Quoziente familiare: cos'è e come avviene il calcolo per il Superbonus

Quoziente familiare: cos’è e come avviene il calcolo per accedere al Superbonus

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Quoziente familiare: cos’è e come avviene il calcolo per accedere al Superbonus

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sabato 12 Novembre 2022

Nella revisione degli incentivi per i lavori edilizi, il governo Meloni ha introdotto un nuovo meccanismo di calcolo che sostituisce l'Isee. Come funziona

Il superbonus è stato rimodulato. Nel decreto aiuti quater varato dal governo Meloni si parla di una rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini, e si introduce “l’opzione villette”, ovvero la possibilità di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al “quoziente familiare”).

Il superbonus rimodulato dal Governo Meloni nel dl Aiuti Quater, cosa cambia

Il governo ha anche precisato che il superbonus si applica invece al 110% “fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022”.

Il nuovo parametro per calcolare il limite di reddito che consente di accedere alla detrazione per le abitazioni unifamiliari fa debuttare un “quoziente familiare” che sostituisce il riferimento solitamente impiegato per le agevolazioni fiscali, ovvero l’Isee. Vediamo in cosa consiste il quoziente familiare e come si calcola per ottenere il superbonus.

Quoziente familiare, come si calcola

La norma, per quel che risulta dalla bozza entrata al Consiglio dei ministri di giovedì 10 novembre, dettaglia che il limite di reddito per i lavori agevolati nelle abitazioni unifamiliari è di 15mila euro. Questo viene però calcolato in un modo innovativo.

Nel dettaglio, si devono prendere i redditi registrati in famiglia nell’anno antecedente la spesa per l’efficientamento energetico (in particolare, si legge nella norma, “i redditi posseduti dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12”).

Una volta sommati, si dividono per un coefficiente determinato in base alla numerosità della famiglia. Se c’è un solo contribuente, il coefficiente è 1 e quindi si prende tutto il reddito. Con un coniuge o un soggetto legato per unione civile o un convivente, si aggiunge 1. Per un terzo membro del nucleo (un figlio, ad esempio) si aggiunge uno 0,5. Per due familiari “extra” si aggiunge un punto e per tre familiari o più se ne aggiungono due.

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