Con la pubblicazione in Gu della Legge n. 8/20 i provvedimenti sono diventati definitivi. Minimo 14 anni per guidarli, casco per i minorenni, luce obbligatoria, sanzioni sino a 400 €
CATANIA – Via libera alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 10 del 29 febbraio 2020) del decreto Milleproroghe 2020, dopo l’approvazione definitiva da parte del Senato della Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del Dl 162/2019 il provvedimento è divenuto definitivo.
Esaminiamo qui gli articoli che regolano la guida dei monopattini elettrici.
Sono considerati velocipedi, ai sensi dell’articolo 50 del Codice della strada, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019.
Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino.
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima.
I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano.
Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni di legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo.
È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.