Entro fine anno. Potrebbe essere questa la data di partenza dei lavori per la ricostruzione del Padiglione C1 de Le Ciminiere di Catania, distrutto da un vasto incendio lo scorso 11 novembre. L’area interessata dal rogo è stata dissequestrata lo scorso 9 marzo e, contestualmente, sono state avviate le opere di messa in sicurezza, ora terminate. È quanto afferma al Quotidiano di Sicilia Alessandro Campisi, consigliere metropolitano che è delegato, tra l’altro, al Centro fieristico. “Il ponteggio è stato smontato del tutto e stiamo provvedendo a smaltire i materiali e le linee 1, 2 e 3 della ferrovia sono state riaperte – ci dice -. Nel frattempo, stiamo andando avanti con la progettazione e con lo sviluppo dell’intero complesso congressuale” – aggiunge. L’iter amministrativo per la riqualificazione dell’area con la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva che è stata chiusa il 24 febbraio scorso. Il giorno successivo, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relative alla “procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e del progetto esecutivo per la ricostruzione del Padiglione C1 del complesso Le Ciminiere di Catania”.
Aggiudicazione della gara e tempi di ricostruzione: si punta al 2027
“La procedura di gara si trova in una fase avanzata di svolgimento – prosegue il consigliere metropolitano -: sono arrivate cinque offerte da parte di gruppi di grande livello, è stata valutata una proposta e, adesso, il Rup sta effettuando le verifiche dei requisiti, dopo di che la aggiudicheremo. Contiamo di farlo entro fine anno” – continua. I tempi però non sono certi. “Speriamo di avere tutto pronto entro il 2027, ma ogni cosa dipende da una serie di variabili che non possono essere previste – evidenzia Campisi. Se partiamo a fine anno, c’è la possibilità che entro il 2027 si possa riavere la struttura funzionale”.
I 17 milioni dalla Regione: impegno di Schifani ma finanziamento ancora atteso
Le somme per recuperare il padiglione, circa 17 milioni, dovrebbe metterle la Regione. Il condizionale resta un obbligo dal momento che il finanziamento non è ancora arrivato. Ma Campisi è fiducioso. “Il presidente Schifani ha preso l’impegno di trovare e farci avere i 17 milioni di euro e sono certo che lo onorerà, anche perché è interesse di tutti – afferma -. Il sindaco ha una continua e costante interlocuzione con il presidente della Regione, è stato più volte a Palermo e anche recentemente ci è stato garantito che si troverà la copertura finanziaria“.
Nessuna polizza assicurativa: Le Ciminiere non erano coperte contro gli incendi
Nessun ristoro arriverà però da una copertura assicurativa, dato che – a differenza di come era stato dichiarato al nostro giornale nelle settimane successive al rogo – la struttura non è coperta da polizza per gli incendi. Lo ha appreso il QdS dopo una richiesta di accesso agli atti rivolta alla Città metropolitana: “In merito alla richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs 33/2013, si rappresenta che il complesso fieristico Le Ciminiere non è assicurato contro i danni da incendio“, si legge in una lettera di risposta a firma del Capo del Dipartimento tecnico dell’ex Provincia. Sebbene non ci sia un obbligo in capo agli Enti pubblici di stipulare una polizza per i propri immobili, come spiega in basso l’avvocato Lino Barreca, in futuro l’Amministrazione potrebbe fare scelte diverse. “Del passato non saprei perché non me ne sono occupato – commenta Campisi -. Ma in ogni caso, la polizza non sarebbe stata utile a coprire 17 milioni di danni. Una volta completato il recupero della struttura – assicura il consigliere – procederemo per far sì che se dovesse succedere una cosa del genere, speriamo mai, saremo coperti”. L’esponente politico sottolinea, comunque, il grande impegno della Città metropolitana per Le Ciminiere. “Con il dirigente Lorenzo Mari, con cui ho interlocuzione continua, stiamo facendo un lavoro importante per tutto il complesso – sottolinea – sia per quanto riguarda la ricostruzione del C1, sia per quanto riguarda il rilancio di tutta la struttura, dato che abbiamo privati importanti che ci hanno contattato per organizzare eventi, oltre alle grandi manifestazioni che, da tempo, hanno come location il centro. Insomma – conclude – non abbiamo alcuna intenzione di distrarci”.
