Mediazione civile, valida alternativa al giudice - QdS

Mediazione civile, valida alternativa al giudice

redazione

Mediazione civile, valida alternativa al giudice

giovedì 20 Febbraio 2020

Tra i vantaggi per i soggetti in lite, vi sono la breve durata del procedimento (tre mesi) e i costi esigui. Le controversie aventi per oggetto diritti disponibili possono essere trattate con l’ausilio di un “mediatore”

di Salvatore Freni

ROMA – Dal mese di marzo 2010 nel nostro Paese è possibile risolvere le controversie con l’ausilio di un mediatore. Tale alternativa nasce dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (gli articoli non seguiti dalla norma a cui fanno parte citati appresso appartengono al D.lgs. appena detto).
Esaminiamo di seguito, molto sinteticamente, la natura, gli obblighi di esperirne il tentativo, i soggetti preposti, il procedimento, i vantaggi e le sanzioni della mediazione.

La natura

La mediazione si realizza con l’incontro di due o più soggetti in lite tra loro in presenza di un mediatore (soggetto terzo ed estraneo a tutte le parti in lite (su tale requisito vigono regole rigidissime), il quale, con delle tecniche acquisite durante un corso di almeno 50 ore e aggiornamenti annuali, tenta d’individuare la soluzione più idonea alla controversia.
Antecedentemente al D.lgs. detto sopra esistevano in Italia forme di mediazione obbligatoria per determinate categorie.

Gli obblighi di esperirne il tentativo

Come si è detto nella premessa, si possono mediare tutte le controversie aventi per oggetto diritti disponibili, ma l’art. 5, comma 1-bis, fa obbligo del tentativo di mediazione per le seguenti fattispecie di controversie: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Nell’ipotesi che il tentativo di mediazione fallisca, le parti possono adire il giudice per la risoluzione della controversia, analogamente a quanto avviene per le mediazioni volontarie non andate a buon fine.
Se viene adito il giudice senza il previo tentativo di mediazione per una delle controversie per le quali vige l’obbligo di mediazione, questi (giudice) rinvia la causa per 15 giorni più 3 mesi per consentire l’espletamento del tentativo di mediazione.

I soggetti preposti

Sono deputati ai procedimenti di mediazione gli organismi di mediazione. Essi sono costituiti da soggetti pubblici (tra gli altri camere di commercio ed ordini professionali) e da privati.

Il procedimento

Esso consta di un incontro preliminare, durante il quale il mediatore chiede alle parti se intendono proseguire nel tentativo di mediazione, in caso positivo egli illustra la procedura ed inizia il procedimento. L’esperimento di mediazione, se necessario, può proseguite in più sedute. Durante le sedute il mediatore sente le parti e i loro avvocati, se nominati, in sedute congiunte o separate; alla fine, se richiesto dalle parti, formula una proposta di soluzione della controversia. Delle dette sedute è redatto verbale.

I vantaggi

La mediazione offre i seguenti vantaggi:
• Breve durata del procedimento – L’articolo 6 prevede che un procedimento di mediazione debba avere la durata massima di tre mesi,
• Economico – Un esperimento di mediazione ha costi minimi: essi sono rappresentati nell’art. 16 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.
• Fiscale – Esenzione dall’imposta di bollo e riduzione da quella di registro di cui all’art. 17 e credito d’imposta di cui all’art. 20.
• Relazionale – Dal momento che l’esperimento di mediazione può concludersi con un accordo delle parti, tra di esse rimangono buoni rapporti; cosa indispensabile per la prosecuzione dei rapporti tra operatori economici.

Le sanzioni

Se il giudizio successivo al fallimento dell’esperimento di mediazione dovesse concludersi con un esito uguale o inferiore alla proposta avanzata dal mediatore, la parte che ha rifiutato tale proposta, anche se vittoriosa in tale giudizio, verrà condannata a pagare le spese di giudizio.

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