Rivive il Redditometro, controlli solo ai maxi evasori - QdS

Rivive il Redditometro, controlli solo ai maxi evasori

Rivive il Redditometro, controlli solo ai maxi evasori

mercoledì 14 Agosto 2024

Pubblicato il decreto che stabilisce nuovi criteri e regole per accedere allo strumento di accertamento fiscale. Per le verifiche è necessario che lo scostamento tra reddito accertabile e dichiarato sia superiore a 69mila euro

ROMA – Era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio scorso il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, del 7 maggio 2024, contenente i criteri per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche ai sensi del quinto comma dell’articolo 38 del D.P.R. 600 del 1973 e successive modificazioni. Parliamo del “Redditometro”, introdotto nel 2010 per il controllo delle annualità a partire dal 2009, ed erano stati emanati il primo e il secondo decreto attuativo (rispettivamente in data 24 dicembre 2012 e 16 settembre 2015).

Poi, però, era stato “congelato” a seguito dell’abrogazione, avvenuta con l’articolo 10 del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, dell’ultimo dei citati due decreti del Ministero delle Finanze che ne aveva fissato le regole.

Il redditometro considerato una sorta di Grande fratello

Per la verità detta abrogazione era stata accolta a suo tempo con grande sollievo, stante che il citato “redditometro” era stato considerato come una sorta di “Grande fratello” che scruta nella vita di ogni cittadino al fine di scoprire situazioni nelle quali i comportamenti potrebbero apparire non coerenti con l’ammontare dei redditi dichiarati.

Recentemente, però, il nuovo accertamento sintetico stava per rivedere la luce con la pubblicazione del citato decreto ministeriale del 7 maggio 2024 a firma del vice ministro Leo.

Il vice ministro, per la verità, pur confermando la sua contrarietà a tutti i meccanismi di accertamento sintetico, come quello col redditometro, aveva giustificato il su provvedimento sostenendo che lo scopo era quello di limitare il potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria di eseguire accertamenti induttivi o sintetici, potere che si era determinato a seguito della mancanza del decreto che, in base a quanto previsto dall’articolo 38 del D.P.R. 600/73, serve per stabilire i criteri e le regole per accedere al suddetto istituto di accertamento fiscale.

Ma, come sappiamo, quel provvedimento è stato accolto da tutti con enorme dissenso, e non solo nei partiti dell’opposizione, ma anche nella maggioranza.

Anche la premier Meloni ha manifestato perplessità sulla disposizione di cui si parla. Ecco, quindi, che in data 23 maggio 2024, con un apposito “atto di indirizzo”, il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Capo dipartimento delle Finanze, Giovanni Spalletta, hanno evidenziato l’opportunità di modificare il quinto comma dell’articolo 38 del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973 in occasione della emanazione di uno dei decreti legislativi ancora da predisporre in base alla legge 111 del 9 agosto 2023 (rifirma tributaria), con l’intento di concentrarne la sua applicabilità “ai casi nei quali il contribuente ometta di dichiarare i propri redditi, a fronte di soglie di spesa da determinare”.

Conseguentemente, con il citato atto di indirizzo, è stato disposto che l’avvio delle attività applicative conseguenti all’emanazione del suddetto decreto del 7 maggio 2024 fosse differito fino al momento dell’entrata in vigore dei provvedimenti che disporranno modifiche normative concernente il citato quinto comma dell’articolo 38.

Redditometro applicabile solo ai casi di evasione più gravi

Ora, con l’articolo 5 del decreto Legislativo correttivo n. 108 del 5 agosto 2024, in vigore dal 6 agosto, la determinazione sintetica del reddito complessivo viene limitato ai casi più gravi di presunta evasione fiscale. Non cambiano però le regole di base del vecchio sistema di accertamento sintetico.

Cambiano, invece le condizioni. L’accertamento potrà avvenire solo quando il reddito complessivo accertabile sulla base della ricostruzione sintetica ecceda di almeno un quinto quello effettivamente dichiarato per il medesimo periodo d’imposta, nonché quando il reddito complessivo accertabile ecceda, di almeno dieci volte, l’assegno sociale annuo, aggiornato in base ai dati Istat.

Così, volendo fare un esempio, posto che l’importo dell’assegno sociale per il 2024 è pari a 6.947,33 euro, nel 2024, occorre che lo scostamento fra il reddito complessivo accertabile e quello dichiarato dal contribuente sia superiore all’importo di 69.473,30 euro.

Anche le disposizioni riguardanti la possibilità di fornire la prova contraria subiscono delle modifiche.

Il contribuente, infatti, ha ora la facoltà di giustificare le spese con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, posseduti da soggetti diversi (ad esempio familiari riconducibili al medesimo nucleo), oppure dimostrando che il finanziamento delle spese indici di capacità contributiva è avvenuto con il risparmio formatosi nel corso degli anni precedenti.

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