PALERMO — Domani i seggi apriranno alle sette del mattino. Chiuderanno la sera alle ventitrè, e resteranno aperti anche lunedì 23 fino alle quindici. In mezzo, ci sarà il tempo — per ogni cittadino e ogni cittadina italiani — di compiere un gesto che la nostra Costituzione non definisce soltanto un diritto, ma un dovere civico. Lo recita l’articolo 48 della Carta fondamentale con parole che non lasciano spazio a equivoci: “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”.
Il referendum costituzionale sulla giustizia – il quinto nella storia della Repubblica – chiama gli elettori a pronunciarsi sulla cosiddetta “Riforma Nordio”: una legge costituzionale già approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025, ma che non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi in ciascuna Camera. Per questo, ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, la parola finale spetta al popolo. Non si tratta di un referendum abrogativo: non si cancella alcuna norma in vigore. Si conferma, o si respinge, una modifica alla Costituzione del 1948.
Non esprimiamo qui un’indicazione di voto. Sarebbe deontologicamente scorretto – siamo nel periodo di silenzio elettorale – e giuridicamente improprio. Ma esprimiamo con forza un’altra indicazione, l’unica che ci compete come organo di informazione al servizio dei cittadini: andate a votare. Qualunque cosa abbiate deciso – Sì o No – andate. Portate la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. E mettete la vostra croce.
Cosa si vota: la riforma della magistratura in quattro punti
Per chi non avesse ancora avuto modo di informarsi — e i sondaggi Ipsos Doxa, pubblicati il 5 marzo sul Corriere della Sera, certificano che poco più del 50% degli italiani si ritiene “almeno abbastanza informato” sui contenuti della riforma — proviamo a sintetizzare cosa c’è in gioco. La riforma interviene su sette articoli della Costituzione – gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 – e introduce quattro novità strutturali nell’organizzazione della magistratura. Il cuore della riforma è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti (i giudici) e magistrati requirenti (i pubblici ministeri). Oggi un magistrato può, con alcuni limiti previsti dalla legge ordinaria, passare dall’una all’altra funzione. Con la riforma, i due percorsi sarebbero separati fin dall’ingresso in magistratura, senza possibilità di transito. Alla separazione delle carriere si accompagnano altre tre modifiche: la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura — uno per i giudici, uno per i pm — in luogo dell’attuale organo unico; l’introduzione del sorteggio come meccanismo di selezione dei componenti laici e togati degli organi di autogoverno, in sostituzione del sistema elettivo; e l’istituzione di una Alta Corte Disciplinare di rango costituzionale, che si occuperà dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, sottraendo questa competenza ai CSM.
Come funziona il voto: nessun quorum, ogni scheda pesa allo stesso modo
Come funziona concretamente il voto? Sulla scheda gli elettori troveranno un unico quesito. Votare Sì significa approvare la riforma costituzionale, consentendone l’entrata in vigore. Votare No significa respingerla e mantenere l’assetto attuale della Costituzione del 1948. Non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido qualunque sia l’affluenza alle urne. Ogni scheda pesa allo stesso modo. E questo — il fatto che non ci sia quorum — è esattamente il motivo per cui questo giornale insiste sull’importanza di partecipare. Perché in un referendum senza soglia minima di validità, l’astensione non è una scelta neutra. È sempre e comunque una scelta che consegna agli altri la decisione.
Il fantasma della Minocrazia: quando pochi decidono per tutti
Il nostro direttore Carlo Alberto Tregua ha coniato e rilancia un termine che descrive con precisione chirurgica il malessere democratico italiano: Minocrazia. Non è democrazia, che significa governo del popolo. È governo della minoranza. Quando a votare va meno della metà degli aventi diritto — e le ultime Politiche del 2022 hanno segnato un record negativo storico, con una partecipazione che non ha raggiunto il 64% — la maggioranza parlamentare che ne emerge è, in realtà, espressione di una minoranza della minoranza. Pochi decidono per tutti. E quei pochi non sempre decidono nell’interesse generale.
“La maggioranza della minoranza che governa non è Democrazia”, ha scritto Tregua in uno dei suoi editoriali dedicati al tema. È una formula apparentemente paradossale, ma matematicamente incontrovertibile. Se vota il 40% degli elettori e la coalizione vincente raccoglie il 51% di quel 40%, il governo del Paese è nelle mani di un partito o di una coalizione che ha il consenso di poco più del 20% dei cittadini. Non è dittatura nel senso classico del termine, ma è qualcosa di molto lontano dalla democrazia che i Padri Costituenti avevano in mente.
