Dalla Corte di Giustizia europea sentenze in favore dei viaggiatori - QdS

Dalla Corte di Giustizia europea sentenze in favore dei viaggiatori

redazione

Dalla Corte di Giustizia europea sentenze in favore dei viaggiatori

domenica 25 Novembre 2012

Chiarimenti su danni da voli cancellati e da treni soppressi o in ritardo

PALERMO – Per fortuna che c’è la Corte di Giustizia a chiarire quali siano i termini ed i modi per agire a tutela dei propri diritti nella delicata materia dei trasporti dei passeggeri quando la legge ed i giudici nazionali non si uniformano al diritto vigente nell’area comune. Tre importanti decisioni sono state pubblicate in questi giorni dalla Corte.
La prima nella causa C-139/11 riguarda il termine per agire per il risarcimento dei danni conseguenti alla cancellazione dei voli. Secondo i giudici europei il termine per avviare le azioni dirette a ottenere la liquidazione della compensazione per cancellazione del volo, prevista dal diritto comunitario, è stabilito in virtù delle normative e dei regolamenti vigenti in ciascun paese dell’Unione secondo l’istituto della prescrizione della relativa azione. Ciò in relazione al fatto che il diritto UE non ha previsto un termine unico. Tocca, quindi, alla legislazione nazionale stabilire le modalità procedurali per le azioni necessarie a garantire la tutela dei diritti per i viaggiatori lesi dalla cancellazione dei voli. Specifica la Corte, però che le procedure interne, tuttavia, hanno l’obbligo di essere conformi ai principi di effettività e di equivalenza rispetto a quelle previste dal diritto interno per situazioni analoghe.
Un’altra interessante decisione pubblicata giovedì è quella resa nella causa C-410/11, che fornisce utili dettagli su come agire in conseguenza dello smarrimento del bagaglio per colpa della compagnia aerea. Secondo la Corte di Giustizia, il viaggiatore può pretendere dal vettore un risarcimento anche per la perdita dei suoi effetti personali presenti in un bagaglio consegnato a nome di un altro viaggiatore, ad esempio un familiare. In virtù di tale principio, quindi, può ottenere un risarcimento non solo il passeggero che ha provveduto alla materiale consegna della valigia, ma anche il familiare che è salito sullo stesso volo e che ha inserito i propri effetti personali nella valigia del congiunto che risulta titolare del tagliando identificativo.
L’altra sentenza da segnalare è stata emessa nella causa C – 136/11, questa volta in tema di trasporto ferroviario. L’introduzione delle regole della libera concorrenza nelle ferrovie, accade di sovente che sulle stesse linee viaggino vettori di compagnie diverse. Per esempio in Italia Trenitalia e NTV sulla tratta Milano – Roma. Secondo la Corte di Giustizia i passeggeri dei diversi treni, devono essere sempre informati dei ritardi o della cancellazione dei convogli che costituiscono le principali coincidenze, indipendentemente dalla società ferroviaria che le garantisce. Ogni impresa, spiegano i giudici europei ha l’obbligo di comunicare, in tempo reale, informazioni relative alle principali coincidenze.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017