Formazione, accreditamento enti. Chiarimenti su norme e requisiti - QdS

Formazione, accreditamento enti. Chiarimenti su norme e requisiti

Michele Giuliano

Formazione, accreditamento enti. Chiarimenti su norme e requisiti

martedì 05 Luglio 2016

L’assessore Bruno Marziano ha emanato una circolare sulla base delle nuove disposizioni del Dpr 25/2015. La Regione vorrebbe evitare errate interpretazioni che bloccherebbero il sistema

PALERMO – Nuove regole per l’accreditamento degli enti di formazione in Sicilia. Per evitare possibili criticità l’assessore regionale al ramo, Bruno Marziano, ha deciso di pubblicare una circolare con la quale si delineano eventuali passaggi delle nuove norme che potrebbero indurre ad errate interpreazioni. è il comma 2 dell’articolo 3 del Decreto del presidente della Repubblica numero 25/2015 che definisce gli enti, destinatari dell’accreditamento, tutti quei soggetti pubblici o privati, giuridicamente autonomi, che hanno tra le proprie finalità l’orientamento e la formazione professionale e che dispongono di una struttura organizzativa e logistica e di un raccordo sistematico con il territorio. Il successivo punto 5 d) individua, altresì, quali destinatari dell’accreditamento di diritto, gli organismi accreditati presso le altre Regioni in conformità all’intesa siglata in conferenza Stato-­Regioni il 20 marzo 2008 e riportata al comma 3 dell’articolo 1.
Con l’articolo 7 vengono stabiliti i requisiti generali per l’accreditamento per cui, al momento della presentazione dell’istanza di accreditamento, in accordo con quanto stabilito sempre dall’intesa Stato-Regioni, viene richiesta, all’organismo, la conformità ai criteri generali di cui all’articolo 1 comma 3 ed il loro mantenimento per tutto il periodo dell’accreditamento. Questi requisiti sono differenziati a seconda del tipo di accreditamento richiesto, per cui gli organismi che fanno richiesta di accreditamento per macrotipologia formativa relativa all’”Obbligo di istruzione e formazione”, devono dimostrare la conformità ai criteri generali di cui all’articolo 2 del Decreto ministeriale del 29 novembre 2007. E qui interviene l’assessorato regionale alla Formazione della Sicilia che, con circolare numero 3.765 ha fornito la corretta interpretazione riguardo la conformità ai criteri dettati dai vari articoli e commi del decreto del ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca adottato di concerto con il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007 non espressamente riportati negli allegati A,B,C,D ed E delle disposizioni 2015 ma citati nel testo delle stesse  disposizioni, posseduti e presentati dagli enti richiedenti l’accreditamento standard. “Il comma 6 del seguente articolo 14 f) prevede, fra i requisiti di ammissibilità, – si legge nella circolare – determinanti per il rilascio dell’ accreditamento le finalità non lucrative qualora l’organismo abbia natura di diritto privato. Per tutti gli altri organismi, aventi scopo di lucro, è previsto l’accoglimento delle istanze di accreditamento solo per le attività autofinanziate”.
Tenuto conto dei principi generali dettati dalla normativa in materia di concorrenza, al fine di consentire a tutti gli organismi privati e società di capitali operanti sul territorio siciliano, non accreditati presso altre Regioni, di ottenere pari trattamento e le cui pratiche sono state sospese, la Regione Sicilia ha voluto fornire un indirizzo interpretativo nella circolare emanata. “Le istanze presentate da tutti gli organismi – sostiene Marziano – rientrati in tale fattispecie, che hanno tra le proprie finalità espressamente esplicitate nei relativi atti costitutivi l’attività di formazione e orientamento professionale disponendo di una struttura organizzativa e logistica nonchè di un raccordo sistematico con il territorio, saranno esaminate valutando il possesso dei requisiti generali per il tipo di accreditamento richiesto e disposti con l’articolo 7. Si precisa che il soggetto pubblico o privato, con fini di lucro, potrà essere destinatario di accreditamento per le macrotipologie  B-C-0, ad esclusione della macrotipologia A dove il richiamo all’articolo 2 del decreto ministeriale del 2007 riporta l’obbligatorietà delle finalità non lucrative dell’organismo”.

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