Home » Rubriche » L’angolo della Corte » Sulla residenza e il diritto alla casa

Sulla residenza e il diritto alla casa

Sulla residenza e il diritto alla casa

Corte costituzionale e alloggi Erp: perché la “residenza storica” non può pesare più del bisogno abitativo e come cambia il criterio di graduatoria.

Con la sentenza la numero 1 di quest’anno la Corte costituzionale ha nuovamente affrontato il tema del criterio della pregressa residenza adottato ai fini della concessione di benefici sociali quali, come nel caso di specie, gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) da riservare alle categorie meno abbienti.

Bando Erp in Toscana: criterio premiale e “residenza storica”

Il bando per l’assegnazione degli alloggi Erp di un Comune toscano, conformemente a quanto previsto da una legge della Regione Toscana, conteneva tra i criteri di cui tener conto per stilare la graduatoria degli aventi diritto a un alloggio sociale, quello della cosiddetta “residenza storica” nel comune. Il criterio aveva natura premiale e non costituiva condizione per accedere al bando come era accaduto in passato in base a leggi regionali poi dichiarate incostituzionali. In tali occasioni la Corte aveva infatti rilevato l’irragionevolezza di tale criterio se considerato preclusivo all’ingresso in graduatoria, perché la mancanza del requisito avrebbe penalizzato proprio coloro che per ragioni oggettive e per condizioni soggettive più avrebbero avuto bisogno di un alloggio, anche se ultimi arrivati.

Diritto all’abitazione e criteri selettivi: coerenza con le finalità

Si possono certo introdurre dei criteri selettivi considerata la scarsità delle risorse abitative; tuttavia occorre che tali criteri siano coerenti con le finalità che si vogliono perseguire con le finalità della misura adottata. Se l’Erp deve soddisfare il bisogno abitativo di soggetti in condizione economica svantaggiata e, ricordiamolo, il diritto all’abitazione costituisce un vero e proprio diritto fondamentale, tale bisogno non può essere fatto dipendere da una pregressa presenza più o meno lunga sul territorio dell’ente che concede il beneficio. Il criterio della residenza storica favorirebbe, secondo le Regioni che lo avevano introdotto, chi, presente da più tempo sul territorio, ha contribuito al benessere locale, ha pagato le tasse e quindi ha maggior titolo ai benefici.

Argomenti respinti dalla Corte: prestazione sociale e radicamento territoriale

Argomento respinto dalla Corte in quanto una prestazione sociale per sua natura è slegata da un corrispettivo e poi perché le persone bisognose cui è rivolta verosimilmente non hanno incrementato le entrate locali. Altra ragione per richiedere la pregressa residenza era rinvenuta nella garanzia di stabilità che offrirebbe chi sta sul territorio da più tempo. Anche questo argomento invocato in passato non aveva convinto la Corte; meglio sarebbe fare riferimento ad altri indici di radicamento territoriale quali la presenza nel nucleo familiare di minori che da tempo frequentano le scuole in loco.

Legge toscana e punteggi: residenza storica, disagio abitativo e anzianità di graduatoria

La legge toscana rimessa alla Corte dal Tribunale di Firenze aveva assunto la residenza storica quale criterio premiale prevedendo punteggi via via crescenti (1, 2, 3,5 e 4) per una presenza o una attività lavorativa svolta nel territorio del comune da 3, 5, 10 e 20 anni. Alle “condizioni economiche sociali e familiari” poteva essere attribuito un massimo di 6 punti, le “condizioni oggettive riferibili al disagio abitativo” potevano valere fino a 4 punti mentre l’anzianità di graduatoria valeva 0,5 punti per anno di presenza.

Pronuncia della Corte: ponderazione irragionevole e norma illegittima

La Corte rileva che la ponderazione tra i diversi criteri appare irragionevole in quanto l’eccessivo punteggio assegnato alla residenza storica rischia di produrre risultati aberranti: a parità di condizioni di disagio economico e abitativo una coppia presente nel comune da dieci anni avrebbero potuto superare in graduatoria una famiglia numerosa ma insediata di recente. La Corte dichiara quindi illegittima le norma: è sufficiente tener conto della anzianità di presenza in graduatoria, indice già di per sé di un permanente e prolungato disagio.