Premi di produttività, tassazione e limiti: le novità 2025

Premi di produttività, tassazione e limiti: le novità 2025

Premi di produttività, tassazione e limiti: le novità 2025

Redazione  |
sabato 19 Ottobre 2024

I premi di produttività sono un vero e proprio incentivo all’efficienza e alla produttività aziendale. Le ultime sul tema.

Confermata dalla Legge di Bilancio 2025 per il prossimo triennio la detassazione dei premi di produttività. Dunque pure per il 2025, 2026 e 2027 l’aliquota di imposta per i premi di risultato è fissata al 5%. La manovra 2025 appoggia quindi ciò che era stato già previsto dalla Legge di Bilancio 2024. I premi di produttività sono corrisposti ai lavoratori dopo l’incremento o il miglioramento della qualità, dell’organizzazione e dell’innovazione. Raggiungendo determinati obiettivi viene erogata una somma in busta paga sulla quale è dovuta un’imposta sostitutiva dell’Irpef ed è agevolata anche sotto l’aspetto contributivo.

Il lavoratore può rifiutare che il premio di produttività sia erogato applicando aliquota agevolata presentando al datore una dichiarazione scritta. In sintesi i premi di produttività sono un vero e proprio incentivo all’efficienza e alla produttività aziendale.

Bonus di produttività: le forme e le regole

L’erogazione è prevista con differenti forme:

  • maggiorazione variabile sullo stipendio legata a parametri misurabili oggettivamente;
  • somma erogata a titolo di partecipazione agli utili di impresa;
  • riconversione in voucher per servizi di welfare aziendale (fringe benefit).

Beneficiano della detassazione con imposta sostitutiva al 5% per il 2025 i dipendenti che, nell’anno precedente, sono stati titolari di reddito non superiore ad 80.000 euro. Nel 2025 quindi la tassazione sostitutiva del premio di produttività scende dal 10% al 5% per importi fino a 3.000 euro. Quindi oltre questa soglia si applicherà sempre l’aliquota del 10%.

Si sottolinea che per i lavoratori coinvolti pariteticamente dal datore l’importo del premio assoggettabile a tassazione sostitutiva è di 4.000 euro solamente però per contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017 così come stabilito dalla circolare n.5/E dell’Agenzia delle Entrate.

Invece per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017 il limite resta di 3.000 euro. Il Dl n. 50/2017 ha previsto una riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia e i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore a 800 euro.

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