Come noto, la Legge costituzionale di riforma (deliberazione pubblicata nella Guri n. 253 del 30 ottobre 2025) non è stata votata dai due terzi delle due Camere. In questo caso, la Costituzione prevede – ai fini della sua efficacia ed entrata in vigore, qualora lo richiedano un quinto dei membri di una Camera o cinque Consigli regionali o cinquecentomila elettori – l’ulteriore passaggio di un referendum confermativo, per la cui validità, peraltro, non è richiesto alcun quorum, a differenza dei referendum abrogativi. In questo caso è stato richiesto, appunto, il referendum confermativo.
Sia la maggioranza di Governo, che ha varato la riforma (e i fautori del “Sì”), sia i promotori del referendum (fautori del “No”) attribuiscono una notevole importanza alle nuove norme: da ciò il dibattito che ne è derivato, purtroppo con toni troppo accesi, spesso non inaccettabili, e con proposizioni talora imprecise o addirittura avulse dall’oggetto della Riforma.
Infatti, da parte dei promotori del “No” si è addirittura parlato di attentato alla libertà dei cittadini e di volontà di voler sottomettere la Magistratura, e, in particolare, quella inquirente (per intenderci, delle Procure) al Governo. A sua volta, da parte della Maggioranza, e dei sostenitori del “Sì”, si è parlato di accelerazione dei processi e di diminuzione di stupri e dell’immigrazione clandestina, oltre che di una maggiore indipendenza della Magistratura dai condizionamenti interni ed esterni della Politica e delle cosiddette Correnti (le associazioni dei magistrati).
Lo scopo delle riflessioni che seguono non è di indirizzare gli elettori sul contenuto del voto, bensì di offrire un’illustrazione per quanto possibile obiettiva della Riforma varata, al di là dalle opinabili argomentazioni espresse da ciascuna delle due parti contrapposte. Va preliminarmente precisato che la Riforma riguarda non “la Giustizia”, bensì l’apparato di gestione dei magistrati e la giurisdizione disciplinare, che viene affidata a un Organo di nuova istituzione: l’Alta corte disciplinare.
Votare Sì, No o non votare? L’importanza della partecipazione al referendum
A prescindere dalle diverse posizioni sulla sussistenza, o non, di un preciso obbligo giuridico di andare a votare nei referendum, è da auspicare una massiccia partecipazione al voto, sia perché il referendum è l’unico strumento con cui noi semplici cittadini possiamo far sentire la nostra voce, senza l’intermediazione dei partiti e dei politici, sia perché non sia lasciata a una minoranza di cittadini (quelli che andranno sicuramente a votare) la decisione su una riforma del terzo Potere costituzionale dello Stato.
Contenuto della Riforma: cosa prevede e cosa cambia rispetto al sistema attuale
Il Fronte del “No” è soprattutto portato avanti dalle opposizioni: non da tutte. E tra l’altro non mancano nell’ambito della sinistra, impegnata direttamente per il “No”, voci autorevoli che si sono pronunciate in senso favorevole alla Riforma. L’Associazione nazionale magistrati (Anm), in cui confluiscono tutte le Correnti, si è dichiarata decisamente contro la Riforma; non mancano però esponenti autorevoli della Magistratura che si sono dichiarati favorevoli, ritenendo le nuove norme comunque migliorative rispetto alla situazione giuridica attuale, riguardo soprattutto alla indipendenza dei magistrati da condizionamenti interni ed esterni.
Le nuove norme e il loro confronto con il sistema attuale
Va premesso che anche questa Riforma, come tutte, è imperfetta; ma la domanda da farsi è un’altra: nell’interesse dei cittadini, e del funzionamento dell’apparato “Giustizia”, è, nel complesso, preferibile che permanga il sistema attuale, oppure questo delineato dalla nuova Normativa? Da ciò l’esame del primo rilievo dei sostenitori del “No”. La Riforma, per come da questi affermato con forza, va a incidere sull’indipendenza della Magistratura dalla Politica, rendendola al servizio degli altri Poteri (Maggioranze governative), sia perché potrebbe portare a membri togati dell’Organo di Governo meno qualificati rispetto a quelli che passano di fatto attraverso il filtro delle Correnti; oppure, al contrario, per come afferma la Maggioranza che l’ha votata e lo ribadiscono i sostenitori del “Sì”, la rende più libera da condizionamenti di parte, con conseguente miglioramento della stessa funzione giurisdizionale?
