Le mazzette intascate da Antonio Candela, l’ex dirigente generale dell’Asp di Palermo in passato nel novero di coloro che venivano narrati come paladini dell’antimafia, furono pagate con l’obiettivo di fargli compiere atti contrari ai propri doveri oppure per mantenere buoni rapporti? Gira intorno a questa domanda – le cui due possibili risposte fanno riferimento ad altrettanti reati previsti dal codice penale, cioè corruzione impropria e corruzione per l’esercizio della funzione – l’annullamento della condanna che la Corte d’Appello di Palermo aveva comminato all’ex manager della sanità nel 2023.
A deciderlo è stato lo scorso anno la Cassazione, disponendo un nuovo processo d’Appello.
La sentenza e il processo a carico di Antonio Candela
La sentenza è stata emessa a metà del 2025 ma le motivazioni sono state rese note soltanto nei giorni scorsi. I giudici ermellini della sesta sezione, l’anno scorso, hanno deciso per altri annullamenti – alcuni definitivi, tra cui cui quello incassato dallo stesso Candela in merito a una concussione – delle condanne che in secondo grado erano state comminate agli imputati di Sorella Sanità, processo seguito al blitz che scattò nel 2020, in pieno lockdown.
All’epoca, Candela era stato da poco nominato da Nello Musumeci commissario per l’emergenza Covid in Sicilia. Un incarico che, in seguito all’arresto, gli fu inevitabilmente revocato.
Colletti bianchi e imprenditori
Sorella Sanità è il processo che nel recente passato ha più attirato l’attenzione dei media in merito ai fenomeni corruttivi che inquinano la gestione delle strutture sanitarie pubbliche. Il settore è tra quelli dove girano più soldi e in cui, come dimostrato da indagini di diverse procure, il prezzo da pagare per piegare ai propri interessi i pubblici funzionari possono essere alti ma anche passare per regalie di diverso tipo. Compresi i pagamenti in natura, come emerso dall’inchiesta dei giorni scorsi su astici e gamberoni per taroccare le pratiche di invalidità.
Il caso di Candela si inserisce nella tortuosa epopea che ha interessato l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali negli ospedali. Per i magistrati, che in secondo grado avevano ottenuto una condanna a sette anni e quattro mesi, Candela avrebbe percepito tangenti insieme a Giuseppe Taibbi, 53enne imprenditore che operava come faccendiere, dagli allora vertici – era il 2018 – della Tecnologie Sanitarie Spa, tra le aziende più affermate del campo.
La posizione della società era particolare: da una parte gestore uscente del servizio nonché aggiudicataria del nuovo affidamento disposto dall’Asp di Palermo, dall’altra partecipante alla gara centralizzata bandita dalla Cuc della Regione. Secondo l’impianto della procura, che ha retto in primo e secondo grado, Candela, con l’obiettivo di favorire gli interessi economici della Tecnologie Sanitarie, avrebbe tardato la sottoscrizione del nuovo contratto tra l’Asp e la società, nell’attesa di far sì che la stessa Azienda sanitaria aderisse alla procedura centralizzata della Regione, che aveva visto vincere due lotti la Tecnologie Sanitarie a condizioni economiche che sarebbero state più convenienti.
Soldi sì, ma con quali finalità?
Sul fatto che Candela e Taibbi abbiano percepito denaro da Tecnologie Sanitarie dubbi non ce ne sono più. Per gli inquirenti si sarebbe parlato di una promessa da 820mila euro poi a conti fatti trasformatasi in diverse dazioni per un totale di quasi 270mila euro. Anche per la Cassazione, le tangenti ci sono state. “Nessuna delle difese ha contestato gli avvenuti pagamenti indebiti, che costituiscono, secondo i giudici di merito, la prova che l’accordo si era concretizzato”, si legge nella sentenza pronunciata dal collegio presieduto da Giorgo Fidelbo. I giudici romani hanno ricordato come dal canto suo Candela abbia sostenuto di non aver percepito denaro dalla Tecnologie Sanitarie per il tramite dell’impresa di Taibbi.