Responsabilità erariale per danno da incendio di un immobile pubblico: cosa dice la legge
di Lino Barreca
Si premette che l’incendio di cui si discute ha certamente arrecato grave danno al Comune e ogni qualvolta c’è un danno alla P.A. è astrattamente ipotizzabile la cd responsabilità del “danno erariale” che ricade nella giurisdizione della Corte dei Conti. Ovviamente si deve fare una netta distinzione tra l’origine dell’incendio: doloso o accidentale. Se fosse doloso ovviamente le responsabilità vanno attribuite innanzitutto agli autori dell’incendio, mentre se è accidentale si devono fare indagini più approfondite. In entrambi i casi tuttavia, qualora si riscontrino carenze significative nei materiali (non ignifughi), nella carente manutenzione di impianti antincendio (se prescritti) e in altre carenze, si potrebbe sostenere che anche se l’incendio fosse doloso si possono generare astrattamente delle concause fonte di responsabilità erariale.
Responsabilità per danno erariale: cosa significa
La responsabilità erariale innanzi alla Corte dei Conti presuppone la ricorrenza di quattro elementi: un rapporto di servizio tra il soggetto e l’ente pubblico; una condotta – commissiva od omissiva – contraria agli obblighi di servizio; un danno al patrimonio pubblico; il nesso causale tra condotta e danno; e infine l’elemento soggettivo, rappresentato dal dolo o dalla colpa grave, essendo la colpa lieve irrilevante ai fini della responsabilità amministrativa sin dalla riforma introdotta dalla L. 20/1994.
La distinzione tra condotta commissiva e condotta omissiva
Questa distinzione è cruciale per comprendere l’evoluzione normativa degli ultimi anni. Si ha condotta commissiva quando il funzionario o dirigente compie attivamente un atto che si rivela sbagliato e dannoso per l’erario: ad esempio, dispone l’esecuzione di lavori che alterano gli impianti di sicurezza, oppure approva una spesa non dovuta. Si ha condotta omissiva quando il funzionario o dirigente non compie un atto che era obbligato a compiere: ad esempio, non rinnova il CPI alla scadenza, non dispone la manutenzione degli impianti, non attiva la procedura per la verifica periodica della CVLPS, non installa gli impianti prescritti dalla normativa.
Lo “scudo erariale” del D.L. 76/2020 e la sua incidenza sul caso
Con l’art. 21 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), emanato durante l’emergenza pandemica e più volte prorogato fino al 31 dicembre 2025, il legislatore ha introdotto una deroga temporanea al regime ordinario di responsabilità erariale, con la seguente disciplina:
- per le condotte commissive – cioè per le azioni attivamente compiute dal funzionario – la responsabilità erariale veniva limitata al solo dolo, con esclusione della colpa grave. In altri termini: se il dirigente aveva fatto qualcosa di sbagliato, anche con negligenza grave, non rispondeva davanti alla Corte dei Conti durante quel periodo, a meno che non avesse agito intenzionalmente;
- per le condotte omissive — cioè per le inazioni, i mancati adempimenti, le inerzie — la deroga non operava. Il funzionario che non aveva fatto ciò che era obbligato a fare rispondeva normalmente per colpa grave anche durante il periodo di vigenza dello scudo.
La ratio di questa asimmetria era precisa: evitare la cosiddetta “paura della firma” paralizzante sulle decisioni attive, incentivando i funzionari ad agire; ma al tempo stesso non premiare l’inerzia e il mancato adempimento di obblighi precisi, che avrebbero potuto essere ugualmente dannosi per l’erario, ed anzi sanzionare più pesantemente la condotta “omissiva” paralizzante rispetto a quella attiva. Gli effetti di questa norma sono cessati al 31.12.2025.
La riforma della responsabilità erariale: Legge n. 1/2026
La L. 1/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2026 ed entrata in vigore il 22 gennaio 2026, ha ridisegnato organicamente il sistema di responsabilità erariale, superando lo scudo temporaneo e introducendo una disciplina strutturale. Le novità rilevanti sono le seguenti:
a) Tipizzazione della colpa grave. La legge fornisce per la prima volta una definizione legislativa di colpa grave, individuandola nella violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, nel travisamento del fatto, nell’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrovertibilmente esclusa dagli atti, e nella negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrovertibilmente dagli atti. Ai fini della valutazione occorre tenere conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate e della gravità e inescusabilità dell’inosservanza;
b) Esclusione della colpa grave in presenza di pareri conformi. Viene generalizzato il principio che la colpa grave non sussiste se la violazione o l’omissione deriva dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Analogamente, non costituisce colpa grave il danno derivante da un atto vistato e registrato dalla Corte dei Conti nell’esercizio del controllo preventivo di legittimità, inclusi gli atti richiamati o allegati che ne costituiscono il presupposto logico e giuridico;
c) Esclusione della colpa grave in presenza di conformità a pareri o giurisprudenza prevalente. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione derivante dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Analogamente, non costituisce colpa grave il danno derivante da un atto vistato e registrato dalla Corte dei Conti nell’esercizio del controllo preventivo di legittimità;
d) Presunzione di buona fede degli organi politici. I titolari di organi politici — sindaco, assessori — non rispondono per danno erariale, godendo di una presunzione di buona fede fino a prova contraria, quando gli atti da loro adottati siano stati proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili tecnici o amministrativi in assenza di pareri formali contrari. In tali casi la loro responsabilità è limitata al solo dolo;
e) Limiti quantitativi alla condanna per colpa grave. La riforma introduce per la prima volta tetti inderogabili alla condanna nei casi di colpa grave, con obbligo del giudice contabile di esercitare il potere riduttivo entro limiti prefissati;
f) Prescrizione quinquennale certa – Novità rilevantissima. Il termine prescrizionale di cinque anni decorre dalla data del fatto dannoso, indipendentemente dal momento della scoperta da parte dell’amministrazione o della Corte, salvo il caso di occultamento doloso realizzato mediante condotta attiva o violazione di obblighi di comunicazione.
