Economia

Superbonus 110%, quali lavori effettuare e le scadenze: ecco come ristrutturare casa

Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Il meccanismo del Superbonus prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini.

Superbonus 110%: come funziona

Grazie a questo incentivo i beneficiari che eseguono lavori di ristrutturazione possono contrare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi. Il Superbonus si può applicare a non più di due immobili di proprietà. Si possono detrarre anche le spese necessarie alla realizzazione dei lavori. Esempio: i costi di progettazione, di smaltimento, gli onorari dei professionisti e le perizie.

Coloro che non vogliono utilizzare il credito d’imposta, possono scegliere tra altre e due opzioni: lo sconto in fattura oppure la cessione del credito a un soggetto terzo come banche e intermediari finanziari, realizzando i lavori a costo zero.

Superbonus 110%: chi ne ha diritto?

La misura spetta solo per interventi messi in atto dai condomìni, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il bonus è valido per prime e seconde case in condominio, all’interno di edifici plurifamiliari (ma con ingresso indipendente) e unifamiliari. Sono esclusi gli immobili di lusso (categorie catastali: A/1, abitazioni signorili; A/8, ville; A/9, palazzi di pregio storico e castelli).

Superbonus 110%, primo condominio su cui è stato effettuato il primo intervento di efficientamento energetico

Requisiti di accesso

Possono beneficiare del Superbonus le persone fisiche che vivono in condomini, in edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà, in edifici unifamiliari o in unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Chi vive in un edificio unifamiliare, o in unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, può svolgere i lavori, sia trainanti che trainati, sulla propria singola abitazione.

Chi vive in un edificio plurifamiliare, al contrario, deve innanzitutto svolgere i lavori trainanti sulle parti comuni. Può successivamente effettuare gli interventi trainati anche sulla singola unità immobiliare e sulle parti comuni. Le persone fisiche possono effettuare i lavori su un massimo di due unità abitative, fermo restando il riconoscimento della detrazione sulle spese per gli interventi sulle parti comuni degli edifici plurifamiliari che sono invece sempre possibili.

Per poter usufruire del Superbonus al 110% sono richiesti alcuni requisiti di accesso o per meglio dire dei vincoli:

  • il bonus viene erogato solo se garantisce un miglioramento di almeno 2 classi energetiche e, se non possibile, di una sola ma la più alta raggiungibile. L’aumento delle classi energetiche deve essere certificato da un Attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato.
  • il bonus viene erogato se gli interventi contribuiscono alla riduzione del rischio sismico, ma a partire dal 1° gennaio 2022, il Sismabonus 110 è riconosciuto solo nelle zone colpite da terremoto a partire da aprile 2009. Importante sottolineare che in caso di adeguamento antismico è possibile usufruire di una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità. Tale detrazione non è però cedibile.

Superbonus 110%: tutti gli interventi ammessi

Rientrano nel Superbonus gli interventi trainanti e trainati.

  • Interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari; di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Interventi aggiuntivi o trainati

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).

Limiti di Spesa

Per ogni tipo di intervento ci sono limiti di spesa che variano in base alla tipologia dell’edificio.

Limiti di spesa per gli interventi trainanti

Tra i cosiddetti interventi trainanti figurano quelli legati al cappotto per migliorare l’isolamento termino e quelli legati al cambio degli impianti di climatizzazione. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i tetti di spesa previsti per questa tipologia di interventi.

Isolamento termico (cappotto):

  • per gli immobili unifamiliari o indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, il limite massimo è di 50.000 euro;
  • per gli edifici da uno a otto unità immobiliari, il limite di spesa è di 40.000 euro euro per ogni unità;
  • se gli edifici hanno più di otto unità, la spesa massima detraibile è di 30.000 euro per ogni unità.

