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Condotta antisindacale, Cgil e Uil contro Cosedil: la risposta al ricorso

Condotta antisindacale, Cgil e Uil contro Cosedil: la risposta al ricorso
Immagine di repertorio

Ricorso parzialmente accolto. I sindacati: “Sentenza storica”; la replica di Cosedil: “Da noi nessuna discriminazione o esclusione”.

Un po’ come accade alla fine di ogni elezione: nessun partito sembra aver perso. È quello che si potrebbe dire delle reazioni avute dai sindacati Fillea Cgil e Feneal Uil, da una parte, e l’impresa Cosedil, dall’altra, nel momento in cui la sezione Lavoro del tribunale di Catania si è espressa sul ricorso con cui le due sigle hanno contestato l’applicazione di un accordo lavorativo, ritenuto peggiorativo, ai propri dipendenti.

Il caso già nei mesi scorsi aveva portato a un botta e risposta dai toni particolarmente accesi, con Cgil e Uil che avevano denunciato di essere stati estromessi illecitamente dalla trattativa e Cosedil – società guidata dal presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio – a parlare di accuse infamanti, davanti a un contratto peraltro ritenuto migliorativo per gli stessi lavoratori.

Ad attualizzare ulteriormente la contesa sono stati i cantieri sull’autostrada A19 Catania-Palermo e sulla nascente superstrada Catania-Ragusa, in cui Cosedil è attiva, insieme ad altre imprese, attraverso società consortili. Il modo migliore per dirimersi nella controversia legale è dunque partire dai dati oggettivi. Ovvero da ciò che la giudice Chiara Cunsolo ha deciso.

Caso Cgil / Uil VS Cosedil, l’esito

Il ricorso presentato da Cgil e Uil è stato “parzialmente accolto”. Dei numerosi rilievi formulati dai legali delle due sigle sindacali, il tribunale etneo ha ritenuto di doverne accogliere soltanto uno.

Nello specifico, la giudice ha disposto che la Cosedil si è resa protagonista di condotta antisindacale nel momento in cui ha esteso a tutti i dipendenti in servizio nelle sette unità locali dislocate in Italia il contratto venuto fuori dall’accorso con la sola Rsu (rappresentanza sindacale unitaria, ndr) della sede di Santa Venerina. Per questo motivo, la giudice ha ordinato all’impresa “di sospendere l’applicazione generalizzata del suddetto accordo a tutto il personale in forza nell’azienda”.

L’origine della lite

Dal canto proprio, Cgil e Uil ritenevano che Cosedil si fosse macchiata di altre azioni lesive delle prerogative sindacali. La storia ha origine nel 2024, quando i sindacati – la Cisl, ma anche la Cgil e Uil – si siedono attorno a un tavolo per ragionare della possibilità di definire uno specifico accordo contrattuale da applicare ai lavoratori Cosedil. La trattativa si arena presto, con Cgil e Uil che ritengono non ci siano le condizioni per andare avanti.

Il percorso, però, non si interrompe. Anzi, a febbraio 2025 si arriva a una firma tra l’azienda e la Fila Cisl, unica sigla precedentemente protagonista dell’elezione delle Rsu nella sede di Santa Venerina.

“Le sigle sindacali ricorrenti hanno dedotto di avere appreso nel mese di aprile 2025, tramite dipendenti della Cosedil, operanti nella provincia di Enna, della sottoscrizione da parte della datrice di lavoro di un accordo aziendale”, viene ricostruito nel decreto del tribunale catanese. A ciò si aggiunge – stando alla tesi dei sindacati – l’avere faticato per mesi a ottenere copia dell’accordo, consegnato soltanto “a seguito di formale diffida e messa in mora”, nonché l’essere stati sostanzialmente esclusi dalle elezioni per l’individuazione delle Rsu interne all’impresa. Tali critiche tuttavia non sono state condivise dal tribunale.