“In merito al trasferimento di denaro da Taibbi, e quindi dalla Medical System, a Candela, fortemente negato da quest’ultimo, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha osservato che gli elementi evidenziati nell’informativa conclusiva della guardia di finanza indicavano analiticamente data e ora di ciascun incontro, e che emergeva – viene specificato dalla Suprema Corte – una palese corrispondenza temporale tra i bonifici, il prelievo in contanti (anche attraverso un parente di Taibbi) e i successivi incontri tra Taibbi e Candela”.
Tra gli elementi a sostegno dell’esistenza delle mazzette, la Cassazione ha ricordato anche la conversazione in cui il faccendiere, parlando con la moglie, la informava della prospettiva di guadagnare – si legge nella sentenza – “15mila euro per cinque anni, senza fare alcunché, facili guadagni da dividere in due”.
A non negare i pagamenti sono stati anche Francesco Zanzi e Roberto Satta, all’epoca dei fatti amministratore delegato e responsabile operativo della società, secondo i quali però tutto sarebbe avvenuto nell’ambito di una concussione subìta da Candela. In altre parole, la società sarebbe stata costretta a pagare.
Per i giudici ermellini, perplessità ce ne sono ma riguardano la qualificazione del reato tra corruzione propria (articolo 319) e corruzione per esercizio della funzione (articolo 318).
“Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, è necessario che l’illecito accordo tra pubblico funzionario e privato corruttore preveda il compimento, da parte del primo, di un atto specificamente individuato o individuabile come contrario ai doveri d’ufficio”, hanno ricordato i giudici. Aggiungendo pure che “il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell’atto d’ufficio e la promessa o ricezione di un’utilità, la cui dazione deve rappresentare l’adempimento del patto corruttivo, non potendo, quindi, assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente e il privato”,
Processo Antonio Candela, la nota alla Cuc
Per la Cassazione, la Corte d’Appello di Palermo non ha “indicato quale fosse l’atto contrario ai doveri di ufficio” commesso da Candela.
In particolare, è stato contestato il riconoscimento di tale atto in una nota che Candela firmò a ottobre del 2018 per chiedere alla Cuc della Regione di inserire l’Asp di Palermo tra gli enti che avrebbero aderito alle convenzioni stipulate in seguito alla gara centralizzata.
“La nota non può considerarsi un atto contrario ai doveri dell’ufficio in quanto priva di contenuto decisorio o dispositivo”, hanno affermato i giudici. Gli stessi hanno poi sottolineato che “l’operato di Candela, volto a propiziare la migrazione dell’appalto (alla Cuc, nda) assegnato mediante gara dell’Asp di Palermo si collocava nell’ambito di attuazione di una prescrizione generale dettata dall’Anac e dalla Corte dei Conti in materia di approvvigionamento di beni, forniture e servizi da parte della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti locali e quelli operanti nel settore sanitario”.
Da qui la decisione di annullare la sentenza di condanna e disporre il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello. Una richiesta che era stata formulata anche dal sostituto procuratore generale Raffaele Piccirillo.
Ai giudici palermitani spetterà adesso indicare “quale sia l’atto contrario ai doveri di ufficio posto in essere da Candela o se, piuttosto, siano ravvisabili gli elementi costitutivi del reato di corruzione” previsto dall’articolo 318 del codice penale. “L’accettazione da parte del pubblico agente di una indebita remunerazione per l’esercizio di un potere discrezionale – si legge – non implica necessariamente l’integrazione del delitto di corruzione propria: qualora l’atto compiuto abbia, comunque, perseguito l’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere e non sia stato violato alcun dovere specifico – ha concluso la Cassazione – è configurabile il delitto di corruzione per esercizio della funzione”.

