Bollette luce e gas rateizzabili anche dopo la scadenza - QdS

Bollette luce e gas rateizzabili anche dopo la scadenza

Emiliano Zappala

Bollette luce e gas rateizzabili anche dopo la scadenza

sabato 20 Giugno 2015

La richiesta può essere effettuata entro i dieci giorni successivi al termine

CATANIA – Le bollette di luce e gas saranno rateizzabili anche dopo la scadenza. È questa una delle principali novità in tema di morosità approvate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la delibera 258/2015/R/com. Le modifiche vanno quindi in direzione dell’allungamento dei tempi a disposizione e del rafforzamento delle garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso di costituzione in mora.
In particolare, per i clienti serviti nei regimi di tutela, la richiesta per ottenere il pagamento a rate da adesso potrà essere effettuata anche entro i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura (finora la domanda non poteva essere inviata dopo la scadenza), cioè entro trenta giorni dalla sua emissione. Inoltre, e anche questa è un misura a tutela dei consumatori, la comunicazione di messa in mora sarà obbligatoria per tutte le fatture per le quali non risultino i pagamenti, anche per quelle scadute nel periodo in cui è già in corso una precedente procedura di mora, altrimenti il venditore non potrà richiedere la sospensione della fornitura.
In questo modo si garantisce per i servizi di elettricità e gas viene più tempo per richiedere la rateizzazione, che deve essere obbligatoriamente offerta al cliente ad esempio in alcuni casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente. L’ultimo impegno da parte dell’Authority è a rendere più omogenee le disposizioni sulla rateizzazione nei due settori. Per garantire che le risposte in caso di contestazione degli importi siano pienamente esaustive circa la correttezza della fatturazione sono adesso da definire i nuovi obblighi in tema di contenuti minimi delle stesse risposte. In teoria in caso di mancato rispetto delle regole dovrebbero essere previsti indennizzi automatici per il cliente: 30 euro se la fornitura viene sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora per raccomandata; 20 euro se la fornitura viene sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste. In questi casi inoltre non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo per la sospensione o riattivazione della fornitura.
Infine dal primo settembre il venditore, anche se si avvale di un altro operatore per i rapporti col distributore, sarà obbligato a integrare il contratto con nuove previsioni a tutela del cliente e della continuità del servizio.

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