In merito all’interruzione delle trattative soltanto con Cgil e Uil, per la giudice non ci sono prove che “le stesse abbiano avuto sviluppi successivi con la sola Filca Cisl in un periodo antecedente alla formazione della Rsu con cui è stato poi riavviato il negoziato e stipulato l’accordo”. Per quanto riguarda, invece, l’esclusione dall’elezione delle Rsu, per il tribunale il tema non coinvolge la parte datoriale, dunque l’azienda, ma soltanto il rapporto tra i sindacati. In altre parole, se qualcuno ha omesso di comunicare qualcosa ciò non può essere addebitato a Cosedil.

La versione della Cgil

La sentenza è stata presentata stamattina in conferenza stampa dai segretari regionali di Fillea CGIL e Feneal UIL Giovanni Pistorio e Antonio Potenza, e dai segretari provinciali delle stesse sigle, Vincenzo Cubito e Angelo Bua di Catania, Salvo Carnevale e Giuseppe Nicotra di Enna, Eleonora Barbagallo e Alessandro Gionfriddo di Siracusa.

I rappresentanti sindacali hanno espresso “grande soddisfazione”, definendo la decisione “un precedente importante nei rapporti tra imprese e lavoratori edili in Sicilia”.

Secondo Fillea CGIL e Feneal UIL, che sono stati assistiti dagli avvocati Ivana Arrigo, Manuela Raciti, Antonino Licciardello e Domenico Senese, l’accordo aziendale contestato “introduceva deroghe peggiorative rispetto al Contratto collettivo nazionale dell’edilizia, incidendo su orari, straordinari e contratti a termine anche in violazione di quanto previsto dal codice degli appalti e dal protocollo Anas con le parti sociali che sancisce l’ inderogabilità in peggio delle norme contrattuali per il comparto delle costruzioni in Sicilia e, in generale, complessivamente per ogni lavoratore”.

“Questa sentenza – hanno dichiarato i sindacati – riafferma il valore del contratto nazionale e della rappresentatività democratica nei luoghi di lavoro. È un monito chiaro: i diritti dei lavoratori non possono essere compressi da intese parziali e prive di reale legittimazione”.

Per i sindacati, il pronunciamento del Tribunale etneo è “un invito a vigilare realmente, cosa che non sta accadendo con il commissario Schifani, più presente nelle inaugurazioni che nella vita reale dei cantieri, e a garantire condizioni di lavoro dignitose, trasparenti e rispettose delle norme”.

La versione di Cosedil di fronte alle critiche della Cgil

“Negli ultimi mesi Cosedil e il suo amministratore delegato Gaetano Vecchio sono stati oggetto di infamanti accuse”. Inizia così una nota diramata dall’azienda già nella giornata di ieri sera. Per l’impresa, che ha sede legale a Roma ma da sempre lega il proprio nome a Santa Venerina, il verdetto del tribunale di Catania afferma la buona fede nell’avere condotto una trattativa nell’interesse dei lavoratori.

Se uno dei motivi alla base del ricorso è stato accolto, tutti gli altri sono stati rimandati al mittente. “Il tribunale ha escluso qualsiasi condotta di esclusione o preclusione indebita nei confronti della Fillea Cgil, rilevando che la stessa aveva partecipato attivamente alle trattative del 2024 e che la successiva interruzione era dipesa da una propria scelta – si legge nella nota –. E ha anche riconosciuto la piena legittimità del comportamento aziendale in relazione agli obblighi di informazione e consultazione sindacale, ribadendo che non sussiste in capo al datore di lavoro alcun obbligo generalizzato di coinvolgimento di tutte le sigle nella contrattazione aziendale”.

Da Cosedil sottolineano poi come la limitazione dell’accordo stipulato soltanto ai lavoratori dell’unità produttiva di Santa Venerina sarà valido anche “nei confronti di eventuali altri dipendenti che ne abbiano accettato o intendano accettarne l’applicazione”. L’impresa guidata dal presidente di Confindustria ribadisce inoltre che “il tribunale ha stabilito che Cosedil non ha posto in essere nessuna discriminazione o esclusione, nessuna lesione dell’immagine o della dignità sindacale, nessuna compressione dei diritti dei lavoratori, nessuna irregolarità nell’elezione delle Resu, nessuna imposizione di condizioni economiche e normative peggiorative rispetto alle previsioni del Ccnl”.

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