Rottamazione quater, verso la proroga al 18 dicembre - QdS

Rottamazione quater, verso la proroga al 18 dicembre

Rottamazione quater, verso la proroga al 18 dicembre

martedì 12 Dicembre 2023

La novità contenuta nel Dl Anticipi la cui conversione in legge è attesa per domani o dopodomani. Più tempo per versare la rata della definizione agevolata dei ruoli affidati dall’Agente di riscossione entro giugno ‘22

ROMA – Probabilmente oggi, alla Camera dei Deputati, avrà termine il percorso legislativo (che dovrebbe concludersi con la conversione in legge mercoledì o giovedì prossimo) del cosiddetto “Decreto Anticipi”, ossia il Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

Proroga per la Rottamazione quater

Proprio durante l’iter della conversione in legge, al Senato, con un emendamento a firma dell’Onorevole Lotito, che quasi certamente sarà confermato alla Camera dei Deputati dove il decreto dovrebbe passare con il voto di fiducia, è stata disposta una proroga dei termini di versamento della cosiddetta “Rottamazione Quater”, ossia la definizione agevolata dei ruoli di cui all’articolo 1, comma 231 e seguenti, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e cioè dei carichi affidati all’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2022.

Non è consentito presentare la domanda

Con questa modifica, sarà possibile pagare, entro il prossimo ed ormai veramente imminente 18 dicembre 2023, l’unica o le prime due rate (in caso di dilazione) ormai scadute della citata definizione, la prima che doveva essere versata entro il 31 ottobre (più i consueti cinque giorni di tolleranza), e la seconda entro il 30 novembre (anche questa più cinque giorni di tolleranza).
Non è consentito, comunque, presentare tardivamente la domanda di rottamazione il cui termine è già scaduto in data 30 giugno 2023.

Se non si provvederà alla regolarizzazione entro il suddetto termine del 18 settembre, scatterà per i contribuenti che volevano avvalersi di tale forma di definizione agevolata (consistente nel pagamento del solo tributo, senza sanzioni ed interessi) la pesante sanzione che consiste nella decadenza dalla definizione agevolata e qualunque altro beneficio, compresa la forma di rateizzazione scelta con l’istanza, considerando semplice “acconto” quanto eventualmente già pagato.

Le altre scadenze partono dal 2024

L’unica possibilità è quella della ulteriore rateizzazione (ai sensi dell’ordinario art. 19 del Dpr 600/73) dell’intera somma iscritta a ruolo ed ancora da pagare.
Saldate le prime due rate, o l’unica se così è stato scelto, le altre scadenze, per i contribuenti di cui si parla (che hanno scelto la dilazione in 18 rate), partono dal 2024, con quattro rate annuali scadenti, in ciascun anno, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre (più i cinque giorni di tolleranza.

A fronte di alcune polemiche sulla riapertura dei termini per il versamento delle prime due rate della rottamazione quater, la maggioranza ha sostenuto che si è trattato solo di una ”remissione in termini” e non un condono, remissione giustificata dai problemi tecnici dell’ultim’ora che hanno impedito, in alcuni casi, il tempestivo pagamento di quanto dovuto.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge convertito, è opportuno comunque che i contribuenti interessati si preparino o provvedano con l’urgenza del caso ad eseguire il versamento necessario per evitare la decadenza dell’agevolazione.

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