Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Il meccanismo del Superbonus prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini.
Grazie a questo incentivo i beneficiari che eseguono lavori di ristrutturazione possono contrare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi. Il Superbonus si può applicare a non più di due immobili di proprietà. Si possono detrarre anche le spese necessarie alla realizzazione dei lavori. Esempio: i costi di progettazione, di smaltimento, gli onorari dei professionisti e le perizie.
Coloro che non vogliono utilizzare il credito d’imposta, possono scegliere tra altre e due opzioni: lo sconto in fattura oppure la cessione del credito a un soggetto terzo come banche e intermediari finanziari, realizzando i lavori a costo zero.
La misura spetta solo per interventi messi in atto dai condomìni, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Il bonus è valido per prime e seconde case in condominio, all’interno di edifici plurifamiliari (ma con ingresso indipendente) e unifamiliari. Sono esclusi gli immobili di lusso (categorie catastali: A/1, abitazioni signorili; A/8, ville; A/9, palazzi di pregio storico e castelli).
Possono beneficiare del Superbonus le persone fisiche che vivono in condomini, in edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà, in edifici unifamiliari o in unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Chi vive in un edificio unifamiliare, o in unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, può svolgere i lavori, sia trainanti che trainati, sulla propria singola abitazione.
Chi vive in un edificio plurifamiliare, al contrario, deve innanzitutto svolgere i lavori trainanti sulle parti comuni. Può successivamente effettuare gli interventi trainati anche sulla singola unità immobiliare e sulle parti comuni. Le persone fisiche possono effettuare i lavori su un massimo di due unità abitative, fermo restando il riconoscimento della detrazione sulle spese per gli interventi sulle parti comuni degli edifici plurifamiliari che sono invece sempre possibili.
Per poter usufruire del Superbonus al 110% sono richiesti alcuni requisiti di accesso o per meglio dire dei vincoli:
Rientrano nel Superbonus gli interventi trainanti e trainati.
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:
Per ogni tipo di intervento ci sono limiti di spesa che variano in base alla tipologia dell’edificio.
Tra i cosiddetti interventi trainanti figurano quelli legati al cappotto per migliorare l’isolamento termino e quelli legati al cambio degli impianti di climatizzazione. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i tetti di spesa previsti per questa tipologia di interventi.
Ecco invece le soglie di spesa previste per quelli che vengono definiti interventi trainati:
Per quanto riguarda il sismabonus, invece, il tetto massimo di spesa per gli interventi antisismici sulle parti strutturali dell’edificio resta di 96.000 euro. Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito a un’impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione sale dal 19% al 90%.
Gli interventi relativi al sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
Si riceve sotto forma di credito d’imposta che, a partire dal 2022, si potrà detrarre in quattro anni e non più cinque. In alternativa, si ottiene tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito. Entrambe le soluzioni consentono di realizzare i lavori praticamente a costo zero.
Il Superbonus si riceve sotto forma di credito d’imposta che, a partire dal 2022, si potrà detrarre in quattro anni e non più cinque come in passato. L’operazione Superbonus consente al contribuente di seguire due strade alternative alla detrazione fiscale. Si possono ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Entrambe le soluzioni consentono di realizzare i lavori praticamente a costo zero.
Grazie all’opzione dello sconto in fattura, il cittadino potrà eseguire i lavori gratuitamente, senza alcun esborso monetario, cedendo il credito d’imposta all’impresa. In questo caso, l’impresa otterrà un credito d’imposta pari al 110% dell’ammontare dello sconto applicato, che potrà o usare in compensazione o cedere ulteriormente ad altri soggetti.
La detrazione 110% può essere ceduta a una banca o a un intermediario finanziario che, a loro volta, possono trasferirlo a terzi. La cessione può essere comunicata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, altrimenti ci si deve rivolgere a un CAF o a un professionista abilitato, che dovranno apporre un visto di conformità. Per quanto riguarda il Sismabonus, se il credito viene ceduto a un’assicurazione e, contestualmente si stipula una polizza contro il rischio di calamità, si può detrarre il 90% del costo della polizza.
A partire dal 12 novembre 2021, con l’entrata in vigore del Decreto Antifrode (n. 157/2021), le regole per accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito sono cambiate per tutti i bonus edilizi. In particolare, per quanto riguarda il Superbonus, bisognerà presentare l’asseverazione e il visto di conformità che certifica la congruità dei prezzi, anche quando si vuole sfruttare l’agevolazione come detrazione d’imposta in dichiarazione dei redditi. Tranne nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente oppure tramite il sostituto d’imposta.
Con l’approvazione del nuovo emendamento legato al Dl Aiuti bis di settembre 2022 viene adesso previsto che la responsabilità per la cessione del credito legato al Superbonus e agli altri bonus edilizi scatterò solo in caso di “concorso di violazione”, ma esclusivamente se si verifica “con dolo o colpa grave”.
In merito alle detrazioni precedenti all’introduzione delle norme antifrode, sarà necessaria un’asseverazione “ora per allora”.
La maggiore novità introdotta dal DL Semplificazioni BIS è la nascita della CILAS (o CILA Superbonus). Si tratta di un documento con funzioni simili a quelle della CILA tradizionale, che però si applica esclusivamente alla maxi-agevolazione con aliquota al 110%.
Presentare la CILAS è obbligatorio a partire dal 5 agosto 2021, per tutti gli interventi ammissibili al Superbonus 110% (sia ramo Ecobonus che Sismabonus) che non prevedono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio.
I vari documenti da presentare per accedere al Superbonus si dividono in:
La richiesta di accesso al Superbonus 110% si invia mediante la registrazione all’apposito portale messo a disposizione dall’ENEA, ente che gestisce l’incentivo. È possibile registrarsi al portale sulla base di tre account differenti: “Beneficiario”, “Intermediario”, “Asseveratore”.
Anche i soggetti direttamente beneficiari dell’incentivo possono fare la richiesta e inviarla all’ENEA. In realtà però, per via della grande complessità legata al funzionamento del maxi-bonus, sconsigliamo a chiunque non sia esperto nel settore di procedere autonomamente all’invio della domanda.
Al momento dell’invio della richiesta di accesso al Superbonus 110%, il sistema richiederà all’utente di allegare i seguenti documenti:
Prima dell’affidamento dei lavori, però, è necessaria una cosiddetta fase preliminare per misurare concretamente la possibilità di accedere al Superbonus. Serve uno studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica da sottoporre poi all’assemblea del condominio, al committente che non sia un condominio, al proprietario dell’edificio unifamiliare. Il primo passo da fare è consultare in Comune le autorizzazioni edilizie, le planimetrie dell’edificio.
Secondo le direttive rese note dall’Agenzia dell’Entrate servono le stime degli interventi da realizzare e la progettazione tecnica, finanziaria e fiscale che devono rispettare i limiti di spesa dei decreti attuativi del Dl 34/2020. Gli studi di fattibilità vengono commissionati a tecnici specializzati, spesso riuniti in studi di progettazione, che si propongono per seguire anche ogni fase dei successivi lavori, la scelta delle imprese ed a chi cedere il relativo credito.
Il costo dello studio è a carico del committente, indipendentemente dall’esito e che generalmente corrisponde ad una certa somma per ogni unità immobiliare.
La legge di bilancio 2022, che ha prorogato il bonus 110, ha inserito una scadenza per le villette e le case unifamiliari al 31 dicembre 2022, sempre e quando al 30 settembre 2022 si sia raggiunto il 30% dei lavori.
In caso di mancato completamento dei lavori entro quella data, sarà possibile usufruire del Superbonus 110% soltanto per quelle spese sostenute entro il 30 giugno 2022.
Per i lavori eseguiti da condomini e persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate il Superbonus scade il 31 dicembre 2023. Nel 2024 la detrazione del bonus 110 scende al 70%, mentre scende al 65% per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2025.