Rischio caldo nei luoghi di lavoro, ecco le ultime disposizioni dell'INL

Rischio calore nei luoghi di lavoro, ecco le ultime disposizioni dell’INL

Antonino Lo Re

Rischio calore nei luoghi di lavoro, ecco le ultime disposizioni dell’INL

Salvatore Freni  |
martedì 23 Agosto 2022

I lavoratori particolarmente esposti al rischio calore sono i lavoratori agricoli, i lavoratori dell’edilizi. Tutto quello che c'è da sapere

In questa estate particolarmente calda appare oltremodo opportuno far conoscere quanto dispone la normativa allo scopo di arginare al meglio il fenomeno in argomento.

Con il citato comunicato stampa l’INL ribadisce le disposizioni sancite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in particolare dagli artt. 17 e 28) per quanto concerne la protezione dal calore nei luoghi di lavoro, delle quali di seguito si rappresentano i punti fondamentali.

Lavoratori particolarmente esposti al rischio del calore e relative conseguenze

I lavoratori particolarmente esposti al rischio in parola sono i lavoratori agricoli, i lavoratori dell’edilizia, i lavoratori che prestano la loro opera in ambienti chiusi senza adeguata ventilazione, i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e coloro le cui lavorazioni  sono faticose e in assenza di adeguate pause di recupero, oltre a essere causa di malori possono ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni.

Obblighi dei datori di lavoro e figure di supporto

Il decreto legislativo 81/2008 ed i documenti di prassi emessi dall’INL e dall’INIL (questo ultimo ha anche pubblicato on line un vade mecum relativo alla materia in argomento)  fanno obbligo ai datori di lavoro pubblico e privato di:

  1. valutare tutti i rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  2. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In particolari casi previsti dalla legge, il datore di lavoro può assumere personalmente il ruolo di RSPP..

Le figure di supporto al programma di protezione

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è la persona in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) è l’insieme delle persone, in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, sistemi e mezzi esterni o interni all’organizzazione finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. I compiti principali del SPP sonol’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, l’elaborazione di misure preventive e protettive e di sistemi di controllo di tali misure, la predisposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche, l’informazione ai lavoratori.

La legge disciplina i casi in cui il Servizio Prevenzione deve obbligatoriamente essere interno all’azienda o all’unità produttiva. In caso di necessità, vale a dire quando il personale interno non ha requisiti adeguati rispetto alla natura dei rischi, è fatto obbligo al datore di lavoro di avvalersi di persone o servizi esterni all’azienda.

Il medico competente (MC) è un medico in possesso dei requisiti elencati all’art. 38 del d.lgs 81/08 che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per gli altri compiti in materia di salute e sicurezza che le norme gli attribuiscono (cfr in particolare artt 39-42 del d.lgs 81/2008). La nomina del medico competente è obbligatoria solo quando i rischi presenti in azienda o nell’unità produttiva, legati alle mansioni svolte, rendono necessaria la sorveglianza sanitaria sui lavoratori. Pertanto il medico competente non è sempre presente.

La sorveglianza sanitaria è la visita medica da parte del medico competente, corredata dei necessari accertamenti strumentali e specialistici, che costituisce il momento principale per la valutazione dell’idoneità alla mansione specifica dei lavoratori esposti a rischi professionali. Nasce per la tutela del lavoratore e deve essere fatta solo nei casi in cui è prevista dalla legge e dal Piano Sanitario contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della sede di lavoro. Il MC effettua le visite tese al rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica che esponga a rischio (es. movimentazione manuale dei carichi).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Egli può accedere ai luoghi di lavoro ed è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, alla designazione di RSPP, addetti del SPP e MC, all’attività di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei luoghi, formazione. Per le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato l’RLS, le sue funzioni sono svolte dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Inoltre, in particolari contesti produttivi (es. porti, impianti siderurgici) caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, sono nominati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Altra figura di supporto è lo psicologo non sempre presente.

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