Le modifiche sostanziali riguardano essenzialmente tre aspetti:
1) La completa separazione tra le due categorie dei magistrati: quella inquirente, costituita dalle procure (con i Pubblici ministeri) e quella giudicante, che decide sui diritti dei cittadini e anche, talora, su aspetti fondamentali della vita. Si afferma dal Fronte del “No” che, nella sostanza, le due carriere sono separate, attesa l’estrema difficoltà di passare da una carriera all’altra, per cui è inutile (e anzi dannoso) che si proceda a una totale separazione delle due categorie, mediante anche la istituzione due diversi Consigli superiori della magistratura, al posto dell’attuale unico Csm, l’Organo di autogoverno che si occupa della gestione amministrativa e disciplinare di entrambe le categorie. In effetti, attualmente le carriere si svolgono in modo separato; ma, oltre all’unicità del ruolo organico (la Magistratura costituisce un’unica famiglia, con il medesimo concorso di accesso), è da rilevare che dell’attuale Consiglio superiore della magistratura fanno parte, oltre la componente laica designata dalla Politica (e di cui si dirà), promiscuamente magistrati inquirenti e magistrati giudicanti, con la conseguenza che magistrati inquirenti si trovano a decidere sulle nomine nei posti direttivi e semidirettivi, sulle promozioni, sui trasferimenti e nei procedimenti disciplinari dei magistrati giudicanti, e viceversa. Questa commistione all’interno dell’Organo può dar luogo, secondo i sostenitori del “Sì”, a grave interferenza e condizionamenti da parte di una delle due categorie nei confronti dell’altra: si veda al riguardo “Il Sistema” scritto a quattro mani dall’ex magistrato inquirente Luca Palamara, segretario e poi presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) e dal giornalista Alessandro Sallusti, non ritirato dalle librerie né oggetto di condanne per diffamazione, falso e quant’altro. Al fine di eliminare un siffatto – ritenuto dalla Maggioranza – grave inconveniente, le prime modifiche sostanziali (articolo 104 Costituzione) hanno riguardato, appunto, il Consiglio superiore della magistratura, con la conseguente istituzione, in sostituzione dell’unico Csm, di due Csm, in cui continua a essere prevista – per come attualmente – una componente di estrazione politica (un terzo), mentre la componente togata (due terzi) è formata solo da magistrati inquirenti per il Csm che gestisce magistrati inquirenti e solo da magistrati giudicanti per il Csm che gestisce i magistrati giudicanti. Quindi la componente politica è rimasta immutata, anche se, ad avviso di chi scrive, sarebbe stato auspicabile una sua totale espunzione, ma nulla cambia in peggio rispetto al Sistema attuale. La Maggioranza di Governo, con questa sostituzione di un unico Csm con due Csm diversi, ha dichiarato che lo scopo è di evitare in radice qualsivoglia interferenza tra le due categorie dei magistrati nella gestione delle carriere (nomine, promozioni, trasferimenti, conferimento degli incarichi di direzione, procedimenti disciplinari e altro), in modo che i magistrati requirenti non vadano a decidere sulla carriera di quelli giudicanti, e viceversa, con possibile condizionamento degli uni verso gli altri, derivante in qualche modo dalle posizioni assunte dal magistrato nel corso dei procedimenti di competenza. Per il resto, per come precisato, nulla muta riguardo alla composizione (laica – togata) ed alla indipendenza delle due Magistrature dagli altri Poteri, affermata solennemente in entrambe le versioni della norma costituzionale. Inoltre, con la Riforma si è voluto sottrarre ai due Csm i procedimenti disciplinari, sinora gestiti all’interno dell’unico Organo di autogoverno, attribuendoli a un nuovo Organo (l’Alta Corte), di cui si dirà, per evitare commistione nelle stesse persone delle funzioni di gestione amministrativa (dei magistrati) con quelle disciplinari. Entrambi i Consigli saranno presieduti, come attualmente, dal Presidente della Repubblica.
Nomina dei componenti del CSM: elezione o estrazione a sorte?
2) Un secondo punto nevralgico della Riforma, oggetto di maggiore contrasto tra i promotori del “Sì” e quelli del “No”, è contenuto nello stesso articolo 104, e riguarda le modalità della nomina dei componenti di entrambi i Consigli. Attualmente il Csm è costituito da due componenti d’ufficio (primo presidente e procuratore generale della Corte di Cassazione), da altri componenti eletti per due terzi da tutti i magistrati tra gli appartenenti alle diverse categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di Università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio. Per quanto riguarda i due terzi eletti dai magistrati, ovviamente, a evitare una polverizzazione dei voti in sede di elezioni, ogni organizzazione sindacale dei magistrati (le cosiddette Correnti) elabora e indica i nominativi sui quali indirizzare il voto. Di fatto (o quasi) nessun magistrato che si candidi al di fuori delle Correnti ha possibilità concrete di essere eletto, non avendo gli strumenti per coagulare un numero di voti sufficienti per l’elezione. La conseguenza naturale è che i componenti eletti costituiscono di fatto un punto di riferimento per la Corrente che li ha indicati. Analogamente per la componente laica, eletta dal Parlamento, è naturale che ciascuna compagine politica indichi e voti componenti alla stessa vicina o addirittura membri attivi del partito. La Riforma, a differenza dell’elezione, prevede che i due terzi della componente magistrati, giudicanti e requirenti per il rispettivo Csm, siano estratti a sorte tra tutti e solo i magistrati della rispettiva categoria, in modo che in ognuno dei due Csm non ci siano magistrati dell’altra categoria. Con l’estrazione a sorte, viene naturalmente meno il rapporto simbiotico tra correnti sindacali e componenti del rispettivo Organo di autogoverno, venendo a mancare, ai fini della nomina, la necessità di un apporto di voti da parte delle Correnti. Lo scopo dichiarato dai promotori della Riforma (l’attuale maggioranza al Governo) è di impedire – per come già detto – una eventuale ingerenza delle correnti nella scelta dei componenti spettanti ai magistrati, e, quindi, nella successiva gestione delle carriere e quant’altro del magistrato. Da parte dei favorevoli alla Riforma si sostiene che, venuto meno a monte il legame simbiotico tra Correnti e membri dell’Organo di autogoverno, si giungerebbe a una scelta maggiormente meritocratica nelle nomine ai posti di gestione (presidenti, procuratori della Repubblica ecc…), finora – a loro avviso – condizionata spesso da accordi tra le Correnti. Da parte dei contrari alla Riforma, si sostiene che con l’estrazione a sorte la nomina potrebbe andare a cadere su persone meno qualificate, laddove il filtro dell’indicazione e dell’elezione condurrebbe alla scelta di persone sicuramente più idonee alla gestione delle carriere dei magistrati. Analogamente, poiché si procede a estrazione a sorte della componente laico-politica su un elenco predisposto dal Parlamento, risulta in qualche modo attenuato il rapporto tra Partiti politici e componenti laici nei due Csm.
