Responsabilità del tour operator per l’overbooking alberghiero - QdS

Responsabilità del tour operator per l’overbooking alberghiero

Katya Gulinello

Responsabilità del tour operator per l’overbooking alberghiero

venerdì 29 Giugno 2012

È il risultato della cattiva organizzazione dell’organizzatore del viaggio

CATANIA – In precedenza ci siamo occupati dell’overbooking in campo aereo,è opportuno per completezza parlare del fenomeno dell’overbooking alberghiero.
L’overbooking è un sistema di politica commerciale cui gli albergatori ricorrono per ovviare al mancato rispetto, da parte di numerosi viaggiatori delle prenotazioni effettuate, c.d. no show, vale a dire mancata presentazione.
Cosa comporta? A cosa si ha diritto?
L’organizzatore è obbligato a collocare il consumatore in un albergo di categoria uguale ovvero superiore rispetto a quello convenuto, senza oneri per il turista, nonché alla messa a disposizione dello stesso di tutti i mezzi di trasporto idonei per procedere alla sua sistemazione.
In giurisprudenza si è affermata la responsabilità dell’organizzatore di viaggi italiano per il caso di “overbooking” alberghiero anche qualora il disservizio sia da attribuire a fatto dell’agenzia straniera.
Si è, infatti, affermato che in conseguenza di un overbooking alberghiero l’organizzatore di viaggi è tenuto a predisporre una sistemazione dei clienti (cosiddetta “riprotezione”) presso un albergo della medesima categoria e che offra servizi dello stesso livello di quelli forniti dall’albergo cui si riferisce il contratto di viaggio, rendendosi altrimenti responsabile del danno subito dai viaggiatori.
“Il risarcimento del danno da overbooking nell’albergo prenotato dall’organizzatore di viaggi comprende, nel caso di “riprotezione” presso albergo di categoria inferiore o comunque non dotato dei servizi e delle caratteristiche proprie dell’albergo originariamente prenotato, non solo la differenza tra il prezzo effettivamente sborsato dai viaggiatori ed il prezzo che questi avrebbero dovuto corrispondere qualora la prenotazione avesse avuto originariamente ad oggetto il servizio successivamente offerto, ma anche il risarcimento del danno cosiddetto da “vacanza rovinata”.
Tale fenomeno è ampiamente discusso in giurisprudenza, si riportano alcuni esempi, si è riscontrata una fattispecie di overbooking alberghiero in una ipotesi in cui le attrici, che avevano prenotato una vacanza in bungalow alle Maldive, una volta giunte sull’isola, avevano appreso che lo stesso non era disponibile, con conseguente necessità di accettare, dopo 6 ore di attesa in aeroporto, di dover soggiornare “a bordo di una lussuosa nave da crociera”, ove avevano incontrato altri turisti, egualmente ospitati sul natante per problemi di overbooking, e di aver preso possesso del bungalow solo dopo due giorni dall’arrivo.
Il Tribunale di Monza, adito al proposito, condanna il tour operator alla rifusione del danno non patrimoniale, qualificato quale morale, affermando che l’overbooking costituisce il risultato tipico di una cattiva organizzazione del tour operator che, in quanto tale, non giustifica l’esonero da responsabilità ma costituisce invece inadempimento specifico e pienamente imputabile.

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