Le categorie di danno erariale
Si possono configurare oggi astrattamente ipotizzare le seguenti fattispecie:
1) Danno diretto al patrimonio pubblico. La distruzione o il grave deterioramento dell’immobile comunale costituisce la fattispecie più immediata: danno emergente direttamente quantificabile nel valore del bene perduto o nei costi di ripristino.
2) Danno indiretto per risarcimento a terzi. Se il Comune è stato o sarà chiamato a risarcire terzi danneggiati dall’incendio — utenti, lavoratori, proprietari di immobili adiacenti — e tale esborso è causalmente riconducibile alle omissioni dei dirigenti responsabili, si configura il classico danno erariale indiretto: l’ente ha pagato e può rivalersi sui responsabili innanzi alla Corte dei Conti.
3) Danno da disservizio. L’interruzione dei servizi pubblici ospitati nell’edificio — convegni istituzionali, attività culturali, spettacoli, concerti, — produce un pregiudizio non strettamente patrimoniale ma valutabile equitativamente, riconducibile alla nozione dinamica di danno erariale elaborata dalla giurisprudenza contabile.
4) Danno all’immagine. Qualora l’incendio e le carenze organizzative ad esso correlate abbiano avuto risonanza pubblica, determinando discredito per l’ente, può configurarsi il danno all’immagine.
Profili soggettivi: chi risponde e come
Alla luce della riforma, la mappa delle responsabilità può essere così tratteggiata:
Dirigente preposto al patrimonio / datore di lavoro pubblico: è il soggetto in capo al quale gravano gli obblighi sostanziali del D.Lgs. 81/2008 e del D.P.R. 151/2011. L’omissione prolungata delle verifiche periodiche, il mancato rinnovo del CPI, o la mancata dotazione degli impianti prescritti (se prescritti), costituiscono condotte omissive gravi che la riforma non “scuda”.
Funzionari tecnici dell’ufficio patrimonio/sicurezza: responsabili dell’istruttoria e dell’attuazione materiale degli adempimenti. La loro condotta è valutata in termini tecnici, e la violazione di norme puntuali e chiare (come l’obbligo di rinnovo del CPI o di manutenzione degli impianti) difficilmente potrà essere esclusa dalla colpa grave tipizzata.
Organi politici (sindaco, giunta): beneficiano della presunzione di buona fede introdotta dalla L. 1/2026, e rispondono solo per dolo qualora abbiano approvato atti su proposta dei dirigenti tecnici in assenza di pareri contrari. Se tuttavia fossero stati portati a conoscenza di carenze e non abbiano adottato i necessari provvedimenti, la presunzione può essere vinta.
La questione della stipula di polizza assicurativa anticendio
Non esiste nell’ordinamento italiano un obbligo di legge che imponga al Comune di assicurare i propri edifici contro il rischio incendio. La copertura assicurativa del patrimonio immobiliare degli enti locali rientra nella piena discrezionalità gestionale dell’amministrazione. Non vi è alcuna norma – né nel D.Lgs. 267/2000 (Tuel), né nel Codice dei contratti pubblici, né nella normativa antincendio – che imponga tale obbligo. L’eventuale stipula (o non stipula) dipende da scelte autonome dell’ente, eventualmente previste nel regolamento di contabilità o nel piano di gestione del patrimonio.
La mancata stipula, quindi, non costituisce di per sé una violazione di legge e non è fonte diretta di responsabilità erariale, salvo che si dimostri che una delibera o un atto interno (Regolamento, Direttiva, etc.) ne imponesse l’obbligo e il dirigente preposto abbia omesso di darvi esecuzione.
*Avvocato

