Addio maxi sanzioni fino al 240%, ecco cosa cambia - QdS

VIDEO | Riforma fiscale, addio alle maxi sanzioni fino al 240%: ecco cosa cambia

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VIDEO | Riforma fiscale, addio alle maxi sanzioni fino al 240%: ecco cosa cambia

Redazione  |
lunedì 11 Marzo 2024

A un passo dal sì definitivo al Decreto legislativo sulle sanzioni tributarie: ecco gli ambiti interessati dalla riforma del Governo.

Addio alle maxi sanzioni fino al 240%: gli importi da pagare per chi commette violazioni in materia di tasse corrisponderanno al massimo al 120% dell’ammontare dovuto.

Lo prevede il decreto legislativo sulle sanzioni tributarie che nelle scorse settimane ha ottenuto il via libera preliminare del Consiglio dei Ministri e che si annuncia come una parte fondamentale del progetto di revisione complessiva del sistema amministrativo e penale auspicato dal Governo nazionale.

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Addio alle maxi sanzioni fino al 240%

Nel punto di Italpress, l’economista Gianni Lepre spiega: “Chi commette violazioni in materie di tasse pagherà al massimo il 120% dell’ammontare dovuto. Ma le sanzioni saranno ridotte anche di più, in media a un terzo, con il Decreto legislativo sulle sanzioni tributarie”.

Il decreto sulle sanzioni – spiega l’economista – interviene sia sul fronte amministrativo che su quello penale e prevede:

  • la riduzione delle sanzioni;
  • la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario;
  • l’introduzione di meccanismi di compensazione tra sanzioni da erogare e quelle già irrogate.

La riforma fiscale

Nel comunicato stampa seguito al Consiglio dei Ministri dello scorso 21 febbraio, il Governo annuncia la revisione del sistema sanzionatorio tributario nell’ambito della riforma fiscale.

Nella nota si legge che gli ambiti di intervento del decreto riguardano:

  • le “disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l’integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate (divieto del “bis in idem”) e la riduzione delle sanzioni”;
  • le sanzioni penali, “con particolare riferimento alla revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati”;
  • le sanzioni amministrative, prevedendo “una maggiore proporzionalità tra le sanzioni rispetto alle condotte contestate, ferma restando la maggiore rilevanza di comportamenti fraudolenti, e realizzando una revisione della disciplina della recidiva dei cumuli e delle continuazioni”.

Immagine di repertorio

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