Sostituzione impianti di climatizzazione:

  • per gli edifici unifamiliari o indipendenti all’interno di un immobile plurifamiliare, la detrazione massima è di 30.000 euro
  • gli interventi sulle parti comuni danno diritto a una detrazione massima di 20.000 euro per ogni unità se l’edificio ha sino a otto unità.
  • se l’edificio ha più di otto unità, il tetto massimo per unità è 15.000 euro.

Tetti di spesa per gli interventi trainati

Ecco invece le soglie di spesa previste per quelli che vengono definiti interventi trainati:

  • per l’installazione di impianti fotovoltaici il massimale è di 48.000 euro per singola unità immobiliare, con limite di spesa di 2.400 euro per kW ora. Il limite scende a 1.600 euro ogni kW ora in caso di demolizioni, ricostruzioni o nuove costruzioni;
  • per l’installazione dei sistemi di accumulo il massimale per singola unità è di 48.000 euro, con limite di 1.000 euro per kW ora, e comprende la spesa per l’impianto fotovoltaico e il costo del sistema di accumulo integrato;
  • per la sostituzione delle vecchie finestre la detrazione massima è di 60.000 euro per abitazione

Limiti di spesa per gli interventi antisismici

Per quanto riguarda il sismabonus, invece, il tetto massimo di spesa per gli interventi antisismici sulle parti strutturali dell’edificio resta di 96.000 euro. Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito a un’impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione sale dal 19% al 90%.

Gli interventi relativi al sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

Si riceve sotto forma di credito d’imposta che, a partire dal 2022, si potrà detrarre in quattro anni e non più cinque. In alternativa, si ottiene tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito. Entrambe le soluzioni consentono di realizzare i lavori praticamente a costo zero.

Superbonus 110%, ristrutturazioni edilizie

Superbonus 110%: come riceverlo

Il Superbonus si riceve sotto forma di credito d’imposta che, a partire dal 2022, si potrà detrarre in quattro anni e non più cinque come in passato. L’operazione Superbonus consente al contribuente di seguire due strade alternative alla detrazione fiscale. Si possono ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Entrambe le soluzioni consentono di realizzare i lavori praticamente a costo zero.

Sconto in fattura

Grazie all’opzione dello sconto in fattura, il cittadino potrà eseguire i lavori gratuitamente, senza alcun esborso monetario, cedendo il credito d’imposta all’impresa. In questo caso, l’impresa otterrà un credito d’imposta pari al 110% dell’ammontare dello sconto applicato, che potrà o usare in compensazione o cedere ulteriormente ad altri soggetti.

Cessione del credito

La detrazione 110% può essere ceduta a una banca o a un intermediario finanziario che, a loro volta, possono trasferirlo a terzi. La cessione può essere comunicata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, altrimenti ci si deve rivolgere a un CAF o a un professionista abilitato, che dovranno apporre un visto di conformità. Per quanto riguarda il Sismabonus, se il credito viene ceduto a un’assicurazione e, contestualmente si stipula una polizza contro il rischio di calamità, si può detrarre il 90% del costo della polizza.

Asseverazione e visto di conformità

A partire dal 12 novembre 2021, con l’entrata in vigore del Decreto Antifrode (n. 157/2021), le regole per accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito sono cambiate per tutti i bonus edilizi. In particolare, per quanto riguarda il Superbonus, bisognerà presentare l’asseverazione e il visto di conformità che certifica la congruità dei prezzi, anche quando si vuole sfruttare l’agevolazione come detrazione d’imposta in dichiarazione dei redditi. Tranne nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente oppure tramite il sostituto d’imposta.

Responsabilità, le novità del Dl Aiuti bis

Con l’approvazione del nuovo emendamento legato al Dl Aiuti bis di settembre 2022 viene adesso previsto che la responsabilità per la cessione del credito legato al Superbonus e agli altri bonus edilizi scatterò solo in caso di “concorso di violazione”, ma esclusivamente se si verifica “con dolo o colpa grave”.

In merito alle detrazioni precedenti all’introduzione delle norme antifrode, sarà necessaria un’asseverazione “ora per allora”.

