Fisco, Ue, vendite a distanza e soglia di applicazione dell’Iva - QdS

Fisco, Ue, vendite a distanza e soglia di applicazione dell’Iva

Salvatore Forastieri

Fisco, Ue, vendite a distanza e soglia di applicazione dell’Iva

giovedì 07 Maggio 2020

Direttiva Ue 2455/2017 ha fissato un tetto unico di 10mila euro per tutti gli Stati membri ma l'Italia ancora non l'ha recepita. Settore che durante l’emergenza sanitaria ha visto incrementare il proprio giro d’affari

ROMA – Con le enormi difficoltà di circolazione delle persone e delle merci durante il periodo del coronavirus, un settore che ha visto incrementare moltissimo il suo giro d’affari è quello delle “vendite a distanza”.
Un sistema di acquisto e di vendita, come quelli di Amazon o aziende simili, che, per chi ha le nozioni basilari per l’utilizzo del pc, è diventato quasi di uso corrente, specialmente in questo periodo.

Il settore delle vendite a distanza ha sempre avuto una precisa regolamentazione fiscale in ambito Ue. Gli articoli 40 e 41 del D.L.331/93, convertito nella legge 427/1993, infatti, prevedono, in deroga alle regole di carattere generale (esistenza di operatori Iva muniti del codice Vies, acquisizione della proprietà o di altro diritto reale di godimento, onerosità dell’operazione e trasporto eseguito fra due Paesi dell’Unione europea), che le vendite a distanza, ossia le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza o simili, con trasporto dei beni (esclusi i mezzi di trasporto nuovi, i beni destinati ad essere installati al altro Stato membro ed i beni soggetti ad accise) a cura del cedente in un altro Stato dell’Unione europea, vengano tassati nel nostro Paese (operazioni imponibili Iva), quando l’importo complessivo delle cessioni effettuate nello Stato del cliente non supera 100.000 Euro o un diverso, inferiore, importo stabilito nell’altro Paese, e sempre che non si voglia optare (con vincolo triennale) per il sistema di imponibilità nel Paese del cliente.
Se l’importo è superiore a 100.000 Euro (o al diverso limite “locale”), le cessioni sono sempre “non imponibili”, ossia con un regime uguale alle esportazioni, ferma restando la necessità della nomina di un rappresentante fiscale o della “identificazione diretta” quando chi compra non è soggetto Iva.

Per gli acquisti “in entrata”, il sistema è speculare, solo che la soglia di non imponibilità (e quindi di imponibilità in Italia) delle operazioni di cessione da un operatore di un altro Stato Ue nei confronti di un soggetto italiano è di 35.000 Euro. Quindi gli acquisti da parte di un italiano sotto questa soglia, salva opzione del fornitore, sono imponibili nel Paese dello stesso fornitore. Oltre questa soglia sono imponibili in Italia.
Si tratta, comunque, di un sistema molto complesso che genera molta confusone, rischio di errori e, spesso, anche evasione.

Anche per questi motivi, con l’articolo 13 del D.L. 30 aprile 2019 n.34, è stato previsto un nuovo adempimento dichiarativo per i soggetti che “facilitano” un’interfaccia elettronica come mercato virtuale, comprese le vendite a distanza all’interno dell’Unione Europea.

La nozione “facilita” indica il soggetto passivo che si avvale dell’uso di un’interfaccia elettronica per consentire ad un acquirente e ad un fornitore, che vende beni tramite la predetta interfaccia elettronica, di “stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni” a tale acquirente tramite la stessa interfaccia elettronica.

L’Agenzia delle Entrate ha già emanato il Provvedimento di sua competenza, ossia il Provvedimento n. 660061 del 31.7.2019.
Quindi, i soggetti passivi che attraverso l’uso di una interfaccia elettronica (mercato virtuale) rendono possibili le vendite a distanza, a partire dal 1^ maggio 2019 (con il primo invio con scadenza il 31 ottobre 2019), sono tenuti a presentare, telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, per ciascun fornitore dei prodotti venduti, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, una dichiarazione contenente:
– la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio;
– l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica;
– il codice identificativo fiscale, ove esistente;
– l’indirizzo di posta elettronica;
– il numero totale delle unità vendute in Italia;
– per le unità vendute in Italia, l’importo totale dei prezzi di vendita oppure (a scelta) il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Già prima, comunque, l’Unione Europea, con Direttiva n. 2455 del 2017, aveva previsto una significativa compressione delle soglie di non imponibilità prima evidenziate.

Dal 1° gennaio 2021, infatti, se l’Italia riuscirà a recepire in tempo la citata direttiva, la soglia sarà unica per tutti gli Stati Europei e sarà di 10.000 Euro, sia in entrata che in uscita.

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