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Il caso del progetto del parco eolico con pale a meno di tre chilometri dal lago di Pergusa: Tar dà ragione all’azienda

Il caso del progetto del parco eolico con pale a meno di tre chilometri dal lago di Pergusa: Tar dà ragione all’azienda

Le motivazioni dietro al parere negativo al progetto del parco eolico non sono sufficienti: la sentenza del Tar di Catania.

Avere proposto di installare le pale all’interno della fascia di rispetto di tre chilometri dal lago di Pergusa e di siti sottoposti a vincolo archeologico non è sufficiente per giustificare il parere negativo al parco eolico.

A deciderlo è stato il Tar di Catania, con una sentenza pubblicata nei giorni scorsi e che annulla il provvedimento con cui la Regione, a novembre dello scorso anno, aveva dato stoppato il progetto della Flynis Pv 21, società milanese la cui maggioranza delle quote è di proprietà della holding Ignis Energy.

Il parco eolico vicino al lago di Pergusa, il progetto

Il parco eolico denominato Sant’Antonino, dal nome della località che ricade nel territorio di Enna, avrebbe una potenza di 30 megawatt, grazie all’utilizzo di sei aerogeneratori, dei quali cinque da installare nel capoluogo e uno in territorio di Piazza Armerina. Nel progetto è specificato inoltre che il cavidotto di collegamento alla rete elettrica nazionale passerà anche dal comune di Barrafranca.

Sviluppato dalla società di ingegneria Agon Engineering, il progetto l’anno scorso si era scontrato contro il parere negativo della commissione tecnico-specialistica che opera come organo indipendente per conto dell’Assessorato regionale al Territorio.

Erano stati tanti i rilievi fatti dalla commissione. Gli stessi però sono stati impugnati dai legali della Flynis Pv 21, che hanno vinto la causa davanti al tribunale amministrativo. “La società ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e motivazione con riferimento alle valutazioni espresse dalla commissione”, si legge nella sentenza.

Tra i motivi che avevano portato la Cts a dare parere negativo c’era anche il rilievo fatto dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Enna, “secondo cui gli aerogeneratori ricadono in area non idonea in quanto ubicati all’interno della prevista fascia di rispetto, relativamente al vincolo paesaggistico del lago di Pergusa e ai vincoli archeologici di Cozzo Signore e di Gerace”.

Per i legali dell’azienda, tuttavia, non solo la vicinanza ai suddetti siti “non costituisce valida ragione” per ritenere il progetto “incompatibile con la tutela culturale e paesaggistica”, ma anche l’avere evidenziato che le aree individuate non sono tra quelle indicate come idonee. La normativa a cui la Soprintendenza ha fatto riferimento è il decreto legislativo del 2001, conosciuto come decreto Rinnovabili.

Tuttavia, è proprio in base a questa norma che il Tar ha ricordato che – come previsto dall’articolo 20 comma 7 – “le aree non incluse tra quelle idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”.

Bisogna motivare

In altre parole, per esprimersi in senso contrario è necessario che le istituzioni deputate a rilasciare i pareri sulla compatibilità dei progetti in tema di rinnovabili spieghino quali sono i motivi alla base dei dinieghi.

“La Soprintendenza fonda il proprio parere negativo – scrivono i giudici – anche sul rilievo che l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto non rientra per l’intera estensione tra le aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, essendo ricompresa nella fascia dei 500 metri di un’area tutelata, operando così una lettura non appropriata della disposizione sopra evocata. La norma è invero chiara nello stabilire che la mancata inclusione tra le aree idonee non implica l’automatica qualificazione dell’area di sedime dell’impianto quale non idonea, occorrendo a tal fine una specifica motivazione per la salvaguardia di interessi opposti all’installazione dell’impianto Fer (fonti energia rinnovabile, ndr)”.

Effetto cumulo

Un altro aspetto che aveva portato l’anno scorso a bocciare la proposta della Flynis Pv 21 stava nella considerazione dell’effetto cumulo. La normativa prevede che in fase di autorizzazione si consideri la presenza di altri impianti nella zona, in modo da valutare l’impatto degli stessi in un’ottica sistemica.

Per i legali dell’azienda, tuttavia, sarebbe stato compiuto un errore. E il Tar ha dato loro ragione. Richiamando il decreto del Ministero dell’Ambiente contenente le linee guide per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, il tribunale ha ricordato come “la valutazione sul cumulo ambientale dei progetti, appartenenti alla medesima categoria progettuale e insistenti in un’area compresa entro i limiti territoriali ivi indicati, debba essere effettuata con riferimento agli impianti già esistenti (e quindi già realizzati), nonché agli impianti (solo) autorizzati (e quindi ancora da realizzare), ovverosia quelli rispetto ai quali si è concluso positivamente il procedimento autorizzativo di volta in volta adottato”.

Nel caso del parco eolico Sant’Antonino di Pergusa, invece, sono stati considerati un progetto presentato in data successiva rispetto a quando la documentazione della Flynis Pv 21 è arrivata alla Regione e un altro che finora non è “in possesso di un valido titolo autorizzativo”.

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Foto di Leo chen su Unsplash