Tia 2, la Cassazione “alla Tariffa di igiene ambientale si applica l’Iva” - QdS

Tia 2, la Cassazione “alla Tariffa di igiene ambientale si applica l’Iva”

Salvatore Forastieri

Tia 2, la Cassazione “alla Tariffa di igiene ambientale si applica l’Iva”

mercoledì 24 Giugno 2020

Finalmente la sentenza n. 8631 dello scorso 7 maggio pone fine ad un’annosa questione. La confusione normativa ha generato negli anni pronunce tra loro contrastanti

ROMA – Sulla Tia 2 si applica l’Iva. Stavolta lo dicono le Sezioni Unite della Cassazione: la Tia 2 è soggetta all’imposta sul valore aggiunto.
Speriamo che sia l’ultima volta, ma ancora continuiamo a parlare di una questione molto controversa, che va avanti da molti anni, e che rappresenta il tipico esempio di confusione normativa in ambito fiscale.

La questione è quella riguardante l’applicabilità o meno dell’Iva sulla Tia (Tariffa di igiene ambientale), da tempo sostituita prima dalla Tarsu e poi dalla Tari.

Ne abbiamo parlato diverse volte dalle pagine di questo Quotidiano, ricordando l’ennesima pronuncia, l’ordinanza n. 32251 del 13 dicembre 2018, con la quale la Corte di Cassazione era tornata ad alimentare i dubbi ed il contenzioso, non fornendo, peraltro, una chiara e convincente descrizione delle differenze che esistono tra la Tia 1 e la Tia 2, visto che per i Supremi Giudici solo a quest’ultima è attribuibile il valore di corrispettivo, con al conseguenza dell’assoggettabilità all’Iva.

Un’ordinanza, quella citata, che era in linea con la sentenza n. 16332/2018, ma non con altre precedenti ed autorevoli pronunce, compresa la Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 della Corte Costituzionale secondo la quale l’importo pagato dagli utenti a titolo di Tia non è un corrispettivo a fronte di un servizio reso dal Comune, in quanto manca un nesso di natura sinallagmatica tra la prestazione resa al cittadino e la somma che quest’ultimo è chiamato a pagare, specialmente tenendo conto della circostanza che il pagamento va eseguito anche quando il servizio pubblico non viene utilizzato.

Purtroppo, però, nonostante l’intervento della Corte Costituzionale, le controversie, specialmente sui dinieghi alle istanze di rimborso dell’Iva, hanno continuato ad ingolfare il contenzioso tributario.

Molti enti gestori, infatti, hanno sempre preferito adottare una interpretazione cautelativa, fatturando ed applicando l’Iva, specialmente nella considerazione che l’Agenzia delle Entrate, con risoluzioni n. 25 del 5 febbraio 2003 e n.250 del 17/6/2008, aveva affermato che l’Iva era applicabile sulla Tia, proprio in considerazione della sua denominazione (tariffa, sinonimo di corrispettivo).

Ora, però, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione potrebbero avere messo la parola fine sulla vicenda, quantomeno sul principio giuridico che ne sta alla base. Con Sentenza n. 8631 del 7 maggio 2020, infatti, gli Ermellini hanno formalmente qualificato la Tia 2 come corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Al contrario della Tia 1, infatti, nella Tia 2 il debito è ancorato all’effettiva fruizione del servizio e parametrato alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Quindi, si tratta di corrispettivo con carattere sinallagmatico e, conseguentemente, con applicazione dell’Iva.
Speriamo che si metta definitivamente la parola fine a questa annosa vicenda e che si fermi questo tipo di contenzioso, fondato principalmente sulla mancanza di una precisa distinzione tra la Tia 1 e la Tia 2.

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