In questo quadro, l’articolo 48 della Costituzione assume un valore quasi profetico. I Costituenti sapevano che la democrazia è fragile. Sapevano che la partecipazione non è un lusso, ma l’ossatura stessa del sistema. Per questo scrissero che il voto non è solo un diritto — come il diritto di proprietà, come la libertà di stampa — ma un dovere civico. Non lo scrissero per fare retorica. Lo scrissero perché il contrario — la rinuncia collettiva al voto — porta esattamente lì: alla Minocrazia.
Il quorum che non c’è: perché astenersi significa affidare il proprio futuro ad altri
Il referendum che si terrà domani e lunedì è un referendum costituzionale confermativo, disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione. Non si tratta di un referendum abrogativo — come quelli a cui gli italiani sono storicamente più abituati, da quello sul divorzio del 1974 a quelli sulla legge elettorale — ma di uno strumento diverso, con una logica diversa. Nei referendum abrogativi è previsto un quorum del 50%+1 degli aventi diritto: se non si raggiunge questa soglia, la consultazione è invalida. Questa regola ha storicamente incentivato le forze politiche contrarie all’abrogazione a promuovere l’astensione come strategia: se la gente non va, il quorum non si raggiunge e la legge resta in vigore.
Nel referendum costituzionale, invece, come detto già nell’articolo di apertura, non esiste quorum. Il risultato è valido qualunque sia l’affluenza. Questo significa che una riforma costituzionale potrebbe teoricamente essere approvata o respinta da una piccola minoranza di elettori, se tutti gli altri decidono di restare a casa. È il caso estremo della Minocrazia applicata al testo più importante della Repubblica. Al di là dei numeri dell’affluenza c’è una questione di principio che riguarda il cuore stesso della democrazia costituzionale. La Costituzione italiana — approvata nel 1948 dall’Assemblea Costituente eletta con una partecipazione del 89,1% — è il patto fondativo della Repubblica. Modificarla è un atto straordinario, che richiede procedure straordinarie. L’articolo 138 le prevede proprio per garantire che i cambiamenti alla Carta siano espressione di una volontà ampia, il più possibile condivisa. Quando il Parlamento approva una riforma costituzionale senza i due terzi, il referendum diventa il supplemento di legittimità democratica che la procedura parlamentare non ha potuto garantire. È il momento in cui il popolo – come titolare originario della sovranità, ex articolo 1 della Costituzione – viene chiamato a dire la sua direttamente. Disertare questo appuntamento equivale a dire: “Delegherò ad altri la decisione su come dev’essere la mia Costituzione”.
In un Paese in cui la progressiva disaffezione dal voto ha già consegnato il governo a minoranze sempre più ristrette, lasciare che sia una minoranza a decidere anche sulla forma della Costituzione rappresenta un salto di qualità nel processo di erosione democratica. Non è una scivolata: è un precipizio.
La storia dei quattro referendum costituzionali precedenti offre qualche punto di riferimento. Il primo, nel 2001, riguardava la riforma del Titolo V della Costituzione (i rapporti Stato-Regioni): affluenza al 34%, vittoria del Sì con oltre il 64%. Il secondo, nel 2006, riguardava la grande riforma costituzionale del centrodestra: affluenza al 52,3%, netta vittoria del No (61,4%). Il terzo, nel 2016, era la riforma Renzi-Boschi: affluenza al 65,5%, vittoria del No (59,1%). Il quarto, nel 2020, riguardava la riduzione del numero dei parlamentari: affluenza al 51,1%, vittoria del Sì (69,6%). Il dato che emerge da questa serie storica è che l’affluenza nei referendum costituzionali è stata, in tre casi su quattro, superiore a quella registrata nelle elezioni politiche più recenti. Il referendum del 2001, con il 34%, è l’eccezione: una consultazione estiva, di bassa visibilità, su una materia tecnica.
Tutti gli altri hanno mobilitato l’elettorato in misura significativa, segnalando che gli italiani, quando percepiscono che è in gioco qualcosa di fondamentale, sono capaci di andare alle urne. Questa volta, i sondaggi stimano un’affluenza tra il 42% e il 49%. Una forchetta ampia, che riflette l’incertezza. Ma anche una forchetta in cui ogni punto percentuale può fare la differenza. La partecipazione non è solo un termometro della salute democratica: può essere, stavolta più che mai, il fattore che determina l’esito di una scelta destinata a durare generazioni.
L’articolo 48 della Costituzione
“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.

