Regime forfettario, requisiti accesso e esclusione per il 2021 - QdS

Regime forfettario, requisiti accesso e esclusione per il 2021

Lidia Sicurella

Regime forfettario, requisiti accesso e esclusione per il 2021

domenica 07 Febbraio 2021

No all’obbligo di fatturazione elettronica, salvo il caso di rapporti con la pubblica amministrazione. Residenza fiscale, limiti nei ricavi: cosa serve per poter usufruire delle agevolazioni

ROMA – Il Regime Forfettario regolato dalla Legge n. 190/2014, modificata dalla Legge n. 208/2015, è stato introdotto a partire dal primo gennaio 2015 e modificato a partire dal 1° gennaio 2019 dalla Legge n 145/2018 e dal Ddl di bilancio 2020 (D.L. n 124/2019). È un regime fiscale idoneo per le imprese e per i professionisti di dimensioni ridotte.
Il regime prevede agevolazioni fiscali e contributive e prevede una tassazione sostitutiva degli effetti dell’Irpef, dell’Irap per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

È volto ad incentivare l’apertura e la gestione di attività commerciali o professionali di dimensioni minori. Per questo motivo prevede minori adempimenti e oneri da sostenere, fatta salva la facoltà di quest’ultimi di adottare i regimi fiscali ordinari con applicazione dell’Iva.
Con l’entrata in vigore del Regime Forfettario, dal primo gennaio 2015, tutti i regimi fiscali agevolati precedentemente in vigore sono stati abrogati.

L’unica eccezione è data dai contribuenti che fino al 2015 si sono avvalsi del Regime dei Minimi. Questi contribuenti, infatti, possono continuare ad applicare tale regime in via transitoria e fino alla scadenza naturale del regime. Quindi, o fino a completamento del quinquennio, o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, ferma restando la possibilità di applicare comunque il Regime Forfettario, valutandone la convenienza.

Tutti i contribuenti che operano in regime di impresa o di esercenti arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario e, per tale ragione, sono previsti dalla norma una serie di requisiti da rispettare che devono essere verificati con riferimento all’anno di imposta precedente a quello in cui si applicherà questo regime fiscale.

Le caratteristiche principali ed i vantaggi del regime forfettario concernono la possibilità di applicazione del regime di cassa per la determinazione del reddito; la determinazione dei costi dell’attività con metodo forfettario (indipendentemente dai costi sostenuti); l’esclusione dall’ambito di applicazione di Iva, Isa e Ritenute d’acconto ed infine la possibilità di applicare la fatturazione elettronica per avere la possibilità di ridurre di un’annualità i tempi di accertamento.

Analizziamo i principali vantaggi. Per regime di cassa per il reddito si intende la possibilità di determinare il reddito di impresa o di lavoro autonomo esclusivamente in base al criterio di cassa. Ovvero sulla base dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta. A questo reddito è applicato un coefficiente di redditività, che tiene conto delle spese applicate in modo forfettario. Al reddito imponibile così determinato è applicata un’imposta sostitutiva del 5% (per i primi cinque anni), che poi a regime passa al 15%. Il pagamento delle imposte avviene con la dichiarazione dei redditi.

Per quanto concerne le spese forfettarie si fa riferimento alle spese sostenute per l’esercizio dell’attività che non possono essere dedotte analiticamente dal reddito. Ad eccezione dei contributi previdenziali versati in ciascun periodo di imposta. Al posto della deduzione analitica dei costi è prevista una deducibilità forfettaria, con una aliquota in percentuale sul reddito che varia a seconda dell’attività esercitata.
Oltre alla deduzione forfettaria dei costi e alla tassazione con imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali.
Inoltre, è stata rimossa dalla legge di bilancio l’obbligo di fatturazione elettronica. Pertanto, per le operazioni attive e passive, la modalità di fatturazione è facoltativa, salvo che si abbia rapporti con enti, quali ad esempio la pubblica amministrazione, che richiedano specificatamente l’emissione tramite lo Sdi.

I requisiti di accesso al regime forfettario previsti per il 2021 riguardano la tipologia di attività esercitata ed è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione. Possono applicare questo regime anche le Imprese Familiari, purché in possesso dei relativi requisiti. Si consiglia comunque di far riferimento alla tabella dei codici Ateco.

I requisiti oggettivi di accesso al regime forfettario concernono poi il limite di ricavi o compensi che non deve essere superiore a € 65.000, le spese per lavoro accessorio di dipendenti o collaboratori, che non devono superare un ammontare complessivo superiore a 20.000 euro lordi. Questi requisiti devono essere verificati per coloro che sono già in attività sui dati dell’anno precedente mentre, per chi intende iniziare una nuova attività, su dati presunti dell’anno in corso.

È opportuno precisare però che, nel primo anno di attività i compensi vanno ragguagliati ad anno. Se si effettuano più attività si deve fare attenzione a non superare il limite massimo di € 65.000 considerata la somma del fatturato dei singoli codici Ateco.

Tra le cause di esclusione dal regime forfettario 2021 per le partite iva è opportuno menzionare l’utilizzo di regimi speciali Iva e di determinazione forfetaria del reddito, la residenza fiscale all’estero, il compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi, possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro (la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato).

Tag:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017