbligatoriamente astenere dal lavoro, ma si può continuare a lavorare e percepire l’indennità. 

In caso di gravi complicanze della gravidanza, o quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli per la lavoratrice, la Asl e la direzione territoriale del lavoro dispongono provvedimenti di interdizione anticipata e prorogata, che obbligano all’astensione dal lavoro prima dei due mesi che precedono il parto ed eventualmente di prolungare la maternità fino a sette mesi dopo la nascita del bambino. Durante i periodi di interdizione ci si deve necessariamente astenere dall’attività lavorativa

Se poi nell’anno precedente l’evento di maternità il lavoratore ha percepito un reddito al di sotto degli 8.145 euro rivalutato annualmente (9.456,53 euro per il 2025), può richiedere l’indennità di maternità per gli ulteriori tre mesi immediatamente successivi al periodo di maternità/paternità.

Se il parto arriva prima o dopo la data prevista, nessun problema: i giorni vengono riconosciuti.

È contemplata la possibilità di decidere di iniziare la maternità un mese prima del parto: in questo caso la maternità durerà per i quattro mesi successivi (la “flessibilità”), oppure ricevere l’indennità per tutti e cinque i mesi dopo il parto. In questo caso, l’Inps non chiede certificati medici specifici, ma l’interessata deve comunicarlo nella domanda online. Si ricorda che, anche in questo caso, non c’è obbligo di astensione ma, se chi vuole, può continuare a lavorare e prendere ugualmente l’indennità.

Per i papà

E i papà? Il congedo di paternità entra in gioco se la mamma non può usufruirne (per morte, grave infermità, abbandono del figlio) o se il figlio viene affidato solo al padre; dura quanto il periodo non usato dalla mamma (o tre mesi dal parto se la mamma non lavora). Anche il papà non è obbligato ad astenersi dal lavoro e ha diritto agli ulteriori tre mesi di indennità se nell’anno precedente l’evento di paternità ha un reddito inferiore agli 8145 euro (9.456,53 euro per il 2025).

Quanto arriva?

L’indennità è pari all’80% di 1/365 del proprio reddito utile ai fini contributivi. L’Inps la paga direttamente, tramite bonifico su conto corrente o bonifico postale. Il diritto all’indennità si “perde” dopo un anno dalla fine del periodo indennizzabile. 

Quindi, si ricorda di presentare la domanda in tempo online sul sito dell’Inps, usando le tue credenziali (Spid, Cie, Cns). Conviene farla prima dei due mesi che precedono il parto e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

Bisogna ricordare, infine, di inviare il certificato medico di gravidanza (lo fa il medico online) e di comunicare la data di nascita del figlio entro 30 giorni dal parto.