Chi ha sostenuto spese universitarie per lauree, TFA (Tirocinio Formativo Attivo), master, dottorati e altri corsi di perfezionamento ha diritto alla detrazione IRPEF del 19% al momento della presentazione del modello 730 del 2026. Una buona occasione per recuperare degli importi spesi, seppur entro certi limiti dipendenti da vari fattori (compresa l’università di iscrizione).
Spese universitarie, in quali casi è prevista la detrazione Irpef nel 730/2026
A chiarire quali spese rientrino nella detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera E del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, ndr) è l’Agenzia delle Entrate. La detrazione al 19% è valida per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea sia in università statali che non statali e di corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria tenuti in università o istituti universitari pubblici e privati italiani o stranieri. Rientrano tra le spese ammesse quelle sostenute per la frequenza di:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento tenuti all’università;
- master universitari (attenzione: l’Agenzia delle Entrate specifica che “un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata”);
- corsi di dottorato di ricerca;
- istituti tecnici superiori (ITS), equiparati alle spese universitarie;
- corsi delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 (quelli di ordinamento precedente possono essere portati in detrazione ma come spese di istruzione secondaria di secondo grado);
- corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
Non si possono detrarre, invece, le spese di iscrizione in istituti musicali privati.
Spese ammesse e limiti
Si può chiedere la detrazione al 19% per le spese universitarie sostenute per:
- tasse di immatricolazione e iscrizione;
- spese per la “ricognizione” (per riattivare la carriera);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- partecipazione a eventuali test di accesso ai corsi di laurea;
- la frequenza di Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione di docenti;
- la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA necessari per l’accesso ai ruoli di docente.
Non spettano detrazioni, invece, per:
- contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero;
- spese relative a:
- acquisto di libri, materiali, strumenti musicali;
- vitto, alloggio e trasporti per la frequenza;
- frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza (non è infatti considerata università).
Gli importi detraibili dipendono dall’università o dall’istituto universitario frequentata/o. Se si tratta di un’università statale, la detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta; nel caso di università e istituti privati, invece, c’è un limite massimo annunciato ogni anno con un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, che tiene conto degli importi medi normalmente dovuti alle università statali in diverse aree geografiche e in base all’area disciplinare di riferimento. Per università telematiche accreditate e riconosciute valgono generalmente le stesse regole delle università non statali.
QUI IL DECRETO CON GLI IMPORTI DEL 2026 (Decreto Ministeriale n. 1126 del 31-12-2025)
Documenti necessari e dove inserire le spese universitarie nella dichiarazione
Per ottenere le detrazioni spettanti per le spese universitarie sostenute nel corso del 2025 tramite la dichiarazione dei redditi con modello 730 è necessario conservare la documentazione che certifichi i pagamenti effettuati. Devono essere utilizzati esclusivamente sistemi di pagamento tracciabili (ricevute o quietanze di pagamento, fattura, documenti commerciali, ricevuta dei versamenti bancari o postali, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAX e dei pagamenti con PagoPA o Istituti di moneta elettronica autorizzati). Per le spese per corsi di specializzazione in psicoterapia bisogna presentare l’attestazione dell’accreditamento dell’istituto frequentato al MUR.
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