Vertenze col Fisco, tutte le definizioni agevolate - QdS

Vertenze col Fisco, tutte le definizioni agevolate

Salvatore Forastieri

Vertenze col Fisco, tutte le definizioni agevolate

giovedì 12 Gennaio 2023

Tutte le agevolazioni offerte dalla manovra di Bilancio. Stralcio cartelle sotto i mille euro, liti pendenti nelle Commissione tributarie, rottamazione quater e non solo

ROMA – La legge di Bilancio del 2023 (legge 197 del 29 dicembre 2022), tra le tante disposizioni, fiscali e non, nascoste tra i 21 articoli ed i 903 commi dell’articolo 1, prevede anche numerose possibilità di definizioni agevolate.

È forse questo il punto della “finanziaria” che interessa maggiormente i contribuenti, desiderosi di chiudere le vertenze con il Fisco, ma anche la stessa Amministrazione finanziaria che deve smaltire l’enorme carico di somme iscritte a ruolo di cui solo una parte (possibilmente non superiore al 6%) è riscuotibile mentre il resto è assolutamente inesigibile.

Sono previste diverse forme di sanatoria fiscale

All’articolo 1 (i vari commi sono segnati nell’esposizione), sono previste diverse forme di sanatoria fiscale. Si resta comunque in attesa di molte disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le scadenze sono diverse, ma la data della quale occorre tenere maggiormente conto è quella del 31 marzo 2023, la data di scadenza dell’unica o della prima rata della somma che bisogna pagare per ottenere molte delle definizioni previste.

a) Ai commi da 222 a 230 è previsto l’annullamento automatico (stralcio) delle somme iscritte a ruolo dalle Amministrazioni dello Stato nel periodo che va dal 2000 a tutto il 2015, d’importo non superiore a 1.000 Euro. Fino al 31 marzo 2023 la riscossione di tali somme è sospesa.

b) Ai commi da 231 a 251 è prevista la cosiddetta “Rottamazione quater”, ossia una definizione agevolata delle cartelle di pagamento iscritte a ruolo nel periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. A tal fine, occorre presentare un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2023 e pagare, entro il 31 luglio 2023, quanto intimerà di pagare l’Agente della Riscossione (con comunicazione che invierà entro il 30 giugno 2023).
L’importo andrà pagato entro il 31 luglio 2023 o dilazionato fino a 18 rate di pari importo. In caso di rateizzazione, la prima e la seconda rata vanno versate, rispettivamente. Entro il 31/7/2023 ed il 30/11/2023 e ciascuna corrisponderà al 10% delle somme dovute complessivamente. Il rimanente debito, in rate di uguale importo, con l’interesse al 2%, va versato rispettivamente in data 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno.

c) Ai commi da 153 a 159, è prevista la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36 bis del Dpr 633/72 e 54 bis del Dpr 633/72), relative alle annualità 2019, 2020 e 2021, purché il termine di legge previsto per il loro pagamento (che normalmente deve avvenire – con la sanzione ridotta ad un terzo – entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso di irregolarità) non sia ancora scaduto alla data del 1^ gennaio 2023. Per ottenere la definizione, in questo caso, occorre pagare, ma seguito dell’apposita comunicazione, il tributo dovuto, gli interessi ed una sanziona nella misura super ridotta del 3%. Anche le somme già oggetto di rateizzazione (in corso al 1 gennaio 2023) possono essere definite col pagamento della sanzione del 3% unitamente al debito residuo (tributi, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive). Previsto il differimento di un anno per la notifica della cartella di pagamento delle somme dovute relative all’anno 2019. Sempre per le somme dovute ai sensi degli articolo 36 bis e 54 bis, nonché per quelle dovute ai sensi dell’articolo 36 ter del Dpr 600/73 (controlli formali), è prevista una rateizzazione speciale in 20 rate trimestrali di pari importo.

d) Ai commi da 166 a 173, è prevista la definizione delle “irregolarità formali” (quelle che non incidono sula determinazione della base imponibile e del tributo) commesse fino al 31 ottobre 2022 e non contestate, con atto, divenuto definitivo alla data del 1 gennaio 2023. A tal fine occorre versare la somma di Euro 200 per ciascun periodo d’imposta interessato, in due rate, con scadenza la prima il 31/3/2023 e la seconda il 31/3/2024.

