Una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce il meccanismo della cessione dei crediti da bonus, in particolare il Superbonus, che aveva paralizzato il mondo dell'edilizia e messo in difficoltà le banche
Una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il meccanismo della cessione dei crediti da bonus, in particolare il Superbonus. Il meccanismo aveva paralizzato il mondo dell’edilizia e messo in difficoltà le banche.
Nella circolare ci sono “indici di diligenza” che espongono a maggiori controlli chi non li rispetta. Spazio alle delucidazioni sulle responsabilità in solido di fornitore o cessionario dei crediti da Superbonus.
Gli ‘indici di diligenza’, spiega l’Agenzia, sono dei criteri che se rispettati dovrebbero escludere dai controlli, al contrario se non lo fossero potrebbero indurre a controlli più incisivi.
Tra i criteri elencati, l’incoerenza reddituale, l’incoerenza tra valore credito e il profilo finanziario del cliente. Ma anche la sproporzione tra l’ammontare crediti ceduti e il valore dell’unità immobiliare, e la mancata effettuazione dei lavori.
Cessione di crediti da Superbonus
Chiarimenti sulla cessione di crediti da Superbonus o altri bonus edilizi. Il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta si considera responsabile in solido con il beneficiario della detrazione, se ha operato con dolo o colpa grave. Ma risulta, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve.
Si tratta di dolo, dice la circolare, “quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito”. Un esempio: quando abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso.
La colpa grave ricorre “quando il cessionario abbia omesso, in termini ‘macroscopici’, la diligenza richiesta. Esempio: quando si esegue l’acquisto dei crediti in assenza di documentazione a supporto degli stessi. O in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente.
Come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione
È possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”. E’ un istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022, versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
Errori nella comunicazione
La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio i dati catastali sono sbagliati o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec.
Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.