Assegni nucleo familiare, rivalutati i redditi di riferimento del 2,7% - QdS

Assegni nucleo familiare, rivalutati i redditi di riferimento del 2,7%

Giuseppe Grassia

Assegni nucleo familiare, rivalutati i redditi di riferimento del 2,7%

venerdì 03 Agosto 2012

I nuovi indici, resi noto dall’Inps con circolare n. 79/12, hanno valore dal 1° luglio

CATANIA – Con la circolare n. 79 del 2012 l’INPS ha reso noto l’aggiornamento delle tabelle di riferimento per il calcolo, a partire dal 1 luglio 2012, dell’importo dell’Assegno al nucleo familiare (A.N.F.). Noi allora approfittiamo per fare un piccolo ripasso. Come ogni anno, i lavoratori dipendenti stanno compilando il modello ANF/DIP da consegnare al proprio datore di lavoro. La prestazione è, comunque, a carico dell’INPS ed è tesa al sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo al di sotto di fasce prestabilite.
Queste fasce di reddito vengono annualmente rivalutate della variazione ISTAT intervenuta nell’anno di riferimento dei redditi rispetto all’anno precedente. I redditi di riferimento per gli A.N.F. 2012/2013 sono stati rivalutati del 2,7%. Ricevuta la richiesta, il datore di lavoro calcolerà l’importo dovuto in base a quanto dichiarato dal dipendente, lo aggiungerà in busta paga, lo anticiperà al dipendente, per poi compensarlo nei successivi pagamenti all’INPS. Affinché l’Assegno per il nucleo familiare sia spettante occorre prima verificare che la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, di tutto il nucleo familiare, sia almeno il 70 per cento del reddito familiare complessivo. Per cui, in una famiglia nella quale ai redditi da lavoro dipendente si addizionassero altre tipologie di reddito come, per es. quello derivante da case date in locazione o da lavoro autonomo, ecc. la somma di tutti deve essere costituita per almeno il 70% da reddito da lavoro dipendente.
Dopo aver fatto questa verifica, se volessimo conoscere in anticipo la somma spettante o per “controllare” il datore di lavoro, dobbiamo stabilire la tipologia, la consistenza e il reddito complessivo del nostro nucleo familiare. Dalla tipologia del nucleo si stabilisce la tabella a cui fare riferimento. Infatti, gli importi sono pubblicati sotto forma di tabelle che fanno riferimento a svariate casistiche di tipologie di nuclei familiari e ne sono previste ben tredici: dalla 11 alla 21D. Tra le più comuni vi sono la n. 11 “Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabile” che è quella più frequente, la n. 21A “Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili)” ossia per quei nuclei familiari formati, in genere, dai soli coniugi, ecc. Per il calcolo dei componenti il nucleo familiare non si deve fare riferimento allo stato di famiglia, bensì ad un nucleo la cui composizione è stabilita dalla stessa legge (vedi sotto).
Per il calcolo dei redditi complessivi occorre guardare le dichiarazioni dei redditi dei singoli componenti. A questo punto dal confronto nella tabella corrispondente alla nostra tipologia di nucleo familiare, della fascia di reddito, e dal numero dei componenti il nucleo familiare si ricava l’importo spettante. A proposito, le tabelle possono essere trovate in allegato alla circolare 79 che possiamo reperire sul sito dell’INPS.
 

 
La composizione del nucleo familiare ai fini dell’A.N.F.
 
Per comporre il nucleo familiare ai fini dell’A.N.F. occorre riferirsi a specifiche regole stabilite dalla stessa normativa e generalmente comprende il richiedente lavoratore dipendente o titolare di prestazioni previdenziali e da:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli legittimi o legittimati ed equiparati (ossia, figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da precedente matrimonio del coniuge, minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge, nipoti minori viventi a carico dell’ascendente), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;
• i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;
• i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.

Dott. Giuseppe Grassia
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017