e) Ai commi da 174 a 178 è prevista una sorta di definizione/ravvedimento per tutte le violazioni di natura sostanziale, purché riguardanti dichiarazioni validamente presentate e purché non ancora contestate alla data del primo versamento. A tal fine è previsto il pagamento del tributo, degli interessi e della sanzione minima ridotta ad 1/18 (un diciottesimo del minimo previsto) entro il 31 marzo 2013, ovvero in modo rateale in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza, la prima rata, il 31 marzo 2023, e le altre (sulle quali si paga l’interesse del 2%) con scadenza rispettivamente il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre ed il 31 marzo di ciascun anno.

f) Ai commi da 179 a 185 è prevista, solo, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, la definizione degli avvisi di accertamento non ancora impugnati (con termini di impugnazione ancora pendenti e purché non siano decorsi i termini per il ricorso), compresi i processi verbali di constatazione consegnati entro il 31/3/2023 e quelli che saranno notificati dall’Agenzia fino alò 31 marzo 2023. A tal fine è necessario versare, oltre al tributo ed agli interessi, la sanzione (quella irrogata) nella misura ridotta di un diciottesimo (1/18). è possibile la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, con interessi al tasso legale, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo a quelle del pagamento della prima rata.

g) Ai commi da 186 a 205, è prevista la possibilità della definizione delle liti pendenti in Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria), purché pendenti alla data del 1/1/2023 oppure con ricorso notificato alla controparte entro il 1/1/2023 (sempre che non ci sia stata nel frattempo una pronuncia definitiva).
Anche gli Enti locali possono consentire l’applicazione della cennata definizione delle liti in cui risultano parte del giudizio.

Per la definizione, oltre all’istanza entro il 30 giugno 2023 (una per ogni controversia), è necessario versare, il 90% del valore della lite in caso di ricorso pendente in primo grado, il 40% in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado ed il 15% in caso di soccombenza in secondo grado.
In caso di ricorso pendente in Cassazione nel quale l’Agenzia risulti soccombente, il pagamento per la definizione è pari al 5% del valore della lite.
Particolari riduzioni della sanzioni sono previste quando la controversia riguarda solo la debenza o meno della sanzione applicata dall’ufficio.
Le cennate definizioni delle liti pendenti si perfezionano con il pagamento di quanto dovuto (al netto delle somme pagate in pendenza di giudizio) entro la data del 30 giugno 2023 oppure, se la somma è maggiore di 1.000 Euro, con in pagamento dilazionato in un massimo di 20 rate, la prima con scadenza il 30/6/2023 e le successive in data 30 settembre, 20 dicembre, 31massimo di 20 rate, la prima con scadenza il 30/6/2023 e le successive in data 30 settembre, 20 dicembre, 31 marzo e 30 giugno di ciascun anno. Non è consentita la compensazione.
In caso di diniego dell’istanza di definizione, quest’ultimo atto deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 ed è impugnabile.

h) Ai commi da 206 a 212, ed in alternativa alla definizione della lite, per le controversie pendenti alla data del 1 gennaio 2023 dove è parte l’Agenzia delle Entrate (sia in primo che in secondo grado), è consentita una forma speciale di “conciliazione” con la presentazione di un accordo “fuori udienza” (ex art. 48 del Dlgs 546/92) entro la data del 30 giugno 2023. In questo caso va versato entro la predetta data, in unica soluzione o ratealmente fino ad un massimo di 20 rate (la prima con scadenza il 30/6/2023 e le altre, con l’interesse legale, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata), il tributo dovuto (derivante dalla conciliazione), gli interessi, ed una sanzione ridotta nella misura di un diciottesimo del minimi previsto dalla legge.

i) Ai commi da 213 a 218 è previsto che, se il contribuente non si vuole avvalere della definizione agevolata prevista ai commi da 186 a 205) ha la possibilità di rinunciare, entro il 30 giugno 2023, i giudizi pendenti in Cassazione alla data del 1 gennaio 2023. In questo caso va versata, entro 20 giorni, la somma dovuta, ma con la sanzione anche in questo caso ridotta ad un diciottesimo. Non è ammessa la compensazione né il rimborso di quanto eventualmente già pagato.

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