ROMA – Ricordiamo che tra qualche giorno, precisamente il prossimo 30 aprile, scade il termine previsto dalla legge per aderire alla rottamazione (quinquies) dei crediti erariali, compresi quelli contributivi, nascenti da liquidazione (non da accertamento) e affidati all’Agente della Riscossione (AdER) nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Ai fini della definizione, così come previsto dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026) basta pagare l’imposta o il contributo originario, più le spese di notifica ed esecuzione, mentre vengono abbandonate le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio.
Al riguardo tutti hanno già preso atto delle limitazioni previste dalla citata norma che prevede l’ennesima definizione e che, pur estendendo di un anno l’ambito temporale (dal 2000 al 2023), restringe enormemente quello oggettivo, questa volta limitato, al contrario delle precedenti “rottamazioni”, ai crediti erariali (compresi quelli di natura contributiva) iscritti a ruolo esclusivamente per somme dichiarate e non versate, lasciando fuori, pertanto, tutte le altre somme dovute a seguito di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o dell’Inps.
Sulla portata, molto limitata, dell’ultima (in ordine di tempo) “rottamazione”, ormai c’è poco da discutere. Nonostante le numerose promesse politiche, quantomeno per “regolarizzare” alcuni dei soggetti che erano decaduti dalle precedenti definizioni, nemmeno l’ultimo Decreto milleproroghe o l’ultimo Dl fiscale (n.38/26) hanno dato un contributo, trascurando completamente il problema. Sulla rottamazione quinquies, pertanto, tranne interventi politici dell’ultima ora, non ci resta che adeguarci e seguire le indicazioni previste dalla legge, così come è stata concepita il 30 dicembre dell’anno scorso.
Tributi locali: Imu e Tari, ogni Comune decide in autonomia
Ma c’è un altro problema, molto importante, con il quale molti contribuenti devono ancora fare i conti. Come già detto, infatti, la legge 199/25 consente la definizione (con le regole precedentemente cennate), dei soli crediti erariali. Per i crediti degli Enti locali, invece, la stessa legge 199, all’articolo 1, commi da 102 a 110, il Legislatore si è comportato in modo completamente diverso. Giustificando la norma che la necessità di rispettare l’autonomia degli Enti locali e le condizioni di equilibrio del loro bilancio, per i tributi locali è stato previsto che debbano essere gli stessi Enti (Regioni, Provincie ma, principalmente, Comuni), con propri regolamenti, a decidere se e in che modo consentire la definizione agevolata dei loro crediti, come l’Imu e la Tari (a esclusione dell’Irap), e le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali. Anche da una semplice lettura della norma si nota subito che esistono grossi problemi, anche di natura costituzionale. Sicuramente, infatti, non ci sarà una rottamazione locale generalizzata e uguale per tutti. Alcuni Enti locali potranno consentirla. Altri (molti altri), invece, o perché privi della materiale capacità operativa (essenzialmente poco personale) per svolgere questa pesante e importante lavoro di organizzazione della definizione, oppure per la situazione poco rassicurante del proprio bilancio, non la consentiranno.
C’è da dire, peraltro, che, al contrario della rottamazione quinquies dei tributi erariali, la cui istanza – come già detto – va presentata entro il prossimo 30 aprile, per i tributi locali non c’è nessun termine, né per il varo del regolamento né per la conclusione dell’operazione con il versamento agevolato dei cittadini contribuenti. Non è nemmeno ben chiaro (ma pare che la questione sia destinata a risolversi in senso affermativo) se tra i tributi locali (potenzialmente) definibili ci sono pure quelli la cui riscossione è stata affidata all’Agenzia delle Entrate, tramite la consueta “iscrizione a ruolo”, oppure solo quelli alla cui riscossione provvede lo stesso Ente locale, magari tramite qualche altro soggetto riscossore. Capita quindi che, se per esempio occorre pagare la Tari iscritta a ruolo nel 2023, attualmente non si conosca se sia preferibile pagarla subito, con sanzioni interessi e aggio, oppure attendere una data di scadenza di definizione che, in realtà, potrebbe non arrivare mai.
Comuni in ritardo: Palermo, Roma e Milano ancora senza regolamento
In verità molti cittadini chiedono di varare anche questa definizione. Premono principalmente molte associazioni di consumatori, come Federconsumatori, che invitano i Comuni, anche quello di Palermo, ad affrettarsi, quantomeno allo scopo di dare certezza ai contribuenti sulla possibilità o meno del varo di questa definizione particolare. E, per la verità, nel capoluogo siciliano, il sindaco Roberto Lagalla ha fatto presente di avere già istituito un tavolo tecnico per studiare le modalità di attuazione delle norme sulla definizione agevolata delle entrate degli enti locali. Ancora, però, nonostante gli sforzi dei partecipanti, un quadro definitivo non è stato varato. Nemmeno grandi città, come Roma, Milano o Napoli, hanno ancora deciso cosa fare.
Sono comunque molti i Comuni che, anche grazie alle indicazioni dell’Ifel (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), cercano di organizzarsi per l’attuazione della norma e la pubblicazione del relativo regolamento. Tra questi Siracusa e anche centri più piccoli, come Balestrate, i quali pare siano più avanti con i lavori di organizzazione della definizione agevolata. Intanto, a conferma delle difficoltà per l’attuazione della definizione sulla base delle scarne indicazioni della legge, giungono notizie secondo cui il ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione stanno lavorando al fine di fornire ai Comuni interessati un’offerta di collaborazione organizzativa, per facilitare l’operazione di definizione agevolata di cui parliamo.
Si spera che tale iniziativa vada in porto, e nel più breve tempo possibile, perché è inconcepibile che un cittadino possa avere certezza sulle possibilità offerte dalla legge in un settore (nel nostro caso quello dei tributi erariali) e non sapere invece completamente nulla sulla possibilità o meno di applicare una norma, anch’essa prevista dalla medesima legge, sulla quale manca qualunque informazione sia sulla sua applicabilità, sia sui termini di scadenza.