L’Alta Corte disciplinare: il nuovo organo per i procedimenti disciplinari dei magistrati
3) Infine, il terzo punto nevralgico della Riforma riguarda la previsione (articolo 105) dell’attribuzione della giurisdizione in materia disciplinare a un’apposita Alta Corte. L’articolo 105 della Costituzione, attualmente in vigore, prevede l’attribuzione del procedimento disciplinare a un’apposita Sezione giurisdizionale all’interno del Consiglio superiore della magistratura, quindi, con gli stessi membri che gestiscono dal punto di vista amministrativo i magistrati. La Riforma, invece, prevede che il procedimento disciplinare si svolga davanti a un Organo diverso, l’Alta Corte disciplinare, costituita da quindici membri, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte tratti da un elenco compilato dal Parlamento, con modalità analoghe a quelle già previste per la nomina dei due Consigli superiori della magistratura, sei estratti a sorte tra i magistrati giudicanti e tre tra i magistrati requirenti. Non è prevista espressamente impugnazione di legittimità avanti la Corte di Cassazione delle sentenze emesse dall’Alta Corte, per come previsto, invece, dalla normativa attuale avverso le sentenze della Sezione disciplinare. Lo scopo dichiarato dai promotori della Riforma è quello di sottrarre il procedimento disciplinare ai componenti dell’Organo (Csm) che cura la gestione amministrativa e le carriere dei magistrati. A loro volta, gli oppositori della Riforma si dolgono del fatto che il giudizio disciplinare sia affidato a un Organo diverso da quello che ne disciplina dal punto di vista amministrativo la carriera e che dello stesso facciano parte anche componenti laici (ma analogamente è stabilito, come già detto, anche dalla normativa attuale, quindi, nulla è cambiato in peggio). A sommesso avviso di chi scrive, sarebbe stato preferibile espungere completamente la parte politica dall’amministrazione dei magistrati, anche per quanto riguarda i giudizi disciplinari ed evitare anche gli inconvenienti della cosiddetta “giurisdizione domestica”, cioè affidata alla stessa categoria dei magistrati (analogo è l’inconveniente per le altre Magistrature).
Sul punto, chi scrive, in un precedente articolo pubblicato in questo quotidiano in data 12 febbraio 2022, in relazione agli inconvenienti di cui trattasi, aveva evidenziato l’opportunità di affidare a una Magistratura togata, ma diversa da quella di appartenenza, il giudizio disciplinare del magistrato sotto inchiesta, affidando, per esempio, a quella Amministrativa la giurisdizione disciplinare sui magistrati ordinari, a quella Contabile la giurisdizione sui magistrati amministrativi e così via per le altre Magistrature, al fine di evitare sia condizionamenti interni sia la reciprocità tra Magistrature. Sotto questo profilo, seppur più attenuato rispetto al Sistema attuale, la giurisdizione disciplinare rimane assoggettata a membri togati della stessa Categoria, con l’aggiunta dei laici dello Csm; ma, l’inconveniente che permane del nuovo Sistema non può costituire ragione sufficiente per un “No”, ove si consideri che anche in quello attuale, che resterebbe in vigore con la bocciatura della nuova Riforma, c’è una presenza ingombrante della Politica nella gestione della Magistratura.
Conclusioni: votare con consapevolezza al di là delle iperbole
Così illustrate le modifiche della Riforma, è bene partecipare al voto, valutando, al di là delle iperbole e delle imprecisioni che i sostenitori del “Sì” e del “No” vanno propinando, se la nuova normativa, così come varata e senza alcun processo alle intenzioni, sia peggiorativa rispetto all’attuale situazione, oppure, al contrario, se, pur con le sue imperfezioni, introduca dei miglioramenti apprezzabili nella gestione di un Organo. Si voti quindi “No”, ove si ritenga che sia peggiorativa, oppure “Si”, ove si ritenga che, nell’insieme, le innovazioni si presentino comunque migliorative rispetto all’attuale Sistema.
Diegus — Libero giurista

