Il rimborso dell’Iva consentito anche per opere su immobile di proprietà altrui - QdS

Il rimborso dell’Iva consentito anche per opere su immobile di proprietà altrui

Salvatore Forastieri

Il rimborso dell’Iva consentito anche per opere su immobile di proprietà altrui

Il rimborso dell’Iva consentito anche per opere su immobile di proprietà altrui  |
giovedì 24 Novembre 2022

Lo ha stabilito la Cassazione ribaltando l’orientamento giurisprudenziale. Purché sia destinato all’attività di impresa o di lavoro autonomo di chi ne fa richiesta

ROMA – Lo ha detto la Cassazione: “Rimborso Iva consentito anche per opere su immobili di proprietà altrui”.
In effetti, siamo di fronte ad una grossa novità.

L’Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto che, se da un lato la detrazione è sempre legittima tutte le volte in cui l’Iva pagata a monte è attinente all’attività (impresa, arte o professione) esercitata, dall’altro ha affermato tantissime volte che il rimborso, su quest’Iva, non è consentito.
Secondo l’articolo 30 del Dpr 26 ottobre 1972 n.633, infatti, per l’ottenimento del rimborso occorrono determinate condizioni e, alla lettera c del secondo comma, si dice espressamente che il rimborso può essere chiesto (tra l’altro), “limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili ….”.

Il concetto di ammortamento è regolato dagli articoli 102 e 103 del Tuir. Ed è proprio questo il motivo per cui l’Agenzia delle Entrate, pur riconoscendo, in astratto, il diritto alla detrazione, anche quando gli acquisti, fatti nell’esercizio della propria attività, riguardano beni posti su immobili di terzi, nega la possibilità di ottenere – eventualmente – il rimborso stante che, proprio perché detti beni sono situati su beni di terzi, non sono ammortizzabili, e quindi rappresentano opere non separabili né suscettibili di autonoma utilizzabilità.

Con risposta ad interpello n. 861 del 2021, l’Agenzia infatti, ha precisato che, come peraltro affermato in altre precedenti occasioni (cfr. per tutti le risoluzioni n. 113/E del 11 luglio 1996 e n. 147/E del 9 giugno 2009) per individuare un bene “ammortizzabile” “occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi”, ossia alla possibilità che lo stesso sia oggetto di ammortamento. In particolare, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali utilizzati nel ciclo produttivo posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale.

Inoltre, con la risoluzione n. 179/E del 27 dicembre 2005, in riferimento alle opere realizzate su beni altrui, è stato chiarito che non possono essere ricondotte tra i beni ammortizzabili quelle opere che, una volta realizzate, non sono separabili dai beni dei terzi cui accedono, non avendo una loro autonoma funzionalità. Nel caso di specie, dunque, l’Istante potrà chiedere il rimborso dell’Iva assolta per l’acquisto dell’impianto di biogas, laddove lo stesso risulti dal medesimo ammortizzabile, perché separabile dal terreno su cui insiste, a nulla rilevando la circostanza che, successivamente al sostenimento dei costi di acquisto, l’Istante acquisisca la proprietà del bene principale (terreno) o sia costituito a suo favore un diritto reale di godimento.

A tal proposito, sempre secondo l’Agenzia, tornano utili i chiarimenti resi con la circolare n. 36 del 19 dicembre 2013, par. 4, seppure in relazione agli impianti fotovoltaici, ove è stato detto che “che non spetta il rimborso ai sensi dell’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 dell’Iva assolta sull’acquisto o realizzazione di impianto fotovoltaico collocato su beni di terzi quando l’impianto non è separabile dal bene immobile cui si riferisce, non potendo essere rimosso al termine del periodo di utilizzo. In tali casi, l’opera eseguita non è di proprietà del soggetto che l’ha realizzata, giacché in base ai principi civilistici accede ad un immobile di proprietà altrui. Di conseguenza, non può essere iscritta nel bilancio come bene ammortizzabile proprio del soggetto che l’ha effettuata. Tali beni, in quanto non ammortizzabili, non rientrano, pertanto, nella previsione normativa di cui alla lettera c) del comma 3 del citato art. 30”.

Quindi, secondo l’Amministrazione finanziaria, sì alla detrazione, ma non al rimborso. Lo aveva precisato pure la stessa Cassazione con l’ordinanza numero 23667 depositata il 28 ottobre 2020.

Ora, però, sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27813 del 22 settembre scorso, cambia orientamento e, sostenendo che questo nuovo principio è conforme pure alle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione e conforme alle direttive comunitarie, sostenendo – cioè – che l’imposta assolta per i lavori di ristrutturazione o manutenzione su immobili di proprietà di terzi, non solo è detraibile, ma è anche rimborsabile se il credito non è altrimenti “spendibile“.

Secondo la Cassazione è sufficiente che l’immobile, pur non di sua proprietà, sia destinato all’attività di impresa o di lavoro autonomo.
Chissà come andrà a finire. Alla faccia della certezza del diritto e della compliance.

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