Incentivi fiscali, le novità in materia di concordato biennale - QdS

Incentivi fiscali, le novità in materia di concordato biennale

Incentivi fiscali, le novità in materia di concordato biennale

venerdì 11 Ottobre 2024

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’8 ottobre la Legge 143/2024 che ha convertito il cosiddetto Dl Omnibus. Non avvalendosi della definizione, si amplia la platea dei soggetti verso cui si possono applicare sanzioni accessorie

PALERMO – È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024, la legge 7 ottobre 2024, n. 143 che ha convertito in legge il DL Omnibus (DL n. 113 del 9 agosto 2024) il quale, nell’introdurre diversi incentivi fiscali finalizzati a stimolare gli investimenti, prevede anche delle novità in materia di concordato preventivo biennale.

Più appetibile il concordato preventivo biennale

Delle disposizioni riguardanti il concordato e le norme tese a renderlo maggiormente appetibile da parte dei contribuenti, segnatamente quelle riguardanti la possibilità di coloro che se ne avvalgono di regolarizzare anche le annualità dal 2018 al 2022, ne abbiamo già parlato dalla pagine di questo Quotidiano lo scorso 2 ottobre, dopo l’approvazione del decreto da parte del Senato. Ora, però, il decreto è stato convertito in legge ed è stato pubblicato in Gazzetta, per cui anche le nuove disposizioni aggiunte durante l’iter di approvazione parlamentare sono già applicabili a partire dal 9 ottobre scorso.

Molte novità, come si diceva prima, riguardano incentivi fiscali a favore di determinate categorie di contribuenti con redditi particolarmente bassi.

Come il “Bonus Natale”, ossia un bonus una tantum di 100 Euro concesso ai dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 Euro, e con a carico il coniuge e almeno un figlio (art. 2 bis); oppure come il “Bonus psicologo” (art, 11 c. 5 bis e 5 ter), ossia un contributo, il cui ammontare stanziato è stato aumentato proprio con la legge in esame, per le spese sostenute per psicoterapia da soggetti affetti da depressione, ansia o stress.

In materia fiscale, comunque, a prescindere dalla citata possibilità di definizione in modo agevolato delle annualità ancora accertabili dal fisco (dal 2018 al 2022, comprese le annualità interessate dalla pandemia per le quali è prevista una specifica modalità di definizione), da parte dei soli contribuenti che si avvalgono del concordato preventivo biennale (articolo 2 quater del decreto legge n. 113/24, dopo la conversione in legge), merita di particolare attenzione la novità contenuta nell’articolo 2 ter del medesimo testo di legge.

Con tale nuova disposizione è stato previsto che, quando viene irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, non accolta però dal contribuente, oppure accolta ma successivamente colpita da decadenza, oppure ancora per i contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater ovvero che ne decadono, in questi casi le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie (interdizione cariche di amministratore, sindaco o revisore; interdizione partecipazione gare pubblici appalti; interdizione conseguimento licenze, concessioni ed autorizzazioni per l’esercizio di imprese e lavoro autonomo; sospensione esercizio attività lavorio autonomo) di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 472/97 e stabilite dal comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.

Quindi, in caso di non accoglimento della proposta di concordato preventivo, in caso di non adesione alla definizione delle annualità dal 2018 al 2022, ovvero in caso di decadenza dalle citate disposizioni di favore, le soglie delle sanzioni previste dal primo comma dell’articolo 12 del D.Leg/vo 471/97 si abbassano notevolmente.

Ciò vuol dire che, non avvalendosi del concordato, la platea dei soggetti nei confronti dei quali possono essere applicate, oltre alla sanzione amministrativa, anche le sanzioni accessorie precedentemente citate, si amplia in modo significativo, stante che la soglia prevista dal citato articolo 12 passa dall’importo di sanzione irrogata di 50.000 Euro a quello di 25.000 Euro.

Si tratta, sicuramente, di un altro elemento di cui dovranno tener conto i contribuenti nel momento in cui dovranno scegliere, entro il prossimo 31 ottobre, di accettare la proposta di concordato oppure no, nonché, in caso di accettazione, di scegliere di avvalersi, o meno, della definizione agevolata per gli anni dal 2018 al 2022 prevista dal Decreto Legge 113/24 dopo la conversione in legge.

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