Riparazioni urgenti, occhio alle fregature - QdS

Riparazioni urgenti, occhio alle fregature

Serena Giovanna Grasso

Riparazioni urgenti, occhio alle fregature

giovedì 01 Agosto 2019

Unc: consigliabile rivolgersi ad installatori qualificati e richiedere un preventivo prima dell’intervento. L’operatore che viene chiamato senza effettuare la prestazione ha diritto ad un indennizzo

PALERMO – A chi non è mai capitato di doversi rivolgere al pronto intervento per una riparazione urgente ad una caldaia non funzionante in inverno o un condizionatore rotto d’estate? Il servizio, se da una parte garantisce la tempestiva risoluzione del problema, d’altra parte può riservare cattive sorprese al momento del pagamento. Infatti, spesso e volentieri, i prezzi vengono gonfiati a discapito del consumatore che nel momento del bisogno è disposto a pagare anche cifre importanti per vedere risolta la propria disavventura.

Secondo le stime dell’Unione nazionale dei consumatori, le tariffe orarie per le riparazioni del pronto intervento hanno prezzi che oscillano tra i 70 e i 90 euro dei giorni feriali, tra i 90 e i 100 euro nei giorni festivi e superano i cento euro nelle feste principali. A queste cifre va comunque aggiunta l’eventuale spesa per il materiale. Dunque, se vengono chieste cifre molto più alte rispetto a queste, sarebbe bene diffidare: infatti, potrebbe trattarsi di un tentativo di estorcere una maggiore quantità di denaro, approfittando della situazione di emergenza.

Per evitare spiacevoli inconvenienti, oltre che affidarsi al passaparola, è consigliabile chiedere fin da subito un preventivo sui costi dell’intervento, per valutare, di conseguenza, se conviene accettare o è meglio rivolgersi a qualcun altro. Inoltre, è sempre bene rivolgersi ad installatori qualificati e certificati. Al termine dell’intervento è utile farsi rilasciare la fattura, documento necessario nel caso in cui si debba reclamare per un intervento non risolutivo.

Occorre specificare che quando ci si rivolge al tecnico per un prodotto non più coperto dalla garanzia e si chiede di venire sul posto per effettuare il preventivo, senza che da ciò derivi l’effettivo intervento di riparazione, il consumatore è tenuto a pagare il cosiddetto diritto di chiamata.

L’ammontare consiste nel corrispettivo che si deve pagare ad un tecnico per il semplice fatto che si sia recato presso il domicilio del cliente, in caso di guasti e malfunzionamenti del prodotto, a prescindere dal fatto che abbia eseguito o meno operazioni di riparazione sul bene oggetto della chiamata.

Nel diritto di chiamata viene ricompreso il tempo perso per strada per raggiungere il luogo dell’intervento, la benzina e l’usura del mezzo in generale. Il diritto di chiamata non è regolato da una normativa nazionale, ma è disciplinato dagli usi e dai regolamenti locali degli artigiani. Le tariffe professionali e i costi medi degli interventi degli artigiani sono consultabili presso la Camera di Commercio di ogni Provincia. Il soggetto professionale è tenuto ad informare preventivamente il consumatore sui costi dell’intervento.

Se, invece, si acquista un bene che si rivela difettoso entro due anni dall’acquisto, il consumatore può chiedere al venditore o all’esercizio commerciale dove ha acquistato il bene di ripararlo o di sostituirlo, assolutamente senza spese. In questi casi, non possono mai gravare sul consumatore le spese necessarie per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali necessari alla riparazione o sostituzione del bene. Dunque, il diritto di chiamata non può e non deve essere richiesto al cliente da parte del produttore.

Ad ogni modo, una buona prassi che limita il ricorso a questo tipo di interventi improvvisi consiste nel sottoporre gli impianti ad una regolare manutenzione periodica.

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