Opposizione amministrativa e ricorso contro l'Inail, ecco come fare

Inail, opposizione amministrativa e ricorso giudiziale: ecco come fare

Antonino Lo Re

Inail, opposizione amministrativa e ricorso giudiziale: ecco come fare

Salvatore Freni  |
martedì 26 Luglio 2022

L’assicurato presso l’Inail che riceve un provvedimento o subisce un’omissione da parte di tale Istituto può contestarlo

L’assicurato presso l’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) (datore di lavoro o lavoratore), il quale riceve un provvedimento o subisce un’omissione da parte di tale Istituto può contestare tale provvedimento o omissione in via amministrativa, senza l’assistenza di un professionista abilitato al patrocinio, redigendo personalmente la memoria difensiva o con l’intervento di un Patronato, trasmettendo tale memoria e gli eventuali documenti probatori della ragione che lo stesso intende di fare valere per via telematico.

Cosa si può contestare

Il datore di lavoro potrà opporre un provvedimento che dispone l’applicazione dei premi o la classificazione dell’attività svolta dall’assicurato (industria invece di artigianato o viceversa o altro) oppure un mancato accredito.

Il lavoratore può contestare:

  • il grado di menomazione che l’Istituto ha riconosciuto nel suo caso;
  • la data di cessazione dell’indennità per invalidità temporanea;
  • l’inesistenza di danno permanente (se c’è);
  • l’errata liquidazione della rendita.

Contenuto della memoria difensiva

Nel ricorso non devono assolutamente mancare:

  • i dati anagrafici ed recapito del ricorrente
  • i riferimenti del provvedimento che si contesta (numero del caso, data etc.);
  • le motivazioni a sostegno dell’opposizione.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso va presentato alla sede dell’Istituto del domicilio del ricorrente entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento da impugnare.

A tal proposito giova precisare che nel caso in cui l’assicurato riceve un verbale ispettivo deve attendere il relativo provvedimento amministrativo di liquidazione che segue per proporre l’eventuale ricorso, poiché il ricorso avverso il verbale ispettivo è improcedibile.

L’iter del ricorso

La segreteria, ricevuto il ricorso lo trasmette all’Istituto che entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso può depositare le sue controdeduzioni che la stessa segreteria porta a conoscenza del ricorrente il quale entro 30 giorni da tale ricezione può replicare definitivamente e, a sua volta, l’Istituto entro altri 30 giorni può controreplicare definitivamente. Il presidente della Commissione, può, in caso d’urgenza, abbreviare i termini.

La Commissione può d’ufficio invitare le parti a fornire, entro un determinato termine, chiarimenti o a produrre documenti richiamati negli atti già trasmessi. Ultimate le operazioni appena rappresentate e trascorso il termine all’uopo previsto, il presidente della Commissione fissa il giorno per la trattazione del ricorso. Del provvedimento che fissa la data della trazione del ricorso si dà comunicazione alle parti, se queste abbiano chiesto di essere sentite personalmente. La parte, in questo caso deve comparire personalmente o in persona che la rappresenta legalmente.

Qualora la decisione del ricorso non dovesse soddisfare il ricorrente (perché non accoglie quanto chiesto dallo stesso ricorrente o lo accoglie parzialmente) oppure trascorrono 120 giorni dalla presenza del ricorso senza che l’Istituto dia risposta (cosiddetto silenzio rifiuto), il ricorrente può adire il Tribunale del lavoro. In questo caso il ricorrente ha tre anni e 150 giorni (210 per la revisione) dalla notifica dell’esito del ricorso per adire il detto Tribunale del lavoro.

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