Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull’estensione dell’uso del Green pass e le quarantene. Il Green pass rafforzato sarà necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Per gli stadi, le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto. Come già anticipato, è stata trovata l’intesa nell’esecutivo per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2.
Con il booster, si è deciso ieri a Palazzo Chigi, anche se si entra in contatto con una persona positiva al Covid, non sarà più necessario chiudersi in casa. A patto di non avere sintomi, sarà sufficiente sottoporsi a un tampone cinque giorni dopo l’incontro a rischio contagio.
Niente quarantena con 2 dosi entro i 4 mesi
Nuove regole della quarantena per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo: non deve farla chi ha completato il ciclo vaccinale primario o la dose di richiamo o è guarito da 120 giorni. Fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto queste persone hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare, solo se sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Per chi non è vaccinato isolamento di 10 giorni
Rimangono uguali le regole della quarantena per i non vaccinati: le persone non vaccinate che hanno avuto un contatto con una persona positiva hanno l’obbligo di rimanere in quarantena per 10 giorni. Rimangono le stesse le regole della quarantena per i positivi: le persone asintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare (non antigenico) con esito negativo. Le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
Dai ristoranti agli hotel, dove serve il super pass
Il green pass rafforzato diventa obbligatorio dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo) per tutti i mezzi di trasporto: aerei, treni, navi, autobus, metropolitane e treni regionali.
Negli alberghi e in tutte le strutture ricettive. Per le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose come i matrimoni, sagre e le fiere, per i centri congressi. Solo vaccinati e guariti possono sedersi al ristorante anche all’aperto, frequentare piscine e centri benessere anche all’aperto. La limitazione è estesa agli sport di squadra e ai centri natatori, ai centri culturali, sociali e ricreativi.
Bus, metro, treni, aerei: solo vaccinati o guariti
Il governo ha deciso di rendere obbligatorio il green pass rafforzato anche per tutti i mezzi di trasporto, sia a lunga percorrenza, sia per il trasporto pubblico urbano, che fino ad ora era rimasto escluso. Per salire a bordo di tutti questi mezzi è già obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.
Nello specifico, i mezzi su cui è obbligatorio esibire e possedere il super green pass riguarda: treni dell’alta velocità; treni a lunga percorrenza; treni regionali; aerei; navi; autobus; tram; metropolitane. Sarà quindi impossibile spostarsi con i mezzi pubblici nelle città senza il green pass rafforzato. A bordo dei taxi è obbligatorio sia per il conducente, sia per il passeggero indossare la mascherina, anche se l’autovettura è dotata di parete divisoria per separare passeggero e conducente. Resta vietato sedere al lato del guidatore.
Stadi, pubblico ridotto, all’aperto soglia del 50%
Il governo ha deciso di ridurre nuovamente la capienza degli impianti sportivi. In base alle nuove disposizioni la capienza prevista per gli impianti sportivi all’aperto è pari al 50% di quella massima consentita, al chiuso è pari al 35% di quella massima consentita. Negli stadi e nei palazzetti dello sport all’aperto e al chiuso sarà sempre obbligatorio esibire il green pass rafforzato (rilasciato a guariti e vaccinati) e indossare la mascherina. È vietato il consumo di cibi e bevande sia negli impianti all’aperto, sia in quelli al chiuso e non è consentita la vendita di prodotti alimentari all’interno. Il protocollo già in vigore prevede che ci siano percorsi separati per l’ingresso e l’uscita degli spettatori. Si devono prevedere meccanismi che evitino gli assembramenti e i posti devono essere numerati.
Le Ffp2 obbligatorie per cinema e autobus
È già in vigore l’obbligo di indossare le mascherine anche quando ci si trova all’aperto e pure quando si è in zona bianca. È in vigore anche l’obbligo di portare le mascherine di tipo Ffp2 in occasione di spettacoli accessibili al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati); eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi luoghi è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. La mascherina Ffp2 è obbligatoria a bordo di: treni, aerei, navi, autobus, tram, metropolitane.
