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Proroga appalto: quando è contrattuale la competenza è del giudice ordinario

Proroga appalto: quando è contrattuale la competenza è del giudice ordinario
Gare d’appalto

Se la prosecuzione è già prevista nella lex specialis e nel contratto, non c’è esercizio di potere amministrativo

Il Tar Veneto traccia il confine tra opzione di proroga e proroga tecnica: se la prosecuzione del servizio è già prevista nella lex specialis e nel contratto, non c’è esercizio di potere amministrativo. L’impresa che vuole liberarsi perché le condizioni non sono più remunerative deve rivolgersi al giudice civile. Con la sentenza n. 1546 del 13 luglio 2026, la Terza Sezione del Tar Veneto ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione su una controversia che offre un chiarimento importante per tutte le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici.

Il caso: proroga del servizio di smaltimento rifiuti speciali

Una Stazione appaltante, in prossimità della scadenza di un contratto di appalto per lo smaltimento di rifiuti speciali, aveva disposto la prosecuzione del servizio per ulteriori sei mesi. Lo ha fatto richiamando espressamente le clausole del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e del contratto, che già prevedevano l’obbligo dell’appaltatore di continuare il servizio alle stesse condizioni, su richiesta dell’amministrazione, per consentire l’espletamento della nuova gara.

Il RTI aggiudicatario ha impugnato la delibera davanti al TAR, sostenendo che si trattasse di una “proroga tecnica” disposta in assenza dei presupposti di legge — in particolare perché la nuova procedura di gara non era stata ancora bandita, ma solo avviata con la nomina di un gruppo tecnico. La ricorrente mirava in realtà a ottenere la rinegoziazione delle condizioni economiche, divenute non più remunerative a causa dell’aumento dei costi delle materie prime.

Differenza tra proroga contrattuale e proroga tecnica

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare dell’Istituto resistente, chiarendo la differenza tra i due istituti. L’opzione di proroga (o proroga contrattuale) è quella già prevista nei documenti di gara e nel contratto, con una precisa quantificazione economica computata nel valore complessivo dell’appalto. In questo caso l’amministrazione esercita un diritto potestativo di matrice negoziale e l’impresa è tenuta a proseguire il servizio: la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

La proroga tecnica, invece, è uno strumento eccezionale che deroga ai principi di concorrenza e può essere disposta solo in presenza di eventi imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, a condizione che la nuova gara sia già stata avviata. In questo caso l’amministrazione esercita un potere pubblicistico e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

I tre elementi decisivi individuati dal Tar Veneto

Nel caso esaminato, il Tar ha ritenuto decisivi tre elementi: la clausola di proroga era espressamente prevista nella lex specialis; il valore economico del semestre aggiuntivo era stato quantificato e computato nel valore dell’appalto; la clausola attribuiva all’amministrazione un diritto potestativo puro, ponendo l’aggiudicatario in una posizione di soggezione. Il riferimento – pure contenuto nella clausola – alla necessità di “consentire la definizione delle procedure per la nuova gara” individua solo la finalità della proroga, senza alterarne la natura negoziale.

Le conseguenze pratiche per le imprese negli appalti pubblici

Per le imprese il messaggio è chiaro: se il bando e il contratto contengono una clausola di opzione di proroga con valore economico già determinato, partecipare alla gara significa accettare anche l’eventuale prosecuzione alle stesse condizioni. Contestare quella proroga davanti al giudice amministrativo è inutile: la strada corretta è il giudice ordinario, davanti al quale far valere eventuali sopravvenienze che rendano il contratto eccessivamente oneroso.

La sentenza richiama anche il nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023), che all’art. 120 ha recepito la distinzione giurisprudenziale disciplinando separatamente la proroga contrattuale (comma 10) e quella tecnica (comma 11). Un assetto normativo che le imprese farebbero bene a conoscere già in fase di partecipazione alla gara, valutando con attenzione le clausole di prosecuzione del rapporto e il loro impatto economico sull’intera durata potenziale dell’affidamento.

Rinegoziazione del corrispettivo e revisione prezzi nel nuovo Codice appalti

L’impresa qualora ne sussistano le condizioni potrà chiedere la rinegoziazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 36/2023, che richiama peraltro il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale ex art. 60 del nuovo Codice, il quale al comma 2 prevede che la revisione è possibile quando:

a) una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Lino Barreca
Avvocato