Nullo il licenziamento per invio in ritardo del certificato medico - QdS

Nullo il licenziamento per invio in ritardo del certificato medico

Andrea Carlino

Nullo il licenziamento per invio in ritardo del certificato medico

mercoledì 23 Gennaio 2013

La Cassazione ha confermato quanto stabilito nei precedenti giudizi

CATANIA – Quando si ha a che fare con un lavoratore in stato di malattia (non fasulla), le aziende debbono avere molta cautela ed agire non spinti da impulso o da motivazioni anche comprensibili e ragionevoli.
Ciò significa che, accertata la malattia del dipendente, qualsiasi decisione che l’azienda avrebbe voluto adottare, va sospesa alla conclusione della malattia medesima,per quanto lunga possa essere l’attesa.
In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore, realmente malato, che aveva inviato con cinque giorni di ritardo il certificato medico per una malattia di tre mesi: allo stesso tempo, il datore di lavoro aveva intimato, nel caso non fosse andato a buon fine il primo licenziamento, un altro provvedimento all’interno di una procedura di mobilità per la quale era iniziato l’iter. La Cassazione ha annullato anche il secondo provvedimento di licenziamento.
 
Confermata così la sentenza del Tribunale di Cosenza e della Corte d’Appello di Catanzaro. Le motivazioni della decisione fanno riferimento al fatto (primo licenziamento) che la sanzione di licenziamento risulta eccessiva rispetto al Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore. Inoltre l’imprenditore era a conoscenza della malattia del dipendente avendo avuto in precedenza altri certificati non oggetto di alcuna contestazione. Il secondo licenziamento è stato ritenuto illegittimo “perché dopo un licenziamento individuale, il secondo non può essere collettivo, né è possibile collocarlo in mobilità”, in quanto la situazione di sospensiva riferita al licenziamento individuale non consente la necessaria riparazione tra i lavoratori secondo quanto stabilito dalla legge n.223/1991.

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