Le protezioni in classe, arrivano i militari
Con una nota inviata alle scuole il Ministero dell’Istruzione ha avviato la rilevazione del fabbisogno di mascherine FfP2 da distribuire secondo quanto previsto dal decreto legge approvato prima di Natale. La nota prevede che “i dirigenti scolastici dovranno indicare i quantitativi necessari entro il prossimo 4 gennaio in modo che la distribuzione possa essere organizzata in tempo per il rientro”. Il commissario Francesco Paolo Figliuolo avvierà anche lo screening nelle scuole con l’ausilio dei militari.
L’obbligo vaccinale, dai sanitari ai prof
È già previsto l’obbligo vaccinale per personale sanitario, personale scolastico, forze dell’ordine, lavoratori dei servizi esterni delle Rsa. È invece previsto l’obbligo di green pass base per tutti gli altri lavoratori. Chi non presenta il green pass base per cinque giorni viene sospeso dalle funzioni e dallo stipendio ma non incorre in sanzioni disciplinari. Sono previsti controlli all’ingresso e comunque controlli a campione che possono essere effettuati anche dalle forze dell’ordine. Il lavoratore senza il green pass all’interno dei locali di lavoro rischia una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500. Chi è preposto ai controlli da parte delle aziende e non li effettua rischia una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Fino alla fine di gennaio niente feste e discoteche
Fino al 31 gennaio 2022: sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi, concerti o feste comunque denominati, aperti al pubblico. La circolare del Viminale firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi diramata ieri ha raccomandato l’intensificazione dei controlli in vista del Capodanno da estendere anche al giorno precedente e a quelli successivi in modo da evitare assembramenti anche se non si tratta di eventi organizzati. Nelle abitazioni private non è possibile prevedere alcun divieto, ma viene comunque raccomandato di evitare incontri con molte persone e in ogni caso di indossare la mascherina in presenza di persone con fragilità e persone anziane.
Un test molecolare per rientrare dall’estero
L’ordinanza in vigore dallo scorso 16 dicembre fino al 31 gennaio prevede che le persone che hanno soggiornato oppure transitato nei 14 giorni antecedenti in uno o più Stati dell’Unione europea possano rientrare in Italia alle seguenti condizioni: esibire al momento dell’imbarco il Passenger locator form; presentare il green pass europeo o una certificazione equivalente; presentare l’esito negativo di un test molecolare, effettuato nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, o di un test antigenico effettuato per mezzo di tampone, nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Chi non è vaccinato, oltre a presentare l’esito di un tampone negativo, deve osservare cinque giorni di isolamento fiduciario con l’obbligo di sottoporsi a un test a fine quarantena.
Il green pass rafforzato sarà valido per sei mesi
Il governo ha stabilito che dal 1° febbraio il green pass rafforzato, cioè rilasciato a vaccinati e guariti, abbia validità per sei mesi dall’ultima somministrazione di vaccino o dal certificato che attesta la guarigione. La scelta di posticipare l’entrata in vigore della norma al 1° febbraio è stata fatta proprio per consentire ai cittadini di prenotare il booster o il richiamo e mettersi così in regola, soprattutto evitando la sospensione della certificazione. A chi non effettuerà il booster oppure il richiamo, il green pass sarà infatti sospeso e non verrà accettato dalla app di controllo C19. Per chi è guarito dal coronavirus è necessario provvedere all’inserimento nel sistema del ministero della Salute dell’attestazione dell’avvenuta guarigione: per questo è prevista la registrazione del tampone negativo richiesto al termine della quarantena obbligatoria di dieci giorni.
No all’estensione del Super green pass a tutti i lavoratori
Non passa però il fronte di chi chiedeva di estendere l’obbligo del Super Green pass a tutte le categorie di lavoratori, nonostante la sponda delle Regioni. Non prevale la linea rigorista di chi come il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla scorta dei pareri del Cts e pur d’accordo sulle modifiche alle regole sull’autoisolamento, chiedeva norme non troppo blande. Sia in cabina di regia che in Cdm il confronto è stato serrato: Pd e Forza Italia hanno ricevuto il no di Lega e di M5s sul varo dell’obbligo del certificato verde rafforzato per tutti i lavoratori. Se ne riparlerà al prossimo Consiglio dei ministri.

