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Mega-parco fotovoltaico a Centuripe, Tar nomina esperti di UniPa per valutare contestazioni di Oikos

Mega-parco fotovoltaico a Centuripe, Tar nomina esperti di UniPa per valutare contestazioni di Oikos

Già a febbraio, il Tar aveva deciso di delegare ad alcune figure autorevoli gli accertamenti tecnici e i sopralluoghi necessari

Nella complicata disputa sulle autorizzazioni per la realizzazione di un mega-parco fotovoltaico nel territorio di Centuripe (Enna) a scendere ufficialmente in campo contro la Regione e i pareri della Soprintendenza ai Beni culturali è anche Oikos. La società, nota in Sicilia per la gestione dei rifiuti con la discussa discarica tra Motta Sant’Anastasia e Misterbianco, è proprietaria dei terreni che dovrebbero ospitare i pannelli.

Un affare non da poco, pattuito con la Ibv 7 srl, società che fa capo a Ib Vogt, gruppo tedesco attivo nel settore delle rinnovabili e guidato da Vittorio Francesco W. Van Ginderdeuren, ma che potrebbe sfumare alla luce del Piano paesaggistico approvato l’anno scorso nella provincia ennese.

A contestarne i contenuti è stata già la Ibv 7, rivolgendosi al Tar con il sostegno della stessa Oikos. L’impresa della famiglia Proto ha deciso di proporre in autonomia un altro ricorso che nei mesi scorsi ha portato i giudici del tribunale amministrativo a decidere di nominare degli esperti per stabilire se nelle valutazioni su cui poggia il Piano paesaggistico siano stati fatti oggettivi errori.

Il team dei verificatori

Già a febbraio, il Tar aveva deciso di delegare ad alcune figure autorevoli gli accertamenti tecnici e i sopralluoghi necessari per capire se quanto lamentato da Oikos e negato dalla Regione.

“Come ampiamente noto, il giudice amministrativo non può sindacare nel merito le decisioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione, salvo che esse – si legge nell’ordinanza di inizio anno – risultino obiettivamente irragionevoli, come nel caso in cui esse siano fondate su errori di fatto. L’errore di fatto non deve essere necessariamente percepibile ictu oculi (a colpo d’occhio, nda), come pure si afferma in talune pronunce giurisprudenziali, potendo esso emergere all’esito di un opportuno approfondimento istruttorio reso indispensabile dalla complessità della fattispecie”.

Sulla scorta di questa considerazione, i giudici avevano nominato due professori dell’Università di Palermo: Antonio Motisi, titolare del corso di laurea magistrale in Architettura del Paesaggio, e Aurelio Burgio, docente di Archeologia.

Ieri, però, lo stesso tribunale ha deciso di integrare la squadra con altre tre figure. Anche in questo caso si tratta di professori dell’ateneo palermitano: Vincenzo Todaro, docente di Pianificazione Urbanistica e Paesaggistica, Manfredi Leone, docente di Architettura del Paesaggio, e Santi Orlando, docente di Agricoltura di Precisione.

La nuova nomina ha determinato un azzeramento dei termini di 150 giorni concessi a febbraio. Alla luce di ciò, il Tar ha fissato per febbraio 2027 la nuova udienza pubblica.

I nodi da sciogliere

Ai verificatori, che dovranno tenere conto anche degli eventuali contributi forniti da consulenti di parte che potranno essere nominati sia da Oikos che dalla Regione, spetterà dare risposta a una serie di quesiti scaturiti dalle contestazioni presentate dall’impresa proprietaria dei terreni.
L’attuale Piano paesaggistico ha di fatto vietato – in parte dei 400 ettari detenuti da Oikos – l’installazione di parchi fotovoltaici, a meno che si tratti di impianti dedicati all’autoconsumo. Il caso palesemente non rientra tra quelli che vedono protagonista Ib Vogt, che con Ibv 7 ha presentato un progetto da 384 megawatt.

“Il Piano ha imposto, in sostanza, un divieto generalizzato di impianti fotovoltaici e agrifotovoltaici sull’intera area, in contrasto con la disciplina e gli obiettivi in materia di energie rinnovabili”, si legge nel ricorso.
Tra gli aspetti che Oikos mette in discussione c’è la considerazione data a componenti paesaggistiche come gli agrumeti le colture legnose e i sistemi agricoli complessi presenti nell’area. “Non corrispondono allo stato dei luoghi e l’amministrazione ha qualificato come beni paesaggistici aree prive dei requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 42/2004 (il Codice dei beni culturali, nda)”.
Per i legali di Oikos, il parere negativo scaturito dall’adozione del Piano paesaggistico avrebbe violato il principio di proporzionalità “sia per l’ampiezza delle aree sottoposte a vincolo sia per l’estensione della perimetrazione di interesse archeologico collegata al sito di Monte Pietraperciata, del tutto eccessiva rispetto all’area interessata dal vincolo diretto”.

Secondo la società dei Proto, aree limitrofe e con caratteristiche analoghe sarebbero “soggette a una disciplina meno restrittiva”.
Scendendo nel dettaglio, Oikos ha presentato una perizia da cui emergerebbe che gli agrumeti non esistono più, le colture legnose “sono ridotte a pochi esemplari sparsi” e più in generale la vegetazione presente è “composta da specie infestanti tipiche di ambienti abbandonati”. A rendere eccessivi i divieti sarebbero infini due fattori: l’assenza di elementi identitari del paesaggio tradizionale e l’inaccessibilità dei luoghi. Tesi che la Regione non condivide e su cui nei prossimi mesi dovranno pronunciarsi i verificatori terzi nominati dal Tar.

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