Tirocinio, integrazione salariale e Cgid tutte le risposte del Ministero - QdS

Tirocinio, integrazione salariale e Cgid tutte le risposte del Ministero

Tirocinio, integrazione salariale e Cgid tutte le risposte del Ministero

venerdì 17 Aprile 2020

I chiarimenti alle Faq degli utenti sulle misure adottate per far fronte all’emergenza Coronavirus. Equiparabile a malattia l’assenza dal lavoro causata dal divieto di allontanamento dal territorio

PALERMO – Cassa integrazione, cassa integrazione in deroga, tirocini e malattie: sono questi fondamentalmente i punti a cui le Faq sull’emergenza coronavirus, pubblicate sul sito del ministero del Lavoro, hanno dato risposta.

Iniziamo con i tirocini: se la scadenza cade nel periodo di sospensione dell’attività produttiva, determinato dall’emanazione dei provvedimenti contenenti le misure di contenimento del contagio, il tirocinio viene prolungato e la durata originariamente prevista si intende estesa per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione. La comunicazione di proroga deve essere effettuata entro cinque giorni dalla data di ripresa dell’attività produttiva dell’azienda presso la quale il tirocinio era in corso di svolgimento, ai sensi dell’articolo 4 bis del decreto legislativo 181/2000.

Un’altra domanda che probabilmente si sono fatti in molti e a cui il ministero del Lavoro ha dato risposta è quella relativa ai casi in cui l’assenza dal lavoro sia dovuta al rispetto dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche nei casi in cui questi provvedimenti sono stati adottati dai presidenti delle Regioni interessate. Il ministero del Lavoro scioglie qualsiasi dubbio e afferma che in questi casi l’assenza dei lavoratori può essere equiparata a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Inoltre, in questi casi non vi è alcuna necessità di produrre certificazione medica.

Relativamente alla cassa integrazione, in molti si sono chiesti se la data ultima di assunzione del 17 marzo disposta dalla circolare numero 8 dell’8 aprile del ministero del Lavoro, utile per accedere al trattamento di integrazione salariale disciplinato dall’articolo 12 del decreto Legge 18/2020, fosse valido anche per la cassa integrazione in deroga (prevista dall’articolo 22 del medesimo decreto Legge “Cura Italia”). La risposta è positiva: infatti, la cassa integrazione in deroga si applica anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

Nei casi in cui l’istanza di cassa integrazione in deroga viene presentata da datori di lavoro che fanno riferimento ad unità produttive in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale, per semplificare la presentazione sarà possibile produrre un unico accordo sindacale. Quest’ultimo si deve riferire a tutte le unità produttive considerate nell’istanza. L’accordo sindacale deve essere trasmesso alla direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, unitamente all’istanza di autorizzazione al trattamento.

Se, invece, lo stesso datore di lavoro, con una struttura produttiva distribuita in cinque o più Regioni o Province Autonome, fa richiesta di cassa integrazione in deroga per coronavirus per unità produttive o operative presenti in un numero massimo di quattro Regioni o Province autonome, dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province autonome in cui hanno sede le unità produttive interessate dalla sospensione.

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