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Zona industriale di Catania, annullata l’aggiudicazione della gara per blocchi Palma I e Martino

Zona industriale di Catania, annullata l’aggiudicazione della gara per blocchi Palma I e Martino
Zona industriale di Catania

Palazzo degli Elefanti ha ritirato il provvedimento dopo che il Tar ha accolto il ricorso di una delle società che lamentava errori nel calcolo della soglia di anomalia. A cascata verrà determinato il nuovo vincitore

Ci sono espressioni che rimandano a un universo di senso in cui regnano le metafore – il taglio delle ali – ma anche i gelidi algoritmi utilizzati dalle piattaforme informatiche nel colpo di scena che, con molta probabilità, si registrerà nella gara per i lavori che interesseranno una delle sette aree della zona industriale di Catania, al centro di una riqualificazione per cui complessivamente sono stati investiti 50 milioni di euro. L’appalto è quello per i blocchi Palma I e Martino. Valore a base d’asta di oltre sette milioni e mezzo, dei quali 5,2 destinati a lavori su strade e marciapiedi. Ad aggiudicarsi le opere nei mesi scorsi era stata la Gmp Costruzioni. La società, che ha sede a Gela e si occupa di opere civili e industriali sia nell’ambito pubblico che nel settore privato, aveva proposto un ribasso del 32,23249 per cento. Al verdetto si è arrivati dopo che la commissione giudicatrice ha eseguito le procedure che vanno applicate quando il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo.

Soglia di anomalia e taglio delle ali: come funziona il criterio del minor prezzo negli appalti

A differenza di quanto spesso si crede, a piazzarsi primo in graduatoria non è in automatico – perlomeno non quando il numero delle ditte partecipanti è di almeno cinque – chi presenta il ribasso, e dunque lo sconto, più alto. Il codice dei contratti prevede infatti che si calcoli la cosiddetta soglia di anomalia, ovvero la percentuale al di sopra della quale le offerte sono contraddistinte da ribassi tali da mettere in discussione la garanzia di una corretta esecuzione delle opere. Ciò fa sì che le offerte anomale vengano escluse dalla competizione e l’appalto assegnato alla ditta che ha presentato il ribasso che per difetto si avvicina di più alla soglia di anomalia.

Il calcolo di quest’ultima è frutto di articolate operazioni matematiche: la legge prevede tre metodi diversi, di cui il primo, per via della sua utilizzazione anche con il precedente codice dei contratti, è a oggi il più usato. Tra i passaggi da seguire c’è quello che in gergo viene chiamato il taglio delle ali: i ribassi che vengono presi in considerazione per il calcolo della soglia sono quelli che non rientrano nel dieci per cento di quelli più corposi e di quelli più esigui.

L’errore nel calcolo della soglia di anomalia: il ricorso della Edil Costruzioni Siciliana

Nella gara per la riqualificazione dei blocchi Palma I e Martino l’inghippo si è palesato proprio nella definizione di quali ribassi escludere dalle operazioni aritmetiche. E dunque dalla determinazioni di quali ribassi stessero nelle ali. Il Comune di Catania, infatti, ha estromesso dai calcoli esattamente il dieci per cento partendo dallo sconto più alto e il dieci per cento partendo dal più basso. Nel caso due ribassi fossero identici, la commissione li ha ritenuti come due offerte a sé stanti.

Calcola della soglia di anomalia sbagliato

Per la Edil Costruzioni Siciliana, altra partecipante, così facendo si sarebbe commesso un errore che ha portato a un calcolo della soglia di anomalia sbagliato. La tesi della società è stata accolta dal Tar, che richiamando precedente giurisprudenza ha ricordato che nella fase di taglio delle ali vige il principio del “blocco unitario”, che prevede che più offerte con lo stesso ribasso debbano essere considerate come una sola offerta, determinando di conseguenza un ampliamento del numero di ditte che finiscono all’interno delle ali da tagliare.

La piattaforma informatica non è una scusante: la sentenza del Tar contro il Comune di Catania

Dal canto proprio, il Comune di Catania si è difeso affermando di non avere fatto altro che attenersi al responso della piattaforma informatica a cui Palazzo degli Elefanti si affida per l’espletazione delle procedure di gara, compresi i calcoli delle soglie di anomalia. “Nessun rilievo può avere il richiamo dell’amministrazione alla piattaforma telematica Net4Market in uso all’ante, che consentirebbe alla stazione appaltante di selezionare uno dei suddetti criteri, né le eventuali note di istruzione in essa contenute; ciò in quanto – si legge in un passaggio della sentenza in cui viene richiamato una precedente decisione del Tar della Calabria – i vincoli derivanti dalla pre-impostazione della piattaforma telematica utilizzata dalla stazione appaltante per effettuare i calcoli o le istruzioni in essa contenute non possono essere considerati alla stregua di regole della gara, che sono solo quelle contenute nel disciplinare. La piattaforma costituisce – sottolineano i giudici – un mero strumento tecnico di ausilio alle attività istruttorie del seggio di gara, per cui l’amministrazione è tenuta a predisporre una piattaforma utilizzando algoritmi conformi al disciplinare stesso, senza che eventuali difformità possano valere quale scusante”.

Aggiudicazione annullata: verso il sorteggio tra Edil Costruzioni Siciliana e Ati Coger-Vlg

Cosa accadrà adesso? Palazzo degli Elefanti, nel prendere atto dell’accoglimento del ricorso, ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione e dato mandato per un nuovo calcolo della soglia dell’anomalia. I risultati di questa operazione determineranno a cascata chi sarà il nuovo vincitore della gara. Lo scenario verso cui si va incontro è già delineato nella sentenza del Tar, dove viene riportato il conteggio presentato dalla società ricorrente: “La stessa (la Edil Costruzioni Siciliana, nda) si troverebbe a concorrere con un solo altro operatore economico (Ati Coger-Vlg), mediante sorteggio, come previsto dal disciplinare di gara al punto 14, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, avendo entrambe le società offerto un identico ribasso pari a 32,2356 per cento”.

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