Ritenute negli appalti sopra i 200 mila euro, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - QdS

Ritenute negli appalti sopra i 200 mila euro, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Serena Giovanna Grasso

Ritenute negli appalti sopra i 200 mila euro, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

mercoledì 25 Marzo 2020

Circolare n.1/E: obbligo per chi fornisce manodopera usando beni strumentali del committente. Quali sono gli adempimenti fiscali e quali le sanzioni in caso di tardivo o non corretto versamento

PALERMO – Con circolare n.1/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle nuove norme introdotte dal decreto Legge 124/2019 (il cosiddetto decreto fiscale), in materia di ritenute negli appalti superiori a 200 mila euro. La circolare illustra gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute o di tardivo versamento.

La normativa punta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali mediante l’indebita compensazione, e l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi e dei premi assicurativi obbligatori. Le norme si applicano ogni volta che soggetti committenti affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200 mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi o rapporti negoziali comunque denominati.

In particolare, come chiarisce la circolare, rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente. Sono, invece, esclusi i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, in osservanza degli articoli 23 e 24 del Decreto del presidente della Repubblica numero 600/1973.

Risultano esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa, che non esercitano in imprese agricole e che non esercitano arti o professioni. Esclusi anche gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Inoltre, l’esclusione vige anche in capo ai soggetti in possesso di particolari requisiti, specificati e chiariti dall’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, i soggetti devono essere in attività da almeno tre anni, devono essere in regola con gli obblighi dichiarativi, non devono avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi e devono aver eseguito versamenti complessivi nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio (questi devono essere registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse). Questa tipologia di imprese dovranno comunicare al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, la sussistenza dei predetti requisiti.

In caso di inottemperanza agli obblighi, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.

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