Reddito di emergenza Inps 2021, a chi spetta e come richiederlo - QdS

Reddito di emergenza Inps 2021, a chi spetta e come richiederlo

Ivana Zimbone

Reddito di emergenza Inps 2021, a chi spetta e come richiederlo

martedì 04 Maggio 2021

Per richiedere il reddito d'emergenza c'è tempo fino al 31 maggio 2021. Le mensilità riconosciute sono cinque e riguardano i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio. Ecco i requisiti d'accesso.

La crisi economica è l’effetto collaterale principale della pandemia. E proprio per supportare le famiglie in maggiore difficoltà, il governo Conte ha istituito il Reddito di emergenza con il decreto Rilancio del 19 maggio 2020. I decreti successivi (Sostegni e Sostegni bis), poi, l’hanno prorogato. Ecco a chi spetta e come richiederlo.

REDDITO D’EMERGENZA, COS’È

Il REM è un sussidio rivolto non a un singolo soggetto, ma all’intero nucleo familiare e può avere un valore compreso dai 400 agli 840 euro mensili (CLICCA QUI PER CALCOLARE L’IMPORTO).
Per l’anno 2021, il Reddito d’emergenza è stato reintrodotto dal decreto Sostegni del governo Draghi per una durata di tre mesi (marzo, aprile, maggio). Con il decreto Sostegni bis, il sussidio è stato prorogato per ulteriori due mensilità (giugno e luglio).

REM 2021, A CHI SPETTA

Possono farne richiesta i nuclei familiari in difficoltà economiche e coloro che, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, hanno terminato di percepire la Naspi e la DIS-COLL e che possiedono un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30 mila euro.

Rientrano nei soggetti ammissibili anche i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS, i liberi professionisti titolari di partita Iva iscritti alla Gestione Separata; i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata; i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati; i lavoratori dello spettacolo; i lavoratori agricoli; i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti; i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; i lavoratori domestici; i lavoratori marittimi; i lavoratori dello sport.

I requisiti per accedere alla misura sono i seguenti:

  1. residenza in Italia, almeno del componente che inoltra la richiesta;
  2. Isee corrente non superiore ai 15 mila euro;
  3. assenza di componenti del nucelo familiare che percepiscano o abbiano percepito un’indennità Covid;
  4. patrimonio mobiliare inferiore a 10 mila euro nell’anno 2020, soglia aumentata di ulteriori 5 mila euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di 5 mila euro in caso di presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  5. reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a all’ammontare del beneficio. Per i nuclei familiari residenti in un’abitazione in affitto, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione Isee.

REDDITO D’EMERGENZA 2021, COME FARE DOMANDA

La richiesta del Reddito di emergenza può essere inoltrata dal 7 aprile fino al 30 aprile 2021, con proroga fino al 31 maggio, in due diverse modalità:

  1. online, attraverso il portale web dell’INPS, nell’apposita sezione dedicata al Reddito di emergenza, con PIN, SPID, Carta nazionale dei servizi e la Carta di identità elettronica per l’autenticazione;
  2. tramite CAF e patronati.

Non è previsto il rinnovo automatico per coloro che avessero già percepito il REM nel 2020. Dunque sarà comunque necessario inviare un’ulteriore domanda per le mensilità relative al 2021.

L’Inps erogherà le somme dovute attraverso bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale, bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.).

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