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Serie D, gol fantasma assegnato all’Athletic Club Palermo: respinto il ricorso del Favara

Serie D, gol fantasma assegnato all’Athletic Club Palermo: respinto il ricorso del Favara
Castrumfavara-Athletic Palermo

Il Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso presentato dal Castrumfavara dopo il gol fantasma assegnato all’Athletic Palermo

Il giudice sportivo della Serie D ha deciso di respingere il ricorso del Favara sul gol fantasma convalidato nella sfida contro l’Athletic Club Palermo che ha regalato l’1-2 finale alla formazione del capoluogo consegnandole i 3 punti. Un caso clamoroso, che rischia di provocare strascischi creando un precedente inusuale e polemiche.

La nota del Giudice Sportivo

Di seguito il dispositivo:

CASTRUMFAVARA – ATHLETIC CLUB PALERMO 
Il Giudice Sportivo, 

  • esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. CASTRUMFAVARA con il quale si deduce  l’alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe e se ne chiede la ripetizione, in ragione del presunto errore  tecnico dell’arbitro, per avere il medesimo convalidato una rete in favore della A.S.D. ATHLETIC CLUB PALERMO, nonostante il pallone avesse già superato la linea di fondo ed essere, pertanto, uscito dal campo di gioco; 
  • lette le controdeduzioni della ATHLETIC CLUB PALERMO, con cui si contesta in fatto e in diritto il reclamo avversario, chiedendo che il medesimo venga dichiarato inammissibile, infondato e finanche temerario; 
  • esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società  reclamante; 
  • considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte o di cui si chiede l’acquisizione sono  inammissibili; 
  • rilevata, l’impossibilità di rilevare presunte violazioni regolamentari in presenza di una valutazione discrezionale del direttore di gara  e riferibile ad un episodio di gioco; 
  • P.Q.M.
  • Delibera: 
  • 1) di respingere il reclamo; 
  • 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio A.S.D. CASTRUMFAVARA – A.S.D. ATHLETIC CLUB 
  • PALERMO 1 – 2 
  • 3) di addebitare sul conto della A.S.D. CASTRUMFAVARA il contributo di reclamo

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