Part-time con diritto pieno a pensione, ecco la nuova procedura di domanda

Part-time con diritto pieno a pensione, ecco la nuova procedura di domanda
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Nuovo applicativo INPS online per la domanda di riconoscimento pieno ai fini pensionistici del part-time ciclico o verticale: ecco le istruzioni e cosa sapere

Come presentare la domanda

Per la presentazione della domanda occorre distinguere due casi: se il rapporto a part time verticale è in corso o se lo stesso è estinto.

  • Nel primo caso la domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro di cui al modello allegato (Allegato n. 1) alla circolare dell’INPS qui citata o dalla dichiarazione sostitutiva (Allegato n. 2), compilata dal lavoratore ed al quale deve essere allegato il contratto di lavoro;
  • nel secondo caso il lavoratore produrrà un’autocertificazione, corredata dal contratto a tempo parziale stipulato tra le parti, da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso dovranno essere resi noti eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.

Lo stesso lavoratore, ove abbia svolto attività lavorativa con più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro coinvolto.

Occorre precisare che trascorsi dieci anni dall’entrata in vigore della legge 178/2020 (1 gennaio 2021) il diritto di presentare la domanda qui detta si prescrive (cioè la domanda non si può più presentare).

Come il part time verticale incide sul trattamento di fine rapporto

Le novità introdotte dall’articolo 1, comma 350, della legge n. 178/2020, citate sopra non modificano le modalità di individuazione del diritto e della misura del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, che ad ogni buon fine si riepilogano.

a) Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini del trattamento di fine servizio

La disciplina delle prestazioni di fine servizio nel contratto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti pubblici è contenuta nell’articolo 8 della legge n. 554/1988 e si attua in base ai seguenti criteri:

  • il trattamento di fine servizio non spetta all’atto del passaggio al part-time;
  • ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di fine servizio, gli anni di servizio resi part-time sono considerati utili per intero;
  • ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto e orario di servizio a tempo pieno;
  • a base di calcolo deve essere presa la retribuzione prevista per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

b) Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini del trattamento di fine rapporto

A differenza di quanto avviene per il TFS, ai fini del TFR il servizio reso part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno.

I contratti di lavoro superiori ai 15 giorni che prevedono prestazioni lavorative saltuarie sono assimilabili ai contratti part-time. Il dipendente interessato maturerà pertanto il diritto al TFR, che verrà calcolato sulla retribuzione percepita per i giorni effettivamente lavorati.

Salvatore Freni

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