I contribuenti in debito verso gli agenti della riscossione possono estinguere tali debiti senza interessi, sanzioni e costi accessori. La Legge di bilancio 2023 prevede, tra l’altro, una cosiddetta “rottamazione” dei debiti affidati agli agenti della riscossione relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Rottamazione debiti, cos’è e come funziona nel 2023
La rottamazione consiste nel pagamento delle sole imposte, del rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento, al netto di interessi, sanzioni e accessori. Inoltre, il residuo debito (formato dalle sole imposte) può essere versato in un massimo di 18 rate trimestrali.
A seguito della presentazione della domanda di adesione alla rottamazione debiti, da parte del contribuente, si realizza quanto segue:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli giù iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini del pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta e che non abbia omesso dei pagamenti verso una pubblica amministrazione;
g) la presente rottamazione è influente anche, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
h) a richiesta del contribuente interessato, dopo la presentazione della domanda di “rottamazione debiti” nel 2023, viene sospeso l’eventuale ricorso fiscale pendente.
Quali debiti possono fare parte dell’agevolazione
La “pace fiscale” riguarda i seguenti debiti verso il fisco:
- Cartelle di pagamento:
- Accertamenti esecutivi;
- Avvisi a addebito INPS.
Sono esclusi, invece:
- le risorse proprie tradizionali e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Quando e come pagare: domande, scadenze, pagamenti a rate
Il contribuente che aderisce alla rottamazione debiti in esame deve presentare domanda di adesione entro il 30 aprile 2023 utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione; entro il 30 giugno 2023.
L’agente della riscossione comunicherà al debitore il totale delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Il 31 luglio 2023 avviene il pagamento della somma in unica soluzione (rata unica) o della prima rata (pagamento in 18 rate); il 30 novembre 2023 avviene il versamento della seconda rata.
Nel caso che il contribuente debitore scelga il pagamento rateale, oltre al versamento del 10% del debito con ciascuno dei versamenti suddetti, corrisponderà il residuo 80% del debito residuo mediante un massimo di 18 rate trimestrali, di pari ammontare, rispettivamente scadenti nelle seguenti date, sui quali versamenti saranno calcolati gli interessi al tasso del 2% annuo dal 31 luglio 2023: 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 20 novembre di ciascun anno dal 2024.
Il pagamento di quanto dovuto si potrà effettuare in uno dei seguenti modi:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella sua comunicazione detta sopra;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla sua comunicazione detta sopra;
c) negli sportelli dell’agente della riscossione.
Salvatore Freni

