Pa, le indicazioni Anac su inconferibilità incarichi - QdS

Pa, le indicazioni Anac su inconferibilità incarichi

Serena Giovanna Grasso

Pa, le indicazioni Anac su inconferibilità incarichi

martedì 11 Febbraio 2020

L’Autorità: “Divieto sancito dal dlgs 39/13 anche nei confronti dei dipendenti pubblici condannati per reato tentato”. Effetto “retroattivo”: si estende anche ai casi registrati prima dell’entrata in vigore della suddetta norma

PALERMO – Con delibera numero 1201 del 18 dicembre 2019, pubblicata lo scorso 15 gennaio, l’Autorità nazionale anticorruzione ha fornito indicazioni sulla corretta interpretazione della norma che vieta di conferire incarichi ai condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinata dal decreto legislativo 39/2013.

Molteplici sono gli aspetti tecnici passati in rassegna dall’Anac, iniziamo dal caso di condanna penale per reato tentato. In merito alla suddetta fattispecie, l’Autorità si era già espressa con delibera numero 447/2019 con cui affermava applicabile il regime di inconferibilità, in osservanza dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento contenuti nell’articolo 97 della Costituzione. Secondo l’Anac, la disciplina risponde all’esigenza di tutelare la funzione amministrativa rispetto a condotte infedeli del funzionario pubblico, tutela estesa anche all’immagine della amministrazione pubblica e di conseguenza anche verso i delitti tentati.

L’inconferibilità degli incarichi resta ferma anche nel caso in cui il condannato per reati contro la pubblica amministrazione ha ottenuto la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’articolo 166 del codice penale. Si afferma quest’orientamento in considerazione della natura di strumento di prevenzione della corruzione e di garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione. Divieto assoluto di conferire incarichi pubblici anche nel caso di decreto penale di condanna con pena detentiva, convertita in pena pecuniaria. Proprio nel caso di condanna con decreto penale, non essendo applicabile la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, il periodo di inconferibilità può essere determinato facendo esclusivo riferimento al periodo di detenzione commutato in pena pecuniaria.

Altra questione sollevata, di cui si è occupata l’Autorità nazionale anticorruzione, è relativa alle condanne penali emesse prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 39/2013. Secondo l’Autorità, il divieto di conferire incarichi si estende anche ai reati precedenti rispetto al decreto legislativo. In particolare, il divieto assume carattere e natura cautelare e non punitivo-afflittiva.

Relativamente al periodo di applicazione dell’inconferibilità, secondo l’Anac inizia a partire dal momento in cui l’amministrazione manifesta la propria conoscenza in ordine alla situazione di inconferibilità che potrebbe sussistere in relazione al dipendente raggiunto da condanna penale. Se il dipendente passa da un’amministrazione all’altra e la prima accerta cause di inconferibilità, questa è tenuta a comunicarlo all’amministrazione alle dipendenze della quale il dipendente sia trasferito, specie se il periodo di inconferibilità non risulta ancora decorso. Al contempo, la nuova amministrazione è tenuta a porre in essere tutta l’attività di accertamento utile alla piena individuazione della fattispecie di inconferibilità, che comprende anche l’accertamento eventualmente effettuato dall’amministrazione di provenienza.

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