Partite Iva inattive, emanato provvedimento attuativo per la chiusura d’ufficio - QdS

Partite Iva inattive, emanato provvedimento attuativo per la chiusura d’ufficio

Salvatore Forastieri

Partite Iva inattive, emanato provvedimento attuativo per la chiusura d’ufficio

mercoledì 11 Dicembre 2019

L’Agenzia delle Entrate stabilisce criteri e modalità: garantirà comunicazione all’interessato. Quando non esercitano attività d’impresa o professionale nelle tre annualità precedenti

ROMA – L’articolo 35, comma 15 quinquies, del D.P.R. 633/72, introdotto dal D.L. 193 del 22/10/2016 ed in vigore dal 1^ gennaio 2017, stabilisce che l’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite Iva dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non avere esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa, artistiche o professionali.

Lo stesso comma prevede pure che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate deve provvedere a stabilire i criteri e le modalità di applicazione della citata disposizione.

Ora, con Provvedimento n. 1415522, 3 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente provveduto a emanare la prevista disposizione dirigenziale, definendo i criteri e le modalità per la chiusura delle partite Iva inattive, e ciò principalmente con l’obiettivo di ridurre le posizioni Iva dei tanti contribuenti che continuano ad essere inseriti in Anagrafe tributaria senza svolgere più alcuna attività.

Secondo le cennate disposizioni, coloro che risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa, artistiche o professionali, saranno esclusi dalla banca dati dei soggetti passivi, assicurando, comunque, idonea comunicazione agli interessati.

Più in particolare:
– le partite Iva dei contribuenti che non hanno svolto attività nei tre anni precedenti e che non hanno presentato la dichiarazione Iva o dei redditi, vengono individuate sulla base di riscontri automatizzati utilizzando i dati contenuti in Anagrafe tributaria;
– chi viene ritenuto “inattivo” , prima della chiusura d’ufficio, riceverà una comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
– il contribuente, qualora ritenga che non siano stati dall’Agenzia considerati o valutati erroneamente alcuni elementi, entro il termine di 60 giorni può rivolgersi ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia e fornire chiarimenti sulla propria posizione;
– per coloro che non sono persone fisiche e che vengono riconosciute senza operatività, subiranno pure la cancellazione del codice fiscale. Anche in questo caso, però, se non riterranno corretta l’operazione potranno rivolgersi agli uffici delle Entrate per richiederne, previa motivazione, la riattivazione;
– gli uffici, effettuati gli opportuni controlli, potranno mantenere il soggetto in stato di attività ovvero rigettare l’istanza con un motivato diniego.

Si ricorda che, nonostante una diversa opinione manifestata da alcuni organi di stampa, non dovrebbe essere applicabile in questi casi la sanzione prevista dall’articolo 5, comma 6, del D.Leg/vo 471/1997.

L’articolo 7-quater del sopra citato D.L. 193/2016, infatti, oltre a prevedere, al comma 44, la chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive, ha pure escluso, al comma 45, l’applicazione della sanzione in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività, limitandola soltanto all’omessa presentazione delle dichiarazioni di “inizio” e di “variazione” previste dall’articolo 35 del D.P.R. 633/72.

Anche l’Agenzia delle Entrate, peraltro, nel 2017, ha confermato implicitamente tale modifica, abolendo, con la risoluzione n. 7/E del 19/1/2017, il codice tributo a suo tempo stabilito per il pagamento della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività.

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