Spese sanitarie detraibili, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate - QdS

Spese sanitarie detraibili, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

Salvatore Forastieri

Spese sanitarie detraibili, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

venerdì 23 Ottobre 2020

Risposta all’interpello n. 484 dello scorso 19 ottobre sulla tracciabilità dei pagamenti. Cosa succede quando si paga con il bancomat di una persona diversa dal contribuente

ROMA – Come è noto, l’articolo 15, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (il famoso TUIR-Testo Unico Imposte sui Redditi), consente al contribuente di detrarre il 19% delle spese sanitarie sostenute a nome proprio e dei familiari a carico, seppure per la parte che eccede l’importo di € 129,11 (franchigia).

Parliamo degli “oneri deducibili” i quali, seguendo il criterio di cassa, vanno indicati ai fini della detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese sono state sostenute.

Con la Legge di Bilancio 2020, sono state tuttavia introdotte importanti novità in materia di detrazione delle spese mediche a partire dal 1^ gennaio 2020. Più precisamente, in base all’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per tutte le spese sanitarie per le quali si intende e si può beneficiare della detrazione Irpef del 19%.

Così che, dal 1^ gennaio di quest’anno, i contribuenti, per ottenere la detrazione Irpef del 19% sulle spese mediche, devono necessariamente pagare con carta di credito, carta di debito, bancomat o bonifico. Qualora i pagamenti delle spese anzidette non venissero effettuati con strumenti tracciabili, la detrazione Irpef del 19% non potrebbe essere applicata perdendo il contribuente il diritto alla detrazione.

Recentemente, con risposta ad interpello n. 484 del 19 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità di tracciare i pagamenti delle spese mediche anzidette.

L’Istante chiedeva se il pagamento fatto presso una struttura sanitaria privata non convenzionata con il Ssn, ma con strumento tracciabile (Pos), seppur intestato ad altra persona, permetteva di beneficiare ugualmente della detrazione fiscale del 19 per cento della spesa sanitaria, dato che nella fattura, che risulta a lui intestata, era stata esplicitata la modalità di pagamento utilizzata, dimostrabile anche mediante produzione dell’estratto conto corrente bancario del figlio.

L’Agenzia delle Entrate, con la citata risposta, ha fornito la soluzione interpretativa alla questione posta dal contribuente, evidenziando che, “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’ articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 …. Il successivo comma 680 della legge di bilancio 2020 prevede che “La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.

Il citato comma 679, dunque, condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all’articolo 15 del Tuir e in altre disposizioni normative, all’effettuazione del pagamento mediante “versamento bancario o postale”. Ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n.241 del 197, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari, ovvero altri sistemi di pagamento”. Tale indicazione, secondo l’Agenzia, deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva. Conseguentemente, l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti tra le parti.

Ha concluso pertanto l’Agenzia delle Entrate, ritenendo possibile la detrazione con l’utilizzo della carta bancomat intestata al figlio, sempre che l’onere sia sostenuto effettivamente dal soggetto intestatario del documento di spesa, circostanza che, nella ipotesi prospettata con l’interpello, era confermata dallo stesso contribuente che riferiva di avere rimborsato in contanti al figlio la spesa sostenuta.

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