Si rifiuta di pagare assegno da 110 euro al figlio perché lavora

Si rifiuta di pagare assegno da 110 euro al figlio perché ormai lavora: ma il giudice dà ragione alla madre

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Si rifiuta di pagare assegno da 110 euro al figlio perché ormai lavora: ma il giudice dà ragione alla madre

sabato 17 Dicembre 2022

L'avvocato della donna ha richiamato alcune sentenze e il principio della Suprema Corte di Cassazione secondo cui i genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli non economicamente sufficienti

La Corte di Appello di Caltanissetta, in accoglimento delle richieste formulate dalla nissena F.G., di 50 anni (assistita dall’avvocato Rosario Didato), ha rigettato il reclamo proposto dal marito, R.A., con cui chiedeva la revoca o, in subordine, la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio 23enne, pari a 110 euro mensili, vista la maggiore età e la percezione di redditi da lavoro da parte di quest’ultimo. L’uomo, già obbligato a corrispondere un assegno divorzile all’ex moglie, si è visto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, che aveva rigettato il ricorso proposto dal marito, condannandolo, peraltro, al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado. 

I fatti

Secondo il padre il figlio, essendo ormai maggiorenne e avendo un lavoro tutto suo, era autosufficiente e quindi non necessitiava più dell’assegno di mantenimento. Di tutt’altro avviso la madre del ventitreenne. Come specificato dal suo legale, l’avvocato Didato “il giovane ha conseguito nell’anno d’imposta 2021 – esclusivamente – un reddito di poco superiore a 9mila euro, mentre la madre un reddito complessivo pari ad appena 4.300 euro. Il reddito percepito dal figlio delle parti deriva dall’attività di lavoro dipendente, sulla base di un contratto part time, di per sé inidoneo a renderlo economicamente autosufficiente, come ben sa il padre, odierno reclamante, il quale, piuttosto che recuperare il rapporto affettivo e di frequenza coi figli, avendoli abbandonati ai loro destini, tenta di eliminare o, addirittura, ridurre il modestissimo assegno di mantenimento in favore di quest’ultimo, ritenendolo, erroneamente, economicamente indipendente. Peraltro – aggiunge il legale – il giovane continua a viverecon la madre (attualmente inoccupata), presso la casa coniugale, assegnata a quest’ultima con la sentenza di divorzio, non perchè “mammone”, bensì perchè non dispone di un reddito sufficiente per affittare una casa, tantomeno per acquistare un’unità abitativa ove andare a vivere da solo, anche in ragione del fatto che contribuisce, nei limiti delle sue modeste possibilità economiche, pure al pagamento delle utenze domestiche, oltre che al soddisfacimento delle esigenze elementari di vita proprie e della madre, che percepisce, è bene ribadirlo, un assegno divorzile pari ad appena 230 euro”. 

L’avvocato della donna ha infine richiamato alcune sentenze e il principio della Suprema Corte di Cassazione secondo cui i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli non economicamente sufficienti anche dopo la maggiore età. Una sentenza che la difesa ha fatto propria e che è stata accolta anche dalla Corte di Appello di Caltanissetta.

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