Quali documenti servono

La maggiore novità introdotta dal DL Semplificazioni BIS è la nascita della CILAS (o CILA Superbonus). Si tratta di un documento con funzioni simili a quelle della CILA tradizionale, che però si applica esclusivamente alla maxi-agevolazione con aliquota al 110%.

Presentare la CILAS è obbligatorio a partire dal 5 agosto 2021, per tutti gli interventi ammissibili al Superbonus 110% (sia ramo Ecobonus che Sismabonus) che non prevedono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio.

I vari documenti da presentare per accedere al Superbonus si dividono in:

  • Documenti da allegare alla richiesta del maxi-incentivo;
  • Documenti da conservare in caso fossero richiesti nel corso di verifiche successive.

La richiesta di accesso

La richiesta di accesso al Superbonus 110% si invia mediante la registrazione all’apposito portale messo a disposizione dall’ENEA, ente che gestisce l’incentivo. È possibile registrarsi al portale sulla base di tre account differenti: “Beneficiario”, “Intermediario”, “Asseveratore”.

Anche i soggetti direttamente beneficiari dell’incentivo possono fare la richiesta e inviarla all’ENEA. In realtà però, per via della grande complessità legata al funzionamento del maxi-bonus, sconsigliamo a chiunque non sia esperto nel settore di procedere autonomamente all’invio della domanda.

Al momento dell’invio della richiesta di accesso al Superbonus 110%, il sistema richiederà all’utente di allegare i seguenti documenti:

  • Asseverazione del tecnico abilitato, che attesta che il soggetto beneficiario è idoneo all’ottenimento del maxi incentivo in termini di requisiti tecnici e di congruità delle spese;
  • APE Convenzionale Pre e Post Intervento (per gli interventi legati alla riqualificazione energetica Super Ecobonus 110%);
  • Asseverazione sismica (per gli interventi legati al Super Sismabonus 110%);
  • Copia della polizza assicurativa minima di 500.000 euro, che il professionista deve obbligatoriamente stipulare per poter asseverare le pratiche Superbonus;
  • Copia delle fatture relative alle spese sostenute;
  • Computo metrico estimativo del totale delle spese da portare in detrazione, avendo cura di distinguere le voci relative ad ogni intervento complessivo realizzato.

Lo studio di fattibilità

Prima dell’affidamento dei lavori, però, è necessaria una cosiddetta fase preliminare per misurare concretamente la possibilità di accedere al Superbonus. Serve uno studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica da sottoporre poi all’assemblea del condominio, al committente che non sia un condominio, al proprietario dell’edificio unifamiliare. Il primo passo da fare è consultare in Comune le autorizzazioni edilizie, le planimetrie dell’edificio.

Secondo le direttive rese note dall’Agenzia dell’Entrate servono le stime degli interventi da realizzare e la progettazione tecnica, finanziaria e fiscale che devono rispettare i limiti di spesa dei decreti attuativi del Dl 34/2020. Gli studi di fattibilità vengono commissionati a tecnici specializzati, spesso riuniti in studi di progettazione, che si propongono per seguire anche ogni fase dei successivi lavori, la scelta delle imprese ed a chi cedere il relativo credito.

Il costo dello studio è a carico del committente, indipendentemente dall’esito e che generalmente corrisponde ad una certa somma per ogni unità immobiliare.

Superbonus 110%: quando scade?

La legge di bilancio 2022, che ha prorogato il bonus 110, ha inserito una scadenza per le villette e le case unifamiliari al 31 dicembre 2022, sempre e quando al 30 settembre 2022 si sia raggiunto il 30% dei lavori.

In caso di mancato completamento dei lavori entro quella data, sarà possibile usufruire del Superbonus 110% soltanto per quelle spese sostenute entro il 30 giugno 2022

Per i lavori eseguiti da condomini e persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate il Superbonus scade il 31 dicembre 2023. Nel 2024 la detrazione del bonus 110 scende al 70%, mentre scende al 65% per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2025.