Scontrino fiscale elettronico, linea “morbida” dell’Agenzia delle Entrate - QdS

Scontrino fiscale elettronico, linea “morbida” dell’Agenzia delle Entrate

Salvatore Forastieri

Scontrino fiscale elettronico, linea “morbida” dell’Agenzia delle Entrate

sabato 13 Luglio 2019

La circolare n. 15 del 29 giugno fornisce chiarimenti su tempi e possibilità di deroghe. Per la trasmissione telematica 12 giorni di tempo dalla data di effettuazione dell’operazione

ROMA – Alcune ed importanti novità in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 15 del 29 giugno 2019.

L’Agenzia, con la citata circolare, ha ricordato che l’articolo 12 quinquies del c.d. “decreto crescita” (il D.L. 34 del 30/4/2019 convertito con la legge n.58 del 28/6/2019) ha modificato il comma 6 ter dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, introducendo significative novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi.

La prima novità riguarda l’aumento del tempo a disposizione dei contribuenti per trasmettere all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri, portando a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione il tempo entro il quale va eseguita la trasmissione telematica. Un termine che si pone in linea con quello previsto per l’emissione della fattura.
La seconda novità riguarda la possibilità, solo nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (il secondo semestre 2019 per i contribuenti con volume d’affari fino a 400.000 Euro ed il primo semestre 2020 per gli altri contribuenti), di eseguire, senza applicazione di sanzioni, la trasmissione telematica entro il mese successivo a quello di naturale scadenza, fermo restando il termine previsto per la memorizzazione dei corrispettivi e per liquidazione periodica dell’imposta.

Con la stessa circolare n.15, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la disposizione prima citata riguarda pure i soggetti che non hanno ancora la disponibilità del “registratore telematico”.

A questi contribuenti è consentito, solo fino a quando non avranno la disponibilità della nuova apparecchiatura e, comunque, sempre ed esclusivamente nel primo semestre dell’obbligo, di avvalersi del maggior termine (un mese in più) per la trasmissione telematica, fermo restando, anche in questo caso, l’obbligo di liquidazione periodica IVA nei termini ordinari. Gli stessi soggetti saranno pure autorizzati ad adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi utilizzando i registratore di cassa già in uso, ovvero tramite ricevute fiscali, continuando ad utilizzare il registro previsto dall’articolo 24 del D.P.R. 633/72 e fermo restando l’obbligo della liquidazione periodica nei termini ordinari.

La più volte citata circolare 15 del 29 giugno scorso, comunque, ha preannunciato un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che farà conoscere i dettagli per adempiere correttamente alle nuove